Decisione UE In vigore

Decisione UE 0028/2020

Decisione (UE) 2020/28 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

Pubblicato: 27/11/2019 In vigore dal: 27/11/2019 Documento ufficiale

Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per l'assistenza alla Grecia in seguito ai danni causati dalle tempeste del febbraio 2019?

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La Decisione (UE) 2020/28 autorizza la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per erogare alla Grecia un contributo finanziario di 4.552.517 EUR. Questo intervento risponde alla richiesta presentata dalla Grecia il 15 maggio 2019 in seguito alle piogge e tempeste eccezionali che hanno colpito Creta tra il 23 e il 26 febbraio 2019, causando inondazioni e frane. Il Fondo di solidarietà è uno strumento dell'UE destinato a fornire assistenza rapida ed efficiente alle regioni colpite da catastrofi naturali, con un massimale annuo di 500 milioni di EUR. La richiesta greca è stata ritenuta conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002, che disciplina il funzionamento del Fondo. Dal punto di vista finanziario, l'importo è stato finanziato integralmente mediante la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento di anticipi nel bilancio dell'Unione per l'esercizio 2019, senza necessità di nuovi stanziamenti. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15 gennaio 2020) e si applica retroattivamente a decorrere dal 27 novembre 2019.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/28 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia EN: Decision (EU) 2020/28 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

Testo normativo

15.1.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 10/1 DECISIONE (UE) 2020/28 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ) , in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 3 ) . (3) Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle piogge e alle tempeste di eccezionale intensità che hanno colpito Creta tra il 23 e il 26 febbraio 2019 con conseguenti inondazioni e frane. (4) La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 2012/2002. (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia. (6) Con la decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , il Fondo è stato mobilitato per fornire l’importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi per l’esercizio finanziario 2019. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza vi è la possibilità di finanziare integralmente l’importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento di anticipi nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio finanziario 2019. (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato per erogare alla Grecia l’importo di 4 552 517 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. L’importo di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell’Unione per l’esercizio finanziario 2019. Gli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi sono ridotti di conseguenza. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 27 novembre 2019. Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019. Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente T. TUPPURAINEN ( 1 ) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 . ( 2 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2019 ( GU L 54 del 22.2.2019, pag. 5 ).

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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è lo strumento normativo di riferimento per l'assistenza finanziaria in caso di catastrofi naturali, disciplinato dal regolamento (CE) n. 2012/2002 e dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Professionisti che operano nel settore della gestione dei fondi europei e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere le procedure di mobilitazione, i criteri di ammissibilità, i massimali annuali e le modalità di finanziamento attraverso riassegnazione di stanziamenti di bilancio.

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