Decisione UE In vigore

Decisione UE 0064/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/64 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2019) 25 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 14/01/2019 In vigore dal: 14/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono i paesi terzi autorizzati a esportare animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea secondo la Decisione UE 2019/64, e quali restrizioni specifiche si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/64 del 14 gennaio 2019 modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare verso l'UE animali vivi e prodotti di origine animale, sulla base di piani di sorveglianza dei residui approvati dalla Commissione europea. Questa normativa si applica agli importatori, ai distributori e alle aziende che commercializzano carni, latte, uova, pesce e altri prodotti zootecnici provenienti da paesi non UE. La decisione introduce approvazioni per il Giappone (suini, pollame, latte e uova) e chiarisce che l'Albania può esportare solo pesci di acquacoltura, non tutti i prodotti dell'acquacoltura. La tabella allegata specifica per ogni paese terzo quali categorie di prodotti sono autorizzate, con note esplicative che indicano restrizioni ulteriori: ad esempio, alcuni paesi possono esportare solo determinati tipi di prodotti (come il latte di cammello dagli Emirati Arabi Uniti) o solo materie prime provenienti da Stati membri o da paesi terzi già autorizzati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/64 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 25] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/64 of 14 January 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2019) 25) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

16.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13/2 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/64 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 25] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone ai paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva. (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 2 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»). (3) Alla luce dei piani recentemente presentati da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco. (4) Il Giappone ha presentato alla Commissione piani per i suini, il pollame, il latte e le uova. Detti piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno inserire nell'elenco voci relative al Giappone concernenti i suini, il pollame, il latte e le uova. La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. (5) L'Albania ha presentato un piano per i pesci di acquacoltura e non per tutti i prodotti dell'acquacoltura. Alla luce delle informazioni fornite dall'Albania, dovrebbe essere aggiunto un asterisco nella colonna pertinente per limitare l'approvazione ai soli pesci di acquacoltura. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento Miele AD Andorra X X X ( 3 ) X X AE Emirati arabi uniti X ( 3 ) X ( 1 ) AL Albania X X ( 9 ) X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X X X X BD Bangladesh X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X BW Botswana X X X BY Bielorussia X ( 2 ) X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X CO Colombia X X CR Costa Rica X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X X FO Isole Fær Øer X GE Georgia X GH Ghana X GL Groenlandia X X GT Guatemala X X HN Honduras X ID Indonesia X IL Israele ( 7 ) X X X X X X IN India X X X IR Iran X JM Giamaica X JP Giappone X X X X X X KE Kenya X KG Kirghizistan X KR Corea del Sud X X LK Sri Lanka X MA Marocco X X MD Moldova X X X X ME Montenegro X X X X X X X X MG Madagascar X X MK Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 4 ) X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X MU Maurizio X X ( 3 ) MX Messico X X X MY Malaysia X ( 3 ) X MZ Mozambico X NA Namibia X X NC Nuova Caledonia X ( 3 ) X X X X NI Nicaragua X X NZ Nuova Zelanda X X X X X X X X PA Panama X PE Perù X PH Filippine X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X RS Serbia ( 5 ) X X X X ( 2 ) X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( 6 ) X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X SG Singapore X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 8 ) X ( 3 ) X X ( 3 ) X ( 8 ) X ( 8 ) SM San Marino X X ( 3 ) X X SR Suriname X SV El Salvador X SZ Swaziland X TH Thailandia X X X TN Tunisia X X X TR Turchia X X X X X TW Taiwan X X TZ Tanzania X X UA Ucraina X X X X X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X VE Venezuela X VN Vietnam X X ZA Sud Africa X ZM Zambia X ». ( 1 ) Solo latte di cammello. ( 2 ) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( 3 ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2. ( 4 ) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite. ( 5 ) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo). ( 6 ) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets. ( 7 ) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 8 ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. ( 9 ) Solo pesci.

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La Decisione UE 2019/64 è il riferimento normativo per le importazioni di prodotti zootecnici da paesi terzi, disciplinando i piani di sorveglianza dei residui secondo l'articolo 29 della Direttiva 96/23/CE. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori consultano questa normativa per verificare l'ammissibilità dei fornitori esteri, le certificazioni sanitarie richieste e le limitazioni per categoria di prodotto (bovini, suini, pollame, acquacoltura, latte, uova, miele). La conformità ai piani approvati è essenziale per la tracciabilità e la sicurezza alimentare nel mercato UE.

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