Decisione UE In vigore

Decisione UE 0001/2021

Decisione (UE) 2021/1 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole

Pubblicato: 17/12/2020 In vigore dal: 17/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono i limiti massimi di sostegno agricolo che il Regno Unito può erogare in Irlanda del Nord secondo l'accordo di recesso dall'UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2021/1 stabilisce i tetti massimi annuali di aiuti agricoli che il Regno Unito può concedere in Irlanda del Nord senza violare le norme UE sugli aiuti di Stato. Per i prodotti agricoli tradizionali, il limite è fissato a 382,2 milioni di GBP annui, mentre per pesca e acquacoltura il massimale è di 16,93 milioni di GBP su cinque anni (4,01 milioni annui). Questi importi derivano dalle spese medie sostenute durante il periodo 2014-2020 della Politica Agricola Comune. Il Regno Unito può aumentare questi limiti in caso di crisi (malattie animali, turbative di mercato, calamità naturali) previa comunicazione all'UE con almeno 10 giorni di anticipo. Inoltre, almeno l'83% del sostegno erogato deve rispettare le disposizioni dell'Accordo agricolo dell'OMC, garantendo che gli aiuti non distorcano eccessivamente il commercio tra l'Irlanda del Nord e l'Unione europea.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole EN: Council Decision (EU) 2021/1 of 17 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards agricultural subsidies

Testo normativo

6.1.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 2/1 DECISIONE (UE) 2021/1 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le sovvenzioni agricole IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ( 1 ) del 30 gennaio 2020 l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), entrato in vigore il 1 o febbraio 2020. (2) L’articolo 166 dell’accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso («protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di recesso. (3) L’articolo 10, paragrafo 1, del protocollo assoggetta le misure adottate dal Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli, compreso il sostegno per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nell’Irlanda del Nord all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato elencate nell’allegato 5 del protocollo, se le misure incidono su tali scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione. Allo stesso tempo, l’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo, prevede l’esenzione dall’applicazione del diritto dell’Unione fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno, purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. (4) Il livello massimo annuo complessivo del sostegno e la percentuale minima dovrebbero essere determinati tenendo conto delle considerazioni di cui all’allegato 6 del protocollo. (5) Ai fini del calcolo del livello massimo annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura è stato tenuto conto delle spese medie sostenute e previste in Irlanda del Nord per la politica agricola comune (PAC) quale parte dell’attuale quadro finanziario pluriennale («MFF 2014-2020»). (6) Ai fini della fissazione della percentuale minima è stato tenuto conto del tasso medio di sostegno dell’Unione che soddisfa le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, come indicato nelle notifiche di sostegno totale dell’Unione all’OMC durante gli ultimi cinque anni, periodo durante il quale sono state effettuate notifiche all’OMC nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. (7) Il livello massimo annuo complessivo del sostegno dovrebbe pertanto essere fissato a 429 milioni di EUR per le sovvenzioni nel settore agricolo. (8) Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il livello massimo del sostegno, che discende dalla spesa media nell’ambito dell’MFF 2014-2020, dovrebbe essere fissato a 19,5 milioni di EUR su un periodo quinquennale, con un limite di 4,5 milioni di EUR in ogni dato anno. (9) Al fine di evitare situazioni in cui il sostegno esentato sia utilizzato per finanziare operazioni altrimenti non ammissibili al sostegno nel settore della pesca, la decisione del comitato misto dovrebbe rispecchiare l’inammissibilità di determinate operazioni come previsto dal diritto dell’Unione. (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso per quanto riguarda le sovvenzioni agricole è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente S. SCHULZE ( 1 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA del … che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica IL COMITATO MISTO, visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e il relativo allegato 6, DECIDE: Articolo 1 Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1.   Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura è fissato a 382,2 milioni di GBP ( 1 ) . 2.   Il Regno Unito può aumentare il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1, a concorrenza di un importo aggiuntivo di 25,03 milioni di GBP in un dato anno, in misura pari alla quota dell’ammontare del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato che non è stata spesa nell’anno civile precedente. 3.   Il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1 è aumentato di un importo pari a 6,8 milioni di GBP per un dato anno: a) se nel corso di tale anno l’Unione europea ha adottato misure, riguardanti la Repubblica d’Irlanda, a norma della parte II, titolo I, capo I, o degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ( 2 ) ; oppure b) per i motivi seguenti: i) una malattia degli animali; ii) un evento o una circostanza che causa o minaccia di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, iii) una situazione di grave turbativa del mercato direttamente imputabile a una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie; oppure iv) una calamità naturale che colpisce il territorio dell’Irlanda del Nord e non interessa in uguale misura l’intera isola d’Irlanda. La lettera b) si applica solo se il Regno Unito ha informato l’Unione europea almeno 10 giorni prima di avvalersi del livello annuo complessivo maggiorato di sostegno. Articolo 2 Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1.   Il livello massimo iniziale complessivo del sostegno esentato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura è fissato a 16,93 milioni di GBP durante i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente decisione nonché in ogni periodo successivo di cinque anni. Tuttavia, in un dato anno il livello annuo complessivo del sostegno esentato per tali prodotti non deve superare i 4,01 milioni di GBP. 2.   Le operazioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento a valere sugli importi di cui al paragrafo 1: a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di una nave di individuare pesce; b) la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci; c) l’arresto definitivo delle attività di pesca; d) l’arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo se collegato a una delle circostanze seguenti: i) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di attenuare una grave minaccia per le risorse biologiche marine o per l’ecosistema marino; ii) il mancato rinnovo di un accordo internazionale di pesca o dei relativi protocolli; iii) un piano di gestione della pesca pubblicato a norma della legislazione del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, che delinea le strategie volte a ricostituire livelli sostenibili di uno o più stock ittici, o a mantenere tali stock a livelli sostenibili; iv) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in risposta a un’emergenza per la salute pubblica o ad altra emergenza che incida gravemente sui settori della pesca o dell’acquacoltura; e) la pesca esplorativa; f) il trasferimento di proprietà di un’impresa; e g) il ripopolamento diretto, salvo se previsto da misure delle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, volte alla conservazione degli stock ittici o dell’ecosistema marino, o nel caso di ripopolamento sperimentale. Le eccezioni di cui alla lettera d) sono subordinate all’effettiva sospensione delle attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato e alla concessione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi per peschereccio. Articolo 3 Percentuale minima La percentuale iniziale minima di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo è fissata all’83 % e si applica all’ammontare del livello annuo complessivo del sostegno esentato di cui all’articolo 1. Articolo 4 Riesame Il comitato misto riesamina periodicamente la presente decisione e la sua attuazione. Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021. Fatto a ..., Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) Per esprimere in EUR tutti i calcoli e quantitativi indicati in GBP nella presente decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio applicato per i pagamenti diretti del 2019 (€1 = £0,89092). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0001/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la compatibilità con le regole OMC e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Consulenti agricoli e aziende del settore primario devono conoscere questi massimali per pianificare l'accesso ai contributi pubblici, considerando anche le eccezioni per operazioni di pesca (divieto di costruzione nuovi pescherecci, arresto temporaneo attività) e le clausole di salvaguardia per situazioni di emergenza sanitaria o calamità naturale.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →