Decisione di esecuzione (UE) 2019/55 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che rettifica le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri notificata con il
Qual è l'errore corretto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2019/55 nelle versioni bulgara e francese della Decisione 2004/558/CE riguardante gli scambi di bovini?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/55 del 10 gennaio 2019 rettifica un errore di traduzione presente nelle versioni in lingua bulgara e francese della Decisione 2004/558/CE, che disciplina le garanzie sanitarie per gli scambi intracomunitari di bovini in relazione alla rinotracheite bovina infettiva. L'errore riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dove le versioni bulgara e francese indicavano erroneamente che i campioni di sangue potessero essere prelevati "prima che siano trascorsi 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento", quando invece la corretta disposizione stabilisce che i campioni devono essere prelevati "non prima di 21 giorni" da tale inizio. Questa correzione è rilevante per gli allevatori e i veterinari che operano negli Stati membri interessati, poiché definisce il timing corretto per i prelievi ematici nei bovini sottoposti a isolamento, garantendo l'affidabilità dei test diagnostici. La rettifica non interessa le altre versioni linguistiche della decisione, che risultavano già corrette, e rappresenta un adeguamento tecnico necessario per uniformare l'interpretazione della norma sanitaria in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/55 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che rettifica le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 8] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/55 of 10 January 2019 correcting the Bulgarian and French language versions of Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes presented by certain Member States (notified under document C(2019) 8) (Text with EEA
Testo normativo
14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 10/74
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/55 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2019
che rettifica le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 8]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
(
1
)
, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE della Commissione
(
2
)
contengono un errore all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Le versioni in lingua bulgara e francese si riferiscono a campioni di sangue prelevati da bovini d'allevamento e da reddito prima che siano trascorsi 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, laddove la corretta garanzia per il prelievo dei campioni di sangue stabilisce che questi siano prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento.
(2)
Le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE della Commissione dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(
1
)
GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977
.
(
2
)
Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (
GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20
).
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La Decisione 2004/558/CE e la sua rettifica tramite la Decisione (UE) 2019/55 sono strumenti fondamentali per veterinari, allevatori e autorità sanitarie che gestiscono i movimenti transfrontalieri di bovini e devono rispettare i protocolli di isolamento e testing per la rinotracheite bovina infettiva. I professionisti del settore zootecnico consultano queste norme per comprendere i requisiti di garanzia sanitaria, i tempi di prelievo dei campioni biologici e le procedure di eradicazione della malattia negli scambi intracomunitari.
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