Decisione (UE) 2021/75 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica
Quali sono gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea secondo la Decisione UE 2021/75 del 25 novembre 2020?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/75 disciplina la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per l'esercizio 2020, destinato a fornire assistenza finanziaria rapida ed efficiente agli Stati membri colpiti da calamità naturali gravi o da emergenze sanitarie pubbliche. Il Fondo si applica a situazioni di emergenza eccezionali e riguarda direttamente i governi degli Stati membri dell'UE che presentano domande formali di mobilitazione. La decisione prevede due tipologie di intervento: contributi finanziari per calamità naturali (terremoto in Croazia e inondazioni in Polonia) e versamenti di anticipi per l'emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna). In pratica, la Croazia riceve 683.740.523 EUR per il terremoto di marzo 2020 e 8.462.280 EUR come anticipo per COVID-19, mentre la Polonia riceve 7.071.280 EUR per le inondazioni; gli altri Stati ricevono anticipi specifici per l'emergenza sanitaria, con importi variabili da 4,5 a 37,5 milioni di EUR.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/75 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica
EN: Decision (EU) 2021/75 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Croatia and Poland in relation to a natural disaster and to provide for the payment of advances to Croatia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal and Spain in relation to a public health emergency
Testo normativo
27.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 27/18
DECISIONE (UE) 2021/75 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)
Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje.
(4)
Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia.
(5)
Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo.
(6)
Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(7)
È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia.
(8)
Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.
(9)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a)
l’importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia;
b)
l’importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia.
Articolo 2
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:
a)
l’importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia;
b)
l’importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania;
c)
l’importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia;
d)
l’importo di 26 587 069 EUR è erogato all’Ungheria;
e)
l’importo di 23 279 441 EUR è erogato all’Irlanda;
f)
l’importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo;
g)
l’importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 25 novembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è lo strumento finanziario principale per rispondere a calamità naturali e emergenze sanitarie pubbliche, regolato dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 e dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 sul quadro finanziario pluriennale. Amministratori pubblici e responsabili di bilancio negli Stati membri consultano questa normativa per comprendere le procedure di mobilitazione del Fondo, i criteri di ammissibilità delle domande e le modalità di versamento degli stanziamenti di impegno e pagamento nel bilancio generale dell'Unione.
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