Decisione UE In vigore

Decisione UE 0014/2022

Decisione (UE) 2022/14 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (protocollo LBS), di una decisio

Pubblicato: 02/12/2021 In vigore dal: 02/12/2021 Documento ufficiale

Quale posizione deve adottare l'Unione europea alla 22ª riunione della Convenzione di Barcellona riguardo ai piani regionali per il trattamento delle acque reflue?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2022/14 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere durante la 22ª riunione delle parti contraenti della Convenzione di Barcellona (tenutasi dal 7 al 10 dicembre 2021). L'UE si impegna a sostenere l'adozione di piani regionali vincolanti concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Protocollo LBS (Land-Based Sources). Questi piani rappresentano un aggiornamento delle prescrizioni per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri. La decisione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e ai rappresentanti dell'Unione che partecipano alle riunioni internazionali sulla protezione dell'ambiente marino. In pratica, l'UE si impegna a vincolarsi a misure concrete e a tempi di attuazione specifici per ridurre l'inquinamento marino derivante da scarichi urbani e gestione dei rifiuti di depurazione. I rappresentanti dell'Unione possono affinare questa posizione durante le riunioni di coordinamento, in consultazione con gli Stati membri, senza necessità di ulteriori decisioni formali del Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/14 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (protocollo LBS), di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione EN: Council Decision (EU) 2022/14 of 2 December 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 22nd meeting of the Contracting Parties to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) and its Protocols as regards the adoption of a decision to adopt Regional Plans on Urban Was

Testo normativo

7.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 4/14 DECISIONE (UE) 2022/14 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (protocollo LBS), di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 1999/801/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso il protocollo modificato della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri («protocollo LBS»), che è entrato in vigore l’11 maggio 2008. (2) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo LBS, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli deve adottare piani d’azione regionali contenenti misure e relativi tempi di attuazione. (3) Nel corso della 22 a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo LBS, una decisione («decisione delle parti contraenti») di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione («piani regionali»). (4) La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell’ambiente, che è un settore in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione concernenti tale protezione. L’Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda l’adozione dei piani regionali che saranno vincolanti per l’Unione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS. (6) Poiché lo scopo dei piani regionali è aggiornare le prescrizioni riguardanti la protezione del Mare Mediterraneo, modificare gli impegni e le ambizioni internazionali dell’Unione e migliorare la protezione dell’ambiente, è opportuno che l’Unione sostenga l’adozione della decisione delle parti contraenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l’adozione, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri, di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. VRTOVEC ( 1 ) Decisione 1999/801/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all’accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (Convenzione di Barcellona) ( GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18 ).

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La Decisione UE 2022/14 riguarda la protezione dell'ambiente marino e la competenza concorrente tra UE e Stati membri secondo l'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE. È rilevante per chi opera nel settore della gestione ambientale, delle acque reflue e della conformità normativa internazionale, poiché stabilisce obblighi vincolanti derivanti dal Protocollo LBS della Convenzione di Barcellona. La normativa interessa amministrazioni pubbliche, gestori di impianti di depurazione e consulenti ambientali che devono allinearsi agli standard regionali mediterranei.

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