Decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea, del 12 febbraio 2019, che nomina i capi di unità operative delegati ad adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/5)
Quali sono i compiti e le responsabilità dei capi di unità operative della BCE nel processo decisionale relativo ai poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/323 della BCE del 12 febbraio 2019 stabilisce un meccanismo di delega decisionale per gestire il considerevole volume di decisioni che la Banca centrale europea deve adottare nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza. In particolare, la decisione nomina i capi di specifiche unità operative come delegati autorizzati ad adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza che derivano dalla normativa nazionale dei singoli Stati membri.
La norma si applica alle decisioni relative alla vigilanza microprudenziale di soggetti e gruppi bancari, distinguendo tra due direzioni generali: la Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I e la Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II. Ciascun direttore generale è responsabile delle decisioni riguardanti gli enti sottoposti alla vigilanza della propria direzione, con possibilità di sostituzione da parte del vice direttore generale in caso di indisponibilità.
In pratica, questo significa che le decisioni delegate non devono necessariamente passare attraverso l'intero Comitato esecutivo della BCE, ma possono essere adottate direttamente dai capi unità designati, accelerando i tempi di risposta della vigilanza. La delega diviene efficace nel momento stesso in cui il Comitato esecutivo nomina i capi di unità, conferendo loro il potere di agire in nome della BCE per questioni di vigilanza specifiche.
Per le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ECB, questa decisione è rilevante perché determina chi è l'interlocutore decisionale all'interno della BCE per questioni di vigilanza nazionale. Commercialisti e consulenti che assistono istituti finanziari devono conoscere questa struttura organizzativa per comprendere i processi decisionali e i tempi di risposta della vigilanza europea.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea, del 12 febbraio 2019, che nomina i capi di unità operative delegati ad adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/5)
EN: Decision (EU) 2019/323 of the European Central Bank of 12 February 2019 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/5)
Testo normativo
25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 55/16
DECISIONE (UE) 2019/323 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 febbraio 2019
che nomina i capi di unità operative delegati ad adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/5)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)
(
1
)
, in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4)
(
2
)
, in particolare l'articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea
(
3
)
, in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere i propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
(2)
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega.
(3)
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
(4)
Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale
Le decisioni delegate ai sensi della decisione (UE) 2019/322 (ECB/2019/4) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:
a)
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
b)
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
c)
se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 febbraio 2019.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(
1
)
GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14
.
(
2
)
Cfr. pag. 7 della Gazzetta Ufficiale.
(
3
)
GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33
.
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La Decisione BCE/2019/5 disciplina la delega di poteri decisionali in materia di vigilanza microprudenziale, interessando direttamente le banche sottoposte a vigilanza ECB e i loro consulenti. I termini chiave includono: poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale, delega decisionale, Direzione Generale Vigilanza microprudenziale, soggetti e gruppi vigilati, e compiti di vigilanza della BCE. Consulenti e compliance officer di istituti finanziari consultano questa norma per comprendere la struttura decisionale della vigilanza europea e i tempi di adozione delle decisioni amministrative.
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