Decisione UE In vigore

Decisione UE 0027/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/27 della Commissione del 7 gennaio 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa» notificata con il numero C(2021) 32 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 07/01/2021 In vigore dal: 07/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le condizioni per la registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei secondo la Decisione UE 2021/27?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/27 della Commissione europea del 7 gennaio 2021 disciplina la registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa". Questa decisione si applica a tutti i cittadini europei e alle organizzazioni della società civile che intendono promuovere iniziative di cittadinanza europea secondo il regolamento (UE) 2019/788. La Commissione ha registrato l'iniziativa dopo che gli organizzatori hanno modificato la proposta iniziale per conformarsi ai requisiti normativi, in particolare eliminando richieste che esulassero dalla competenza della Commissione di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione. In pratica, l'iniziativa chiede alla Commissione di proporre un atto giuridico che vieti gli usi indiscriminati della biometria e della sorveglianza biometrica di massa, basandosi sugli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e rispettando il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/27 della Commissione del 7 gennaio 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa» [notificata con il numero C(2021) 32] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/27 of 7 January 2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices‘ (notified under document C(2021) 32) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

15.1.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 13/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/27 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa» [notificata con il numero C(2021) 32] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2020 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa». L’11 novembre 2020 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori degli esiti della sua valutazione preliminare ( 2 ) , ossia di non poter registrare integralmente l’iniziativa in quanto alcune delle misure proposte non rispettano la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. Alla Commissione era stato chiesto di adottare una sua raccomandazione, avviare procedure di infrazione e condurre ricerche esaustive, mentre detto regolamento prevede che le si possa chiedere soltanto di presentare proposte di atti giuridici dell’Unione. (2) Il 7 dicembre 2020 è stata quindi presentata alla Commissione una versione modificata dell’iniziativa. (3) Gli obiettivi dell’iniziativa modificata sono espressi come segue: «Esortiamo la Commissione europea a disciplinare rigorosamente l’uso delle tecnologie biometriche onde evitare interferenze indebite con i diritti fondamentali. In particolare chiediamo alla Commissione di vietare, nel diritto e nella pratica, gli usi indiscriminati o tendenziosi della biometria che possono sconfinare in attività di sorveglianza di massa illecita. Simili sistemi intrusivi non devono essere sviluppati, messi in funzione (nemmeno a titolo sperimentale) o usati da soggetti pubblici o privati in quanto possono interferire senza che sia necessario o in misura sproporzionata con i diritti fondamentali delle persone. È assodato che l’esercizio della sorveglianza biometrica di massa negli Stati membri e da parte delle agenzie dell’Unione sia causa di violazioni delle norme UE di protezione dei dati e limiti indebitamente i diritti delle persone, segnatamente i diritti alla riservatezza e alla libertà di espressione, il diritto di manifestare e il diritto alla non discriminazione. L’ampio ricorso alla sorveglianza biometrica, alla profilazione e alla previsione minaccia lo Stato di diritto e le nostre libertà fondamentali. Con la presente iniziativa dei cittadini europei sollecitiamo quindi la Commissione a proporre un atto giuridico che si innesti sui divieti generali previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati ( 3 ) e dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ( 4 ) e li rispetti appieno, al fine di garantire che la sorveglianza biometrica di massa sia esplicitamente e specificamente vietata dal diritto dell’UE.» (4) Un allegato apporta dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa e sottolinea che tanto le autorità di contrasto pubbliche, nazionali e dell’UE quanto i soggetti privati usano sempre più i dati biometrici per identificare o profilare le persone negli spazi pubblici, pratica che «interferisce in modo intrinsecamente non necessario e sproporzionato con una pluralità di diritti fondamentali, tra cui quelli alla riservatezza e alla protezione dei dati». Nell’allegato si legge inoltre che, sebbene l’attuale quadro giuridico dell’UE chiarisca che «l’uso dei dati biometrici deve essere limitato a quanto strettamente necessario per la finalità legittima perseguita, nel rispetto del principio di proporzionalità [...] tali principi generali sono soggetti ad ampie eccezioni». (5) Gli organizzatori hanno trasmesso ulteriori informazioni sul contesto della loro proposta di atto giuridico dell’Unione e delle possibili misure di accompagnamento, compreso un progetto di atto giuridico. (6) L’iniziativa modificata invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico teso a vietare gli usi indiscriminati della biometria che possono sconfinare in attività di sorveglianza di massa. Come già indicato dalla Commissione agli organizzatori nella valutazione preliminare dell’11 novembre 2020, la proposta potrebbe essere basata sull’articolo 16, paragrafo 2, o sull’articolo 114 del trattato, o su entrambi, a seconda che il ricorso alla biometria debba essere vietato o rigorosamente disciplinato. L’articolo 16, paragrafo 2, del trattato costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di proporre atti giuridici relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, e norme relative alla libera circolazione di tali dati. L’articolo 114 del trattato costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di proporre misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. (7) Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. (8) L’allegato dell’iniziativa fa inoltre riferimento a quattro possibili misure di accompagnamento. Poiché alla Commissione non è chiesto di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione per nessuna di queste, le misure di accompagnamento non soddisfano la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 per la registrazione in quanto parte integrante dell’oggetto dell’iniziativa. Le misure in questione esulano quindi dall’ambito di applicazione della presente decisione di registrazione. Tuttavia, se ritiene opportuno adottare una proposta di atto giuridico nel settore su cui verte l’iniziativa, la Commissione può valutare anche la possibilità di contemplare nella proposta alcune di tali misure, segnatamente per quanto concerne la necessità di fornire agli Stati membri orientamenti sull’attuazione delle sua disposizioni, il coinvolgimento delle autorità di protezione dei dati nell’applicazione di tali disposizioni e il contenuto e i principi degli orientamenti etici del gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale (AI HLEG) ( 5 ) . (9) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (10) L’iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell’Unione stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (11) In conclusione, l’iniziativa dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa» riunisce tutte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 e dovrebbe pertanto essere registrata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa». Articolo 2 Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa», rappresentati da Diego Javier NARANJO BARROSO e Riccardo COLUCCINI in veste di persone di contatto. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2021 Per la Commissione Věra JOUROVÁ Vicepresidente ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 . ( 2 ) C(2020) 7869. ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 ). ( 5 ) https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines

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L'iniziativa dei cittadini europei è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/788 e richiede il rispetto dei valori dell'Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali secondo il RGPD. La registrazione è subordinata alla verifica che la proposta non sia manifestamente ingiuriosa, futile, vessatoria o contraria ai valori dell'UE, e che rientri nella competenza della Commissione di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione in materia di diritti fondamentali, protezione dei dati e mercato interno.

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