Decisione UE In vigore

Decisione UE 0007/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/7 della Commissione, del 7 gennaio 2025, che istituisce il Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC(CTAO ERIC) notificata con il numero C(2025) 9

Pubblicato: 07/01/2025 In vigore dal: 07/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli elementi essenziali dello statuto del Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC e come è organizzata la governance di questa infrastruttura di ricerca europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/7 istituisce il CTAO ERIC, un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca con sede legale a Bologna, Italia. L'ERIC è una forma giuridica speciale disciplinata dal regolamento (CE) n. 723/2009, che consente a Stati membri e organizzazioni internazionali di collaborare nella ricerca senza scopo di lucro. Il CTAO ERIC ha il compito di costruire e gestire un osservatorio terrestre per l'astronomia a raggi gamma, contribuendo alla ricerca di alto livello, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione nello Spazio europeo della ricerca.

L'infrastruttura è partecipata da Austria, Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera (come osservatore) e dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe. La governance prevede un consiglio che adotta politiche fondamentali (accesso, appalti, proprietà intellettuale, diffusione dei risultati) e un comitato consultivo scientifico e tecnico che valuta annualmente le attività.

L'accesso all'osservatorio è garantito su base meritocratica a ricercatori europei e internazionali, con tempo di osservazione assegnato mediante valutazione peer-review. Gli "altri utenti" (non appartenenti ai membri) contribuiscono ai costi operativi secondo specifici accordi di partenariato. CTAO ERIC può svolgere attività economiche limitate purché strettamente connesse alla funzione principale e con contabilità separata.

La responsabilità finanziaria dei membri è limitata al rispettivo contributo annuale, mentre CTAO ERIC è responsabile dei propri debiti. Al momento dello scioglimento, le attività eccedenti i contributi versati devono essere trasferite a altro soggetto pubblico o privato che persegua obiettivi analoghi di promozione della scienza e della ricerca.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/7 della Commissione, del 7 gennaio 2025, che istituisce il Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC(CTAO ERIC) [notificata con il numero C(2025) 9] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/7 of 7 January 2025 setting up the Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC (CTAO ERIC) (notified under document C(2025) 9)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/7 8.1.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/7 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2025 che istituisce il Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC(CTAO ERIC) [notificata con il numero C(2025) 9] (I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, polacca, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’Austria, la Cechia, la Francia, la Germania, l’Italia, la Polonia, la Slovenia, la Spagna e l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe hanno presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, una domanda di costituzione del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) («la domanda»). La Svizzera ha reso nota la sua decisione di partecipare a CTAO ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore. (2) I richiedenti hanno scelto l’Italia come Stato membro ospitante di CTAO ERIC. (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ( 2 ) . (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione, la Commissione ha raccolto il parere di esperti indipendenti in relazione agli impatti dell’astronomia a raggi gamma, dell’astrofisica, della fisica delle particelle, della fisica del plasma e della fisica fondamentale. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   È istituito il Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC (CTAO ERIC). 2.   Gli elementi essenziali dello statuto di CTAO ERIC di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato. Articolo 2 La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione svizzera e l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2025 Per la Commissione Ekaterina ZAHARIEVA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj . ( 2 ) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755] ( GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj ). ALLEGATO ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI CTAO ERIC 1. Denominazione e sede (Articolo 1 dello statuto di CTAO ERIC) 1. È istituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO). 2. CTAO assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) costituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009, denominato Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC (CTAO ERIC). 3. La sede legale e quella centrale di CTAO ERIC sono a Bologna, in Italia. 2. Compiti e attività (Articolo 2 dello statuto di CTAO ERIC) 1. Il compito di CTAO ERIC è costruire un osservatorio per l’astronomia terrestre a raggi gamma, come illustrato nella «Descrizione scientifica e tecnica dell’osservatorio CTA» (configurazione Alpha), e successivamente utilizzare, potenziare e disattivare questo impianto. I costi di costruzione sono stabiliti nella stima contabile di CTAO. 2. CTAO ERIC avrà tra l’altro il compito di: a) contribuire alla ricerca di alto livello, allo sviluppo tecnologico, all’innovazione e alle sfide per la società, apportando un valore aggiunto anche (ma non solo) allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER); b) garantire la piena valorizzazione scientifica di CTAO e dell’insieme dei suoi strumenti; c) garantire un accesso effettivo agli utenti conformemente alla politica di accesso di cui all’articolo 3; d) contribuire alla diffusione dei risultati scientifici; e) assicurare un uso ottimale delle risorse e delle conoscenze; e f) svolgere qualsiasi altra azione necessaria connessa alle lettere da a) a e). 3. CTAO ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. Esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. CTAO ERIC mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. 3. Politica di accesso per gli utenti del Cherenkov Telescope Array Observatory (Articolo 3 dello statuto di CTAO ERIC) 1. CTAO ERIC garantirà un accesso effettivo ai ricercatori europei e internazionali (utenti) sulla base del merito scientifico, della fattibilità tecnica e/o di altri criteri pertinenti all’obiettivo di CTAO ERIC. Una quantità limitata di tempo di osservazione è messa a disposizione delle proposte scientificamente valide di ricercatori non appartenenti a un membro, a un partner strategico, a un terzo o a un osservatore, in appresso denominati «altri utenti», alle condizioni di accesso specifiche definite dal consiglio. 2. L’accesso a CTAO può avvenire sotto forma di accesso al tempo di osservazione o di accesso ai suoi prodotti di dati archiviati (articolo 33). Le modalità dettagliate sono precisate in una politica di accesso, adottata dal consiglio [articolo 25, paragrafo 13, lettera j)], che definisce i diversi tipi di proposte e garantisce un livello adeguato di opportunità per i programmi preesistenti di vasta portata (progetti scientifici chiave). 3. Il direttore generale è responsabile dell’assegnazione del tempo e lo fa organizzando e gestendo un processo di valutazione inter pares durante il quale sono valutate l’eccellenza scientifica e la fattibilità delle proposte. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di CTAO ERIC. Il direttore generale trasmette ogni anno una relazione al consiglio in merito all’assegnazione del tempo. 4. Il tempo degli utenti indica il tempo di osservazione disponibile dopo aver tenuto conto delle osservazioni a tempo garantito derivanti dagli obblighi contrattuali di CTAO ERIC. Il tempo degli utenti sarà suddiviso tra tempo aperto per le proposte standard e tempo per i progetti scientifici chiave per i programmi preesistenti di vasta portata, tempo di osservazione della comunità internazionale per altri utenti e tempo discrezionale del direttore generale. Le definizioni figurano nella descrizione scientifica e tecnica dell’osservatorio CTA. 5. Gli altri utenti contribuiscono ai costi operativi relativi al loro uso di CTAO, quali definiti nella politica di accesso e nei rispettivi accordi di partenariato. 6. L’articolo 3, paragrafo 5, dello statuto non si applica alle assegnazioni di tempo concesse da CTAO ERIC mediante accordi speciali (ad esempio convenzioni di accoglienza). 4. Valutazione scientifica (Articolo 4 dello statuto di CTAO ERIC) Le attività scientifiche e tecniche di CTAO ERIC sono valutate annualmente dal comitato consultivo scientifico e tecnico (articolo 28). I dettagli sono definiti in una politica di valutazione scientifica adottata dal consiglio [articolo 25, paragrafo 13, lettera k)]. 5. Diffusione dei risultati della ricerca (Articolo 5 dello statuto di CTAO ERIC) 1. Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, CTAO ERIC incoraggia di norma l’accesso aperto ai dati della ricerca. A prescindere da questo principio, CTAO ERIC promuove una ricerca di alta qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione. 2. CTAO ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite CTAO ERIC stesso. 3. CTAO ERIC adotta la propria politica di diffusione [articolo 25, paragrafo 13, lettera l)]. La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e, per raggiungere il pubblico interessato, CTAO ERIC si avvale di diversi canali, come portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, articoli su pubblicazioni, riviste e quotidiani. 6. Diritti di proprietà intellettuale (Articolo 6 dello statuto di CTAO ERIC) 1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale quale definita all’articolo 2 della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967. 2. CTAO ERIC adotta la propria politica in materia di diritti di proprietà intellettuale [articolo 25, paragrafo 13, lettera m)]. 3. CTAO ERIC è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle sue attività a norma del presente statuto, ivi compresa, ma non esclusivamente, la proprietà intellettuale prodotta dal personale impiegato da CTAO ERIC, tranne laddove tali diritti siano disciplinati da accordi contrattuali separati o una normativa obbligatoria o disposizioni del presente statuto prevedano altrimenti. 4. I membri o i soggetti che li rappresentano rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale di base. Ove necessario, i diritti di sfruttamento di tale proprietà intellettuale sono concessi a CTAO ERIC mediante specifici contratti di licenza. 7. Condizioni di assunzione (Articolo 7 dello statuto di CTAO ERIC) 1. CTAO ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro sono disciplinati dalla legislazione del paese o del territorio in cui è impiegato il personale. 2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro si adopera nell’ambito della propria giurisdizione per agevolare la circolazione e il soggiorno di cittadini dei membri, degli osservatori e dei partner strategici impegnati nelle attività di CTAO ERIC nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini. 3. Le procedure di selezione del personale di CTAO ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie. 4. CTAO ERIC incoraggia la costituzione di una rappresentanza istituzionalizzata dei lavoratori. 8. Appalti (Articolo 8 dello statuto di CTAO ERIC) 1. CTAO ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell’Unione europea. Le norme dettagliate sulle procedure e sui criteri di appalto sono stabilite nella politica in materia di appalti adottata dal consiglio [articolo 25, paragrafo 12, lettera i), dello statuto]. Detta politica rispetta i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento, non discriminazione e sostenibilità. 2. Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di CTAO ERIC, i membri, gli osservatori, i partner strategici e i terzi tengono in debito conto le esigenze di CTAO ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti. 3. La politica in materia di appalti stabilisce che le sue disposizioni non si applicano agli appalti effettuati da CTAO ERIC utilizzando i fondi erogati tramite CTAO ERIC conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, dello statuto. In questi casi, al posto della politica in materia di appalti, si applicano i principi di base per i contributi in natura a CTAO ERIC e il quadro per i contributi in natura (allegato B). 9. Durata (Articolo 9 dello statuto di CTAO ERIC) CTAO ERIC è istituito per un periodo indeterminato. 10. Scioglimento (Articolo 10 dello statuto di CTAO ERIC) 1. Lo scioglimento di CTAO ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità dell’articolo 25, paragrafo 13, lettera h), dello statuto. 2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da CTAO ERIC alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell’adozione. 3. CTAO ERIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento. 4. CTAO ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 11. Scioglimento di CTAO ERIC o interruzione dei suoi vantaggi fiscali (Articolo 11 dello statuto di CTAO ERIC) 1. Al momento dello scioglimento di CTAO ERIC o dell’interruzione dei suoi vantaggi e delle sue agevolazioni fiscali, i membri non ricevono nulla di più dei contributi in denaro versati e del valore effettivo dei loro contributi in natura. 2. Al momento dello scioglimento di CTAO ERIC o dell’interruzione dei suoi vantaggi e delle sue agevolazioni fiscali, le attività di CTAO ERIC che superano i contributi in denaro versati e il valore effettivo dei contributi in natura sono trasferite a un altro soggetto giuridico pubblico o a un’altra società che gode di vantaggi fiscali o a un altro soggetto giuridico che persegue obiettivi analoghi a quelli di CTAO ERIC per la promozione della scienza e della ricerca. 12. Regime di responsabilità e assicurazioni (Articolo 12 dello statuto di CTAO ERIC) 1. CTAO ERIC è responsabile dei propri debiti. 2. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di CTAO ERIC. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di CTAO ERIC è limitata al rispettivo contributo annuale. 3. CTAO ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento di CTAO. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/7/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/7 disciplina la costituzione di un ERIC (European Research Infrastructure Consortium), una forma giuridica speciale per infrastrutture di ricerca transnazionali, regolata dal regolamento (CE) n. 723/2009. Professionisti che operano nel settore della ricerca e dell'innovazione consultano questa normativa per comprendere governance, responsabilità finanziaria limitata dei membri, politiche di accesso meritocratico, gestione della proprietà intellettuale e regime fiscale agevolato delle infrastrutture europee di ricerca.

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