Decisione (UE) 2022/51 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy
Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori dell'Air Italy in Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/51 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 3.874.640 EUR a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro presso l'azienda Air Italy in Italia. Il FEG è uno strumento di solidarietà dell'Unione europea che fornisce assistenza ai lavoratori collocati in esubero a seguito di eventi di ristrutturazione significativi, aiutandoli a reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro con occupazione dignitosa e sostenibile. La domanda è stata presentata dall'Italia il 15 luglio 2021 e risulta conforme alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/691. Il contributo finanziario è stato erogato come stanziamento di impegno e di pagamento nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, con applicazione retroattiva a decorrere dal 15 dicembre 2021 per ridurre i tempi di mobilitazione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/51 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy
EN: Decision (EU) 2022/51 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Italy – EGF/2021/002 IT/Air Italy
Testo normativo
14.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 9/41
DECISIONE (UE) 2022/51 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 15 luglio 2021 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Air Italy in Italia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 874 640 EUR in relazione alla domanda presentata dall’Italia.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 3 874 640 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
).
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La Decisione UE 2022/51 riguarda la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), uno strumento di politica sociale dell'UE disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691, che interviene in caso di ristrutturazioni aziendali significative e espulsioni dal lavoro. I professionisti che operano in materia di diritto del lavoro, politiche occupazionali e fondi europei consultano questa normativa per comprendere le modalità di accesso ai contributi per i lavoratori in esubero, le procedure di richiesta e gli importi massimi annuali (186 milioni di EUR a prezzi 2018).
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