DOCUMENTO
“Modello relativo al soggetto
depositario delle scritture contabili:
criticità e conseguenti proposte di
modifica”
Luglio 2016
A cura della CONSIGLIERE DELEGATO
Commissione Tecnologie Maurizio Giuseppe Grosso
Informatiche negli Studi e
CONSIGLIERE CODELEGATO
negli Ordini – Area
Massimo Miani
Innovazione degli studi
professionali, degli
PRESIDENTE
Ordini locali e tecnologie
Fabrizio Scossa Lodovico
informatiche
COMPONENTI
Vito Chirulli
Nicola Frangi
Maria Silvia Kluc
Alessandro Lumi
Filippo Mangiapane
Antonino Maria Messina
Maurizio Milani
Antonio Raso
Antonio Sturaro
Vincenzo Tiby
Fabio Ugo
Con la collaborazione CONSIGLIERE DELEGATO
della Luigi Mandolesi
Commissione Fiscalità
2
Indice
PREMESSA .................................................................................................................................................. 4
ATTUALE CONTESTO NORMATIVO E PRASSI ........................................................................................ 5
Il modell
Testo normativo
DOCUMENTO
“Modello relativo al soggetto
depositario delle scritture contabili:
criticità e conseguenti proposte di
modifica”
Luglio 2016
A cura della CONSIGLIERE DELEGATO
Commissione Tecnologie Maurizio Giuseppe Grosso
Informatiche negli Studi e
CONSIGLIERE CODELEGATO
negli Ordini – Area
Massimo Miani
Innovazione degli studi
professionali, degli
PRESIDENTE
Ordini locali e tecnologie
Fabrizio Scossa Lodovico
informatiche
COMPONENTI
Vito Chirulli
Nicola Frangi
Maria Silvia Kluc
Alessandro Lumi
Filippo Mangiapane
Antonino Maria Messina
Maurizio Milani
Antonio Raso
Antonio Sturaro
Vincenzo Tiby
Fabio Ugo
Con la collaborazione CONSIGLIERE DELEGATO
della Luigi Mandolesi
Commissione Fiscalità
2
Indice
PREMESSA .................................................................................................................................................. 4
ATTUALE CONTESTO NORMATIVO E PRASSI ........................................................................................ 5
Il modello di comunicazione del depositario delle scritture contabili ............................................... 5
Il soggetto obbligato a tale comunicazione ......................................................................................... 5
CRITICITA’ RISCONTRATE ........................................................................................................................ 6
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO ............................................................................................................. 6
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PREMESSA
Nella prassi accade molto frequentemente che il depositario delle scritture contabili di un operatore
economico sia il commercialista di quest’ultimo; è però altresì frequente che un commercialista, suo
malgrado, risulti essere depositario delle scritture contabili di soggetti che non sono più clienti da tempo, il
che potrebbe procurare allo stesso disagi e fastidi di natura pratica.
L’obiettivo del presente documento è quello di evidenziare tale problematica, partendo da un’analisi del
contesto normativo sottostante a tale fattispecie, per giungere a proporre spunti di soluzione, in un’ottica di
miglioramento dell’operatività professionale e con notevole vantaggio anche per l’Amministrazione
finanziaria.
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ATTUALE CONTESTO NORMATIVO E PRASSI
Il modello di comunicazione del depositario delle scritture contabili
Ai sensi dell’art. 35 Dpr 633/72, un soggetto che inizia l’esercizio di un’attività di impresa, di un’arte o di una
professione deve, entro trenta giorni, darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, precisando tutta una
serie di dati obbligatori, tra cui il luogo o i luoghi dove sono tenute e conservate le proprie scritture
contabili (vd. comma 2).
Al comma 3 di detto articolo, è previsto altresì l’obbligo di comunicare eventuali variazioni nei dati
precedentemente comunicati, da cui deriva l’obbligo di comunicare l’eventuale variazione del depositario
dei documenti contabili.
Tutte queste comunicazioni devono essere effettuate utilizzando appositi modelli messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate e cioè:
- il modello AA9/12 per i lavoratori autonomi e le imprese individuali,
- il modello AA7/10 per tutti gli altri soggetti.
I suddetti modelli devono essere trasmessi agli uffici tributari entro 30 giorni e nelle seguenti modalità:
- mediante Comunicazione Unica per soggetti tenuti ad iscriversi al Registro Imprese o a
denunciarsi presso il REA;
- mediante consegna manuale, per posta raccomandata o telematicamente da parte di apposito
intermediario delegato, in tutti gli altri casi.
Il soggetto obbligato a tale comunicazione
La lettura dell’art. 35 Dpr 633/72 attribuisce inequivocabilmente l’obbligo di comunicazione del luogo di
deposito delle scritture contabili e/o le successive comunicazioni in capo al soggetto stesso e NON al
depositario.
Inoltre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65/E del 14.06.2011 “Modalità di presentazione della
dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili”, chiarisce che
l’obbligo di comunicare l’eventuale variazione del luogo ove sono tenute le scritture contabili grava
sempre e in ogni caso sul contribuente e non sul depositario, neanche nel caso in cui sia stato
quest’ultimo a decidere di rinunciare all’incarico, riconsegnando le scritture contabili e cessando quindi il
rapporto di deposito.
Nei numerosi casi in cui il depositario delle scritture è il commercialista, se il rapporto con il cliente si
interrompe per qualsiasi motivo (cessazione volontaria da parte del cliente, rinuncia all’incarico da parte del
professionista, irreperibilità del cliente, ecc.), il commercialista non potrà comunque effettuare
autonomamente la comunicazione di cessazione del deposito dei documenti presso il proprio studio, in
quanto l’onere spetta sempre e comunque al cliente.
Ciò significa che, attualmente, l’unico caso in cui il depositario può direttamente verificare l’avvenuta
comunicazione della variazione del luogo di deposito, sia ha solo se è lui stesso a inviarla telematicamente
in qualità di intermediario delegato dal soggetto, ma, in tal caso, è necessaria la firma del cliente sul
modulo stesso.
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Se così non fosse, oppure non fosse possibile, l’unico modo per avere prova dell’avvenuta comunicazione
sarebbe quello di chiederne una prova documentale direttamente al contribuente.
In quest’ultimo caso, nella risoluzione sopra citata, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, se l’esibizione di
tale prova da parte del contribuente non avviene, il depositario può tutelarsi attivandosi direttamente per
fornire all’Agenzia delle Entrate l’informazione di variazione di soggetto depositario.
In particolare, la risoluzione afferma che, nell’eventualità in cui il professionista ex depositario non abbia
conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione, può comunicare all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente,
l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito, allegando una copia del verbale di consegna delle
scritture. Il depositario può presentare analoga comunicazione nel caso in cui sia stato impossibilitato a
restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione. L’Agenzia delle Entrate,
accertata l’avvenuta variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e l’omessa
dichiarazione da parte del contribuente, pone in essere le attività necessarie ad assumere le corrette
informazioni relative alla concreta tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dell’aggiornamento
delle informazioni nell’Anagrafe Tributaria e adotta i provvedimenti conseguenti alla omessa dichiarazione.
CRITICITA’ RISCONTRATE
Attualmente, è sempre più frequente la situazione in cui, per svariati motivi, è il professionista stesso a voler
interrompere il rapporto col cliente e, di conseguenza, a voler cessare anche il rapporto di deposito delle
scritture contabili dello stesso.
Anche in considerazione delle normative previste per gli accessi e le ispezioni documentali in ambito fiscale,
nonché delle sempre più frequenti verifiche in materia di antiriciclaggio, è comprensibile che il professionista
ex depositario delle scritture contabili del contribuente, voglia assicurarsi che tale qualifica non gravi più su
di lui negli archivi dell’Amministrazione finanziaria; ovviamente questa esigenza è particolarmente sentita
quando si è incrinato il rapporto di fiducia col cliente o se, addirittura, lo stesso risulti irreperibile.
Ed è spesso proprio in presenza di queste condizioni che il cliente raramente si attiva per adempiere al suo
obbligo di comunicazione, con la conseguenza che il commercialista si ritrova ad essere, suo malgrado,
depositario delle scritture contabili di soggetti non più clienti.
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate, circa una diretta attività del depositario, appare
non sufficiente, o meglio, non sufficientemente regolamentata.
E la pratica lo dimostra, dal momento che sono state riscontrate, a seconda delle diverse zone territoriali,
diverse prassi nella comunicazione di avvenuta risoluzione del rapporto di deposito: può essere
richiesto l’invio di una mail PEC all’ufficio competente allegando l’autodichiarazione di cessazione di
rapporto, in altri casi è prevista apposita istanza scritta all’ufficio, ecc..
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
Siccome il servizio di tenuta delle scritture contabili è un rapporto bilaterale, in alternativa alla procedura già
individuata dalla risoluzione sopra citata, appare ragionevole prevedere l’ipotesi che, in caso di inattività da
parte del contribuente, il commercialista possa farsi parte diligente ed effettuare autonomamente la
comunicazione di cessazione del rapporto di deposito all’Amministrazione Finanziaria.
Tutto ciò premesso, anche nell’ottica di una sempre maggior semplificazione e razionalizzazione degli
adempimenti connessi all’attività professionale, si propongono un paio di soluzioni semplici, efficienti e con
modalità telematiche, per consentire questa facoltà al commercialista.
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La proposta che si ritiene preferibile, prevede l’utilizzo diretto del Cassetto Fiscale, da cui già ora si
può facilmente estrarre l’elenco dei soggetti di cui il commercialista risulta essere ancora
depositario delle scritture contabili; attraverso questo strumento si dovrebbe poter attivare una
specifica procedura di “autocancellazione” da parte del professionista stesso.
Un’altra soluzione individuata prevede la possibilità per il depositario delle scritture contabili di
inviare telematicamente l’attuale comunicazione di variazione, anche senza la delega del
contribuente, autocertificando la situazione creatasi.
Appare opportuno prevedere che prima di attuare una delle procedure sopra indicate, il commercialista
debba informare il cliente, attribuendo un termine adeguato per consentire allo stesso di adempiere ai propri
obblighi; come riportato dal Codice Deontologico all’articolo 23, 4° comma, tale termine può essere
individuato in 60 giorni dalla data di ricezione del documento.
La suddetta comunicazione potrà essere effettuata attraverso l’invio di una raccomandata postale con
avviso di ricevimento o tramite la posta elettronica certificata, rispettivamente all’ultimo indirizzo conosciuto
o all’indirizzo PEC comunicato.
Anche in caso di irreperibilità del contribuente, testimoniata dalla compiuta giacenza della raccomandata
postale o dall’impossibilità di recapito della posta elettronica certificata, il commercialista sarà legittimato a
procedere, decorso il termine sopra indicato.
In entrambe le soluzioni sopra indicate, l’Amministrazione finanziaria beneficerebbe di un vantaggio
notevole, generato dalla possibilità di disporre di un database più aggiornato e preciso da utilizzarsi per
l’attività di controllo.
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