Decisione (UE) 2022/86 del Consiglio del 17 gennaio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/86 riguardo all'integrazione di nuove direttive nell'accordo SEE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/86 del Consiglio del 17 gennaio 2022 definisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso il Comitato misto SEE (Spazio economico europeo) per modificare l'allegato II dell'accordo SEE, che contiene le regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni. In pratica, il documento autorizza l'integrazione di due direttive europee fondamentali nel sistema normativo SEE: la direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, e la direttiva delegata 2014/109/UE che stabilisce il catalogo delle avvertenze illustrate per i prodotti del tabacco. Questa decisione riguarda i Paesi dello SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che, pur non essendo membri dell'UE, sono vincolati dall'accordo SEE a recepire la maggior parte della legislazione europea. Per le aziende che operano nel settore del tabacco o che commerciano prodotti del tabacco verso i Paesi SEE, questa modifica comporta l'obbligo di conformarsi alle stesse regole tecniche, etichettatura e certificazioni previste nell'UE, garantendo così un'armonizzazione normativa nello spazio economico europeo allargato.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/86 del Consiglio del 17 gennaio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2022/86 of 17 January 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EEA Joint Committee concerning the amendment of Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance)
Testo normativo
21.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 14/19
DECISIONE (UE) 2022/86 DEL CONSIGLIO
del 17 gennaio 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II dell’accordo SEE, che contiene disposizioni sulle regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
(3)
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione
(
4
)
.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE.
(6)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione
(
5
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (
GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l’allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (
GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22
).
(
5
)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14303-2021-INIT/it/pdf
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La Decisione UE 2022/86 è il riferimento per l'integrazione delle direttive sul tabacco nell'accordo SEE, disciplinando regolamentazioni tecniche, norme di certificazione e requisiti di etichettatura. Aziende e consulenti che operano nel settore tabacchicolo devono considerare l'armonizzazione normativa tra UE e Paesi SEE, nonché gli obblighi di conformità alle direttive 2014/40/UE e 2014/109/UE per la commercializzazione transfrontaliera.
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