Decisione UE In vigore

Decisione UE 0075/2025

Decisione (PESC) 2025/75 del Consiglio, del 13 gennaio 2025, relativa alla partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare

Pubblicato: 13/01/2025 In vigore dal: 13/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che la Svizzera deve soddisfare per partecipare al progetto PESCO Mobilità militare e come viene regolata questa partecipazione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2025/75 autorizza la partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare, un'iniziativa di cooperazione strutturata permanente dell'Unione europea nel settore della difesa. La Svizzera, pur non essendo uno Stato membro dell'UE, può partecipare come Stato terzo a condizioni specifiche stabilite dalla decisione (PESC) 2020/1639. La partecipazione è stata approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 13 gennaio 2025, dopo che il coordinatore del progetto ha notificato l'unanime consenso dei 25 membri partecipanti e il Comitato Politico e di Sicurezza ha espresso parere favorevole. La Svizzera deve soddisfare requisiti rigorosi: condividere i valori dell'UE, non contravvenire agli interessi di sicurezza dell'Unione, fornire un contributo sostanziale al progetto, e disporre di accordi per lo scambio di informazioni classificate (già in vigore dal 2008). Il progetto Mobilità militare non riguarda approvvigionamento di armamenti, ricerca e sviluppo di capacità militari, o esportazione di armi, ma si concentra su aspetti logistici e organizzativi della mobilità delle forze militari. La Svizzera aderirà formalmente al progetto dalla data specificata in un accordo amministrativo che dovrà essere concluso tra la Svizzera e i membri del progetto.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2025/75 del Consiglio, del 13 gennaio 2025, relativa alla partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare EN: Council Decision (CFSP) 2025/75 of 13 January 2025 on the participation of Switzerland in the PESCO project Military Mobility

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/75 14.1.2025 DECISIONE (PESC) 2025/75 DEL CONSIGLIO del 13 gennaio 2025 relativa alla partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6, vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 4, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio deve decidere conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se lo Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio. (2) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 ( 3 ) , che ha fissato l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione prevede un progetto denominato «Mobilità militare», che ha 25 membri, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto. (3) Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639, che ha stabilito le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio deve decidere, a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. (4) Il 26 settembre 2024 la Svizzera ha inviato al coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare la richiesta di partecipazione a tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dalla Svizzera, se quest’ultima soddisfacesse le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639. (5) Il 25 ottobre 2024 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO avevano concordato all’unanimità: di voler invitare la Svizzera a partecipare al progetto; la portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione della Svizzera al progetto; e che la Svizzera soddisfaceva le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. (6) Il 12 novembre 2024 il CPS ha approvato un parere sulla notifica del coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare riguardante la richiesta della Svizzera di partecipare a tale progetto («notifica»). In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Mobilità militare che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito del progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che il progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha altresì rilevato che non coinvolge entità, investimenti o finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto. (7) Il CPS ha approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare, quali descritte nella notifica. Ha constatato che la Svizzera aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica. (8) Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui la Svizzera soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue: — la Svizzera soddisfa la condizione di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione (PESC) 2020/1639, che richiede di condividere i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) stabiliti all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE; di non contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri; e di intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a un progetto PESCO; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione (PESC) 2020/1639, sul valore aggiunto sostanziale della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare, la notifica fornisce una presentazione dettagliata del contributo della Svizzera, anche per quanto riguarda la portata, la forma e l’ampiezza della sua partecipazione al progetto, che dimostra il soddisfacimento di tale condizione; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione (PESC) 2020/1639, la partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare contribuirà a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC, come altresì indicato in dettaglio nella notifica; — per quanto concerne la condizione di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione (PESC) 2020/1639, il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie; non sviluppa alcuna capacità o tecnologia. Pertanto, la partecipazione della Svizzera al progetto non porterà a dipendenze dalla Svizzera, né a restrizioni imposte da quest’ultima nei confronti di qualsiasi Stato membro dell’Unione; — è altresì soddisfatta la condizione di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione (PESC) 2020/1639, per quanto riguarda la coerenza della partecipazione della Svizzera ai pertinenti impegni PESCO più vincolanti, che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, come indicato più in dettaglio nella notifica. Poiché il progetto PESCO Mobilità militare non è un progetto orientato alle capacità, la condizione secondo cui la partecipazione della Svizzera deve contribuire alla realizzazione delle priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) o avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) non è applicabile in tale contesto; — il requisito di cui all’articolo 3, lettera f), della decisione (PESC) 2020/1639 è soddisfatto in quanto l’accordo tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ( 4 ) è in vigore dal 1 o giugno 2008; — la condizione di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639 non è applicabile in questo caso, in quanto il progetto PESCO Mobilità militare non è attuato con il sostegno dell’AED e non è pertanto richiesto un accordo amministrativo che abbia preso effetto con l’AED; — per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione (PESC) 2020/1639, la Svizzera ha assunto l’impegno di cercare di concludere un accordo amministrativo specifico per il progetto e di elaborare qualsiasi altra documentazione necessaria conformemente alla decisione (PESC) 2017/2315 e alla decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio ( 5 ) , relative alle regole di governanza nell’ambito della PESCO. (9) Nel suo parere il CPS ha raccomandato al Consiglio di prendere una decisione favorevole in merito alla questione se la partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. (10) Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. La Svizzera aderirà a tale progetto dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso tra la Svizzera e i membri del progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639. Il Consiglio eserciterà la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 e può prendere altre decisioni conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di detta decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj. ( 2 ) GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1639/oj. ( 3 ) Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO ( GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/340/oj). ( 4 ) Accordo tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ( GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/568/oj). ( 5 ) Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO ( GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/909/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/75/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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