Decisione UE In vigore

Decisione UE 0075/2019

Decisione (UE) 2019/75 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Pubblicato: 20/12/2018 In vigore dal: 20/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate all'accordo di esenzione dal visto tra l'UE e Antigua e Barbuda e come influiscono sulla durata dei soggiorni brevi?

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La Decisione (UE) 2019/75 approva un accordo di modifica che aggiorna l'accordo originario del 2009 tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni brevi. La principale modifica riguarda l'armonizzazione della durata massima del soggiorno: l'accordo originario prevedeva un massimo di 3 mesi su 6, mentre il nuovo accordo allinea questa disposizione al regolamento (UE) n. 610/2013, fissando il limite a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Questa modifica si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio dell'altra parte contraente. La decisione è entrata in vigore il 20 dicembre 2018 e rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, dal quale sono esclusi il Regno Unito e l'Irlanda, che non partecipano né sono vincolati da questa decisione. L'accordo di modifica è stato negoziato dalla Commissione europea e richiede la notifica formale da parte del presidente del Consiglio per la sua piena operatività.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/75 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata EN: Council Decision (EU) 2019/75 of 20 December 2018 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Antigua and Barbuda amending the Agreement between the European Community and Antigua and Barbuda on the short-stay visa waiver

Testo normativo

21.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18/1 DECISIONE (UE) 2019/75 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2018 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Con decisione 2009/896/CE ( 2 ) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ( 3 ) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. (2) Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ha apportato modifiche orizzontali all' acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. (3) È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. (4) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»). (5) L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2083 ( 5 ) . (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ( 6 ) . Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 7 ) . L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (8) È opportuno approvare l'accordo di modifica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica ( 8 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018. Per il Consiglio La presidente E. KÖSTINGER ( 1 ) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018. ( 2 ) Decisione 2009/896/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ( GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 38 ). ( 3 ) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3 . ( 4 ) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2017/2083 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ( GU L 297 del 15.11.2017, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 ). ( 7 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 8 ) La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ALLEGATO Dichiarazione dell’Unione riguardante l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l’ acquis di Schengen Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017. Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 ( 1 ) ai fini di tale accordo s’intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l’ acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. ( 1 ) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.

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L'accordo di esenzione dal visto rientra nell'acquis di Schengen e riguarda la libera circolazione delle persone e il regime di attraversamento delle frontiere. I professionisti che operano nel settore dell'immigrazione e della mobilità internazionale devono considerare il calcolo dei 90 giorni su 180 giorni come parametro vincolante, in linea con il Codice frontiere Schengen e il sistema di ingressi/uscite (EES). La modifica armonizza le disposizioni bilaterali con gli standard europei in materia di soggiorni di breve durata.

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