Decisione UE In vigore

Decisione UE 0011/2022

Decisione (UE) 2022/11 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II, III, IV e l’allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante d

Pubblicato: 02/12/2021 In vigore dal: 02/12/2021 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla modifica degli allegati del Protocollo offshore della Convenzione di Barcellona?

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La Decisione (UE) 2022/11 del Consiglio stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati I, II, III, IV e dell'allegato VII, parte A, del Protocollo offshore della Convenzione di Barcellona. Questa decisione è stata adottata in vista della 22ª riunione delle parti contraenti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, tenutasi dal 7 al 10 dicembre 2021. L'Unione ha deciso di sostenere l'adozione di queste modifiche, che aggiornano le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo. Le modifiche proposte rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri in materia di protezione dell'ambiente, e rappresentano un impegno internazionale volto a migliorare gli standard ambientali nel Mediterraneo. La decisione consente ai rappresentanti dell'Unione di affinare la posizione durante i coordinamenti sul posto, senza necessità di ulteriori delibere del Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/11 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II, III, IV e l’allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (protocollo offshore) EN: Council Decision (EU) 2022/11 of 2 December 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 22nd meeting of the Contracting Parties to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) and its Protocols as regards the adoption of a decision to amend Annexes I, II, I

Testo normativo

7.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 4/8 DECISIONE (UE) 2022/11 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II, III, IV e l’allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (protocollo offshore) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo («protocollo offshore») è stato concluso dall’Unione con la decisione 2013/5/UE del Consiglio ( 1 ) ed è entrato in vigore il 29 marzo 2013. (2) A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, punto iii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione e dei relativi protocolli deve adottare modifiche degli allegati dei protocolli della convenzione. (3) Nel corso della 22 a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino una decisione («decisione delle parti contraenti») che modifica gli allegati I, II, III e IV e l’allegato VII, parte A, del protocollo offshore. (4) La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell’ambiente, che è un settore in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione concernenti tale protezione. L’Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda l’adozione di modifiche degli allegati I, II, III, IV e dell’allegato VII, parte A, del protocollo «offshore» che saranno vincolanti per l’Unione. (6) Dal momento che le modifiche previste degli allegati I, II, III e IV e dell’allegato VII, parte A, del protocollo offshore aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell’Unione e miglioreranno la protezione dell’ambiente, è opportuno che l’Unione sostenga l’adozione della decisione delle parti contraenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l’adozione di una decisione che modifica gli allegati I, II, III, IV e l’allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. VRTOVEC ( 1 ) Decisione 2013/5/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ( GU L 4 del 9.1.2013, pag. 13 ).

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La Decisione (UE) 2022/11 riguarda la Convenzione di Barcellona, il Protocollo offshore e la protezione dell'ambiente marino, rappresentando un impegno dell'Unione europea in materia di diritto ambientale internazionale e tutela degli ecosistemi marini. Esperti di diritto ambientale e relazioni internazionali consultano questa normativa per comprendere gli obblighi dell'UE in tema di inquinamento marino, competenze concorrenti tra Unione e Stati membri, e modifiche agli allegati dei protocolli ambientali.

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