Decisione UE In vigore

Decisione UE 0033/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/33 della Commissione del 10 gennaio 2022 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2022) 155 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/01/2022 In vigore dal: 10/01/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2022/33 riguardo alle misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/33 della Commissione europea del 10 gennaio 2022 abroga la precedente decisione di esecuzione (UE) 2021/2021, che aveva imposto misure restrittive sulla circolazione di suini e prodotti suinicoli in Germania a seguito di un focolaio di peste suina africana confermato il 15 novembre 2021 nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale. L'abrogazione entra in vigore dal 15 gennaio 2022. La decisione si applica alla Repubblica federale di Germania e riguarda direttamente gli allevatori di suini, i commercianti di carni suine e gli operatori della filiera zootecnica tedesca ed europea. La Commissione ha deciso di revocare le restrizioni perché la situazione epidemiologica della malattia nei suini detenuti è risultata favorevole e la Germania ha correttamente implementato tutte le misure di protezione e sorveglianza previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687, prevenendo così l'ulteriore diffusione della malattia. L'abrogazione consente di evitare perturbazioni inutili agli scambi commerciali di suini e prodotti suinicoli all'interno dell'Unione europea e verso i paesi terzi, ripristinando la normale circolazione delle merci.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/33 della Commissione del 10 gennaio 2022 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 155] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/33 of 10 January 2022 repealing Implementing Decision (EU) 2021/2021 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2022) 155) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

12.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 7/17 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/33 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2022 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2022) 155] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini detenuti vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione(UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. (4) A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania, che è stato confermato il 15 novembre 2021, e delle informazioni ricevute da tale Stato membro a struttura federale in merito alla situazione relativa a tale malattia sul suo territorio, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 della Commissione ( 4 ) . Tale decisione di esecuzione dispone che la Germania provveda affinché la zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione. La summenzionata decisione di esecuzione si applica fino al 15 febbraio 2022. (5) Alla fine del mese di dicembre 2021 la Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania è favorevole e che le misure per le zone di protezione e di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. (6) Tenuto conto dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana in suini detenuti nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale e delle misure debitamente attuate dalla Germania, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 a decorrere dal 15 gennaio 2022. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 è abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2022. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2021 della Commissione, del 18 novembre 2021, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania ( GU L 413 del 19.11.2021, pag. 34 ).

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La Decisione (UE) 2022/33 è il riferimento normativo per operatori della filiera suinicola che cercano informazioni su zone di protezione, zone di sorveglianza e restrizioni commerciali legate alla peste suina africana. Allevatori, esportatori e commercianti di carni suine consultano questa normativa per comprendere le misure di emergenza sanitaria, i movimenti di partite animali, le esportazioni verso paesi terzi e la conformità al regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale.

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