Decisione UE In vigore

Decisione UE 0075/2021

Decisione (UE) 2021/75 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica

Pubblicato: 25/11/2020 In vigore dal: 25/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea secondo la Decisione UE 2021/75 del 25 novembre 2020?

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La Decisione UE 2021/75 disciplina la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per l'esercizio 2020, destinato a fornire assistenza finanziaria rapida ed efficiente agli Stati membri colpiti da calamità naturali gravi o da emergenze sanitarie pubbliche. Il Fondo si applica a situazioni di emergenza eccezionali e riguarda direttamente i governi degli Stati membri dell'UE che presentano domande formali di mobilitazione. La decisione prevede due tipologie di intervento: contributi finanziari per calamità naturali (terremoto in Croazia e inondazioni in Polonia) e versamenti di anticipi per l'emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna). In pratica, la Croazia riceve 683.740.523 EUR per il terremoto di marzo 2020 e 8.462.280 EUR come anticipo per COVID-19, mentre la Polonia riceve 7.071.280 EUR per le inondazioni; gli altri Stati ricevono anticipi specifici per l'emergenza sanitaria, con importi variabili da 4,5 a 37,5 milioni di EUR.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/75 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica EN: Decision (EU) 2021/75 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Croatia and Poland in relation to a natural disaster and to provide for the payment of advances to Croatia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal and Spain in relation to a public health emergency

Testo normativo

27.1.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 27/18 DECISIONE (UE) 2021/75 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ) , in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica. (2) Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 3 ) . (3) Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje. (4) Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia. (5) Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo. (6) Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. (7) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia. (8) Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica. (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente: a) l’importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia; b) l’importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia. Articolo 2 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente: a) l’importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia; b) l’importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania; c) l’importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia; d) l’importo di 26 587 069 EUR è erogato all’Ungheria; e) l’importo di 23 279 441 EUR è erogato all’Irlanda; f) l’importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo; g) l’importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 25 novembre 2020. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 . ( 2 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ).

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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è lo strumento finanziario principale per rispondere a calamità naturali e emergenze sanitarie pubbliche, regolato dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 e dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 sul quadro finanziario pluriennale. Amministratori pubblici e responsabili di bilancio negli Stati membri consultano questa normativa per comprendere le procedure di mobilitazione del Fondo, i criteri di ammissibilità delle domande e le modalità di versamento degli stanziamenti di impegno e pagamento nel bilancio generale dell'Unione.

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