Decisione UE In vigore

Decisione UE 0105/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/105 della Commissione del 28 gennaio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia danese per la protezione dell’ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2021) 375 (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Pubblicato: 28/01/2021 In vigore dal: 28/01/2021 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 2021/105 riguardo al biocida Biobor JF e per quale motivo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/105 della Commissione europea del 28 gennaio 2021 autorizza l'agenzia danese per la protezione dell'ambiente a prorogare fino al 3 maggio 2022 l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante degli aeromobili. Questa autorizzazione si basa su una misura d'emergenza prevista dall'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, applicabile quando non è possibile contenere adeguatamente un pericolo per la salute pubblica con altri mezzi disponibili.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante può compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili e mettere in pericolo la sicurezza dei passeggeri. La pandemia di COVID-19 e l'immobilizzazione temporanea di numerosi velivoli hanno aggravato questo problema. Il Biobor JF è risultato l'unico prodotto disponibile per questo uso, poiché l'alternativa precedente (Kathon™ FP 1.5) era stata ritirata dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nei motori.

I principi attivi contenuti nel Biobor JF non erano ancora inclusi nel programma di lavoro europeo per l'approvazione sistematica dei biocidi, pertanto il prodotto non poteva essere autorizzato attraverso le procedure ordinarie. La decisione ha effetto retroattivo dal 30 ottobre 2020, data in cui la misura precedente era scaduta, e consente una soluzione temporanea fino al completamento delle procedure di approvazione regolare dei principi attivi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/105 della Commissione del 28 gennaio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia danese per la protezione dell’ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 375] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/105 of 28 January 2021 concerning the extension of the action taken by the Danish Environmental Protection Agency permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 375) (Only the Danish text is authentic)

Testo normativo

1.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 35/23 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/105 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia danese per la protezione dell’ambiente che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 375] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 1 o maggio 2020 l’agenzia danese per la protezione dell’ambiente («l’autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 29 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica. (3) Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale. (4) Il 2 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 29 ottobre 2020, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, il Biobor JF è l’unico prodotto disponibile per tali usi. L’unico biocida alternativo raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per il trattamento della contaminazione microbiologica (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. (6) Come indicato dall’autorità competente, non vi sono soluzioni meccaniche alternative sufficienti per il trattamento della contaminazione microbiologica. (7) In base alle informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure. (8) Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura. (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 29 ottobre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’agenzia danese per la protezione dell’ambiente può prorogare fino al 3 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante degli aeromobili. Articolo 2 L’agenzia danese per la protezione dell’ambiente è destinataria della presente decisione. La decisione si applica a decorrere dal 30 ottobre 2020. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2021/105 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, applicando l'articolo 55 per situazioni di emergenza sanitaria. Commercialisti e consulenti che operano nel settore aeronautico devono conoscere le deroghe normative sui biocidi, l'approvazione dei principi attivi e le procedure di autorizzazione nazionale dei prodotti chimici, nonché le implicazioni sulla conformità normativa e sulla sicurezza operativa.

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