Decisione di esecuzione (UE) 2021/108 della Commissione del 28 gennaio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal Centro di sanità pubblica ungherese che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2021) 403 (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
Cosa autorizza la Decisione UE 2021/108 riguardo al biocida Biobor JF e per quanto tempo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/108 della Commissione europea del 28 gennaio 2021 autorizza il Centro di sanità pubblica ungherese a prorogare fino al 30 giugno 2022 l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Questa misura è stata adottata in via eccezionale secondo l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, poiché i principi attivi contenuti nel prodotto non erano ancora inclusi nel programma di lavoro europeo per l'approvazione sistematica.
La necessità della proroga è motivata da ragioni di sicurezza del trasporto aereo: la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante può causare malfunzionamenti dei motori e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo a rischio passeggeri ed equipaggio. La situazione è stata aggravata dalla pandemia di COVID-19, che ha causato l'immobilizzazione temporanea di numerosi velivoli, aumentando il rischio di contaminazione.
L'unica alternativa disponibile (Kathon™ FP 1.5), precedentemente raccomandata dai costruttori di aeromobili, era stata ritirata dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nei motori. Il trattamento meccanico della contaminazione non è praticabile in sicurezza poiché espone i lavoratori a gas tossici. La decisione ha effetto retroattivo dal 27 dicembre 2020, data di scadenza della misura precedente.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/108 della Commissione del 28 gennaio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal Centro di sanità pubblica ungherese che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 403] (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/108 of 28 January 2021 concerning the extension of the action taken by the Hungarian National Public Health Centre permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 403) (Only the Hungarian text is authentic)
Testo normativo
1.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 35/29
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/108 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2021
relativa alla proroga della misura adottata dal Centro di sanità pubblica ungherese che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021) 403]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 29 giugno 2020 il Centro di sanità pubblica ungherese («l’autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette, fino al 26 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
(2)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore principale e di quello ausiliario degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
(3)
Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione
(
2
)
, tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale.
(4)
Il 5 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 26 dicembre 2020, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
(5)
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.
(6)
Come indicato dall’autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile. Anzi, è da evitare in quanto esporrebbe i lavoratori a gas tossici.
(7)
In base alle informazioni fornite dall’autorità competente, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.
(8)
Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura.
(9)
Dato che la misura scade il 26 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Centro di sanità pubblica ungherese può prorogare fino al 30 giugno 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.
Articolo 2
Il Centro di sanità pubblica ungherese è destinatario della presente decisione.
La decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1
).
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La Decisione UE 2021/108 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il regolamento (UE) n. 528/2012, applicando l'articolo 55 per situazioni di emergenza sanitaria e sicurezza. Professionisti del settore aeronautico, produttori di biocidi e autorità competenti degli Stati membri consultano questa normativa per comprendere le procedure di autorizzazione temporanea, l'approvazione dei principi attivi e le deroghe alle procedure ordinarie di immissione in commercio.
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