Decisione UE In vigore

Decisione UE 0010/2022

Decisione (UE) 2022/10 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (p

Pubblicato: 02/12/2021 In vigore dal: 02/12/2021 Documento ufficiale

Quale posizione deve adottare l'Unione europea alla 22ª riunione della Convenzione di Barcellona riguardo alle modifiche del Protocollo LBS?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2022/10 stabilisce che l'Unione europea deve sostenere l'adozione di modifiche agli allegati I, II e IV del Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (Protocollo LBS). Queste modifiche sono state discusse durante la 22ª riunione delle parti contraenti della Convenzione di Barcellona, tenutasi dal 7 al 10 dicembre 2021. La decisione riguarda tutti gli Stati membri dell'UE e le istituzioni europee che partecipano ai negoziati internazionali sulla protezione ambientale marina. In pratica, l'UE si impegna a votare favorevolmente per l'aggiornamento delle norme sulla protezione del Mediterraneo, allineandole agli sviluppi normativi, scientifici e tecnici più recenti a livello regionale e mondiale. Gli allegati modificati introdurranno prescrizioni più stringenti per controllare l'inquinamento proveniente da attività terrestri, migliorando così gli standard ambientali e gli impegni internazionali dell'Unione nel settore della protezione marina.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/10 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (protocollo LBS) EN: Council Decision (EU) 2022/10 of 2 December 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 22nd meeting of the Contracting Parties to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) and its Protocols as regards the adoption of a decision to amend Annexes I, II and IV to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Ac

Testo normativo

7.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 4/6 DECISIONE (UE) 2022/10 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all’adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II e IV del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (protocollo LBS) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo modificato della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri («protocollo LBS») è stato concluso dall’Unione con la decisione 1999/801/CE del Consiglio ( 1 ) ed è entrato in vigore l’11 maggio 2008. (2) A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, punto iii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione e dei relativi protocolli deve adottare modifiche degli allegati dei protocolli della convenzione. (3) Nel corso della 22 a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino una decisione («decisione delle parti contraenti») che modifica gli allegati I, II e IV del protocollo LBS per tener conto degli sviluppi normativi, scientifici e tecnici relativi connessi alle fonti e alle attività terrestri intervenuti sia a livello regionale che mondiale. (4) La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell’ambiente, che è un settore in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione concernenti tale protezione. L’Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda l’adozione di modifiche degli allegati I, II e IV del protocollo LBS che saranno vincolanti per l’Unione. (6) Dal momento che le modifiche previste degli allegati I, II e IV del protocollo LBS aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell’Unione e miglioreranno la protezione dell’ambiente, è opportuno che l’Unione sostenga l’adozione della decisione delle parti contraenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l’adozione di una decisione che modifica gli allegati I, II e IV del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della 22 a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. VRTOVEC ( 1 ) Decisione 1999/801/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all’accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (Convenzione di Barcellona) ( GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0010/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2022/10 rappresenta il fondamento normativo per la posizione dell'Unione sulla protezione dell'ambiente marino, disciplinando l'esercizio della competenza concorrente dell'UE in materia ambientale secondo l'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del TFUE. Professionisti del diritto ambientale e della cooperazione internazionale consultano questo atto per comprendere le modifiche al Protocollo LBS, gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Barcellona e l'implementazione delle direttive europee sulla qualità delle acque e sulla protezione costiera.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi… Provvedimento AdE 5671389 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022… Provvedimento AdE 4

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →