Decisione (UE) 2020/48 del Consiglio del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Decisione UE 2020/48 riguardo alle modalità e ai termini per gli Stati membri che intendono avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo di recesso del Regno Unito?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/48 del 21 gennaio 2020 modifica la precedente Decisione UE 2019/274 relativa alla firma dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. In particolare, la decisione riguarda gli Stati membri che desiderano invocare eccezioni basate su principi fondamentali del proprio diritto nazionale, con specifico riferimento al mandato d'arresto europeo. La modifica principale consiste nel posticipare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea e al segretariato generale del Consiglio l'intenzione di avvalersi di tali eccezioni: il nuovo termine è fissato al 28 gennaio 2020, in sostituzione del precedente 15 febbraio 2019. Questa modifica si è resa necessaria a causa delle successive proroghe del termine di recesso previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, che era stato esteso fino al 31 gennaio 2020. La decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e il Regno Unito non ha partecipato alle deliberazioni, in conformità alle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 4, TUE.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/48 del Consiglio del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2020/48 of 21 January 2020 amending Decision (EU) 2019/274 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance)
Testo normativo
21.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
LI 16/1
DECISIONE (UE) 2020/48 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2020
che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274
(
1
)
relativa alla firma dell'accordo di recesso.
(2)
Con decisione (UE) 2019/476
(
2
)
il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha inizialmente prorogato il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 12 aprile 2019. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019 con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo
(
3
)
adottata d'intesa con il Regno Unito, e quindi fino al 31 gennaio 2020 con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo
(
4
)
adottata d'intesa con il Regno Unito.
(3)
L'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso adattato
(
5
)
prevede che, al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l'Unione possa dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio
(
6
)
, le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. A norma dell'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso devono informarne la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 15 febbraio 2019.
(4)
In considerazione delle varie proroghe del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/274 per fissare un nuovo termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 185, terzo comma, dell'accordo di recesso devono informarne la Commissione e il segretariato generale del Consiglio. Contestualmente è opportuno adattare il rimando al pertinente comma dell'articolo 185 dell'accordo di recesso.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/274.
(6)
Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 4
Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 28 gennaio 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (
GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (
GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (
GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1
).
(
4
)
Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (
GU L 278 I del 30.10.2019, pag. 1
).
(
5
)
La versione adattata dell'accordo di recesso è stata pubblicata nella
GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1
.
(
6
)
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1
).
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