Decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2019, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26)
Quali sono le competenze e le responsabilità dei capi delle unità operative della BCE nel rilasciare passaporti bancari, autorizzare acquisizioni di partecipazioni qualificate e revocare autorizzazioni degli enti?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/1377 della BCE del 31 luglio 2019 stabilisce un sistema di delega dei poteri decisionali per snellire l'adozione di decisioni amministrative relative alla vigilanza bancaria. La normativa si applica alle decisioni che la BCE deve adottare per esercitare i propri compiti di vigilanza nel Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), riguardando sia gli enti creditizi significativi che quelli meno significativi. In pratica, il documento nomina specifici capi di unità operative (direttori generali e vice direttori generali delle Direzioni Generali di Vigilanza microprudenziale) autorizzati ad adottare decisioni delegate in tre ambiti: rilascio del passaporto bancario, acquisizione di partecipazioni qualificate e revoca di autorizzazioni. La delega varia a seconda che l'ente sia significativo o meno significativo e in base a quale Direzione Generale conduce la vigilanza (Microprudenziale I, II o III). Per le decisioni su enti significativi, è richiesta la firma congiunta del direttore generale del Segretariato del Consiglio di Vigilanza e del capo dell'unità operativa competente, garantendo così un controllo bilanciato.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2019, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26)
EN: Decision (EU) 2019/1377 of the European Central Bank of 31 July 2019 nominating heads of work units to adopt delegated decisions on passporting, acquisition of qualifying holdings and withdrawal of authorisations of credit institutions (ECB/2019/26)
Testo normativo
28.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 224/6
DECISIONE (UE) 2019/1377 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 31 luglio 2019
che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)
(
1
)
, in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)
(
2
)
, in particolare l'articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea
(
3
)
, in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
(2)
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
(3)
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
(4)
Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23).
Articolo 2
Decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate
1. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)
(
4
)
sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative:
(a)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
(b)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.
Se una decisione delegata ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata.
2. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III.
Articolo 3
Decisioni delegate sulla revoca
1. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative:
(a)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
(b)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.
2. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati meno significativi come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III.
Articolo 4
Decisioni delegate sul rilascio del passaporto
Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 6 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sono adottate da uno dei seguenti capi delle unità operative:
(a)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
(b)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2019.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(
1
)
GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14
.
(
2
)
Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(
3
)
GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33
.
(
4
)
Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (
GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1
).
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La Decisione BCE 2019/1377 è il riferimento normativo per comprendere la delega dei poteri decisionali nel Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), riguardando passaporto bancario, acquisizione di partecipazioni qualificate, revoca di autorizzazioni e vigilanza microprudenziale. Consulenti bancari, compliance officer e autorità nazionali competenti la consultano per questioni relative a enti creditizi significativi, enti meno significativi, autorizzazioni bancarie e procedure amministrative della BCE.
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