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Circolare S.N.-d0b111de/2026

6 – Esito Tavolo Tecnico INPS – CNDCEC relativo agli adempimenti in materia di lavoro

Documento ufficiale

Riferimento normativo

DOCUMENTO Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC Roma, 21/11/2018 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC Nei casi di revoca delle agevolazioni L’Istituto, ribadisce la debenza della contributive relative all’assunzione con contribuzione previdenziale ordinaria, contratto a tempo indeterminato di anche in virtù dell’orientamento espresso lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi , dalla giurisprudenza di legittimità (v. conseguite all’accertamento (molto Cassazione n. 15491 del 2.7.2009). successivo) da parte dell’INPS della Per quanto concerne, invece, gli aspetti mancata conservazione dello stato di sanzionatori ed accessori conseguenti disoccupazione del lavoratore (ad es. a l’inadempimento dell’obbligazione causa di superamento del limite reddituale contributiva, il CNDCEC ha sollecitato previsto dalla normativa vigente), l’Istituto ad una diversa valutazione in virtù diversamente certificato al momento della

Testo normativo

DOCUMENTO Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC Roma, 21/11/2018 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC Nei casi di revoca delle agevolazioni L’Istituto, ribadisce la debenza della contributive relative all’assunzione con contribuzione previdenziale ordinaria, contratto a tempo indeterminato di anche in virtù dell’orientamento espresso lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi , dalla giurisprudenza di legittimità (v. conseguite all’accertamento (molto Cassazione n. 15491 del 2.7.2009). successivo) da parte dell’INPS della Per quanto concerne, invece, gli aspetti mancata conservazione dello stato di sanzionatori ed accessori conseguenti disoccupazione del lavoratore (ad es. a l’inadempimento dell’obbligazione causa di superamento del limite reddituale contributiva, il CNDCEC ha sollecitato previsto dalla normativa vigente), l’Istituto ad una diversa valutazione in virtù diversamente certificato al momento della buona fede e del legittimo dell’assunzione tramite regolare attestato affidamento del datore di lavoro dal centro per l’impiego competente con conseguito all’esistenza di specifica specifica indicazione del possesso certificazione rilasciata da un ente della dell’anzianità di disoccupazione necessaria Pubblica Amministrazione (il Centro per alla fruizione dell’agevolazione, si l’impiego territorialmente competente). chiedono chiarimenti in ordine alle Sotto quest’ultimo profilo l’Istituto si è condizioni di regolarizzazione delle somme riservato un approfondimento della Agevolazioni ex dovute. problematica finalizzato alla valutazione articolo 8, comma 9, l. 407/1990 In tali casi, qualora sia accertata la debenza della possibilità di applicare in luogo della del contributo, per ragioni di carattere sanzione per Omissione contributiva il solo ermeneutico e sistematico dovrebbero Tasso di interesse legale. retare esclusi gli aspetti sanzionatori ed accessori conseguenti l’inadempimento dell’obbligazione contributiva. In proposito, infatti, è di palmare evidenza che il datore di lavoro contribuente abbia operato sulla scorta di legittimo affidamento, derivandone altresì l'esimente della "buona fede”, applicabile anche all'illecito amministrativo, che assurge a causa di esclusione della responsabilità amministrativa, in quanto sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nel datore di lavoro il convincimento della liceità della sua condotta il quale ha fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di 2 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso. Infatti, dalla lettura del disposto normativo si ricava, in maniera inequivocabile, che sul datore non incombe alcun onere di verificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato di disponibilità al lavoro, né tanto meno la veridicità dello stato di disoccupazione dei soggetti che assume; dette verifiche infatti sono di competenza esclusiva dei CPI che hanno il precipuo compito di snellire le procedure burocratiche e di effettuare i dovuti controlli. Milita in tal senso l’art.3, primo comma, del d.lgs. 297/2002, di modifica del d.lgs. 181/2000 secondo cui lo stato di disoccupazione “dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente (CTI) nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 2000 n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative”. Il predetto articolo 3, primo comma, d.lgs. 297/2002 demanda, inoltre, ai centri per l’impiego la verifica dell’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione sulla base delle comunicazioni previste dall’art.4-bis (comunicazioni di assunzioni, cessazione, trasformazione e proroga). Dunque, se ne deduce che al Centro per l’Impiego compete, in forza del decreto de 3 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC quo, il controllo della sussistenza e permanenza dello stato di disoccupazione, anche ai fini dell’agevolazione contributiva di cui all’art.8, nono comma, L.407/1990. A favore della suddetta linea interpretativa depone altresì il D.Lgs. n.276/2003 che, all’art.8 comma 3, dispone “per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico- professionale prevista dal d.lgs 2002 n. 297, hanno valore certificativo delle stesse”. Inoltre, come sostenuto anche dall’INPS (circolare 30.06.2003 n.117; circolare 16.03.2004 n.51) l’accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8 cit. è subordinato alla dichiarazione di responsabilità del lavoratore rilasciata al Centro per l’Impiego, corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del predetto Centro. Sulla scorta di tali dettati normativi se ne deduce che il beneficio previsto dal d.lgs. n.407/90 è subordinato alla dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego e dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro. Ciò chiarito non emerge in capo al datore alcun obbligo di controllo circa la veridicità 4 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC delle certificazioni rilasciate dal Centro per l’impiego territoriale. Dunque, il datore che riceve il certificato di stato occupazionale ha ben ragione di fare legittimo affidamento sulla veridicità del contenuto dello stesso. Nei casi di interruzione di un rapporto di L’Istituto conferma la soluzione lavoro a tempo indeterminato per le interpretativa proposta che esclude causali che, indipendentemente dal l’applicazione del “Ticket di licenziamento” requisito contributivo, darebbero diritto per qualsiasi causa di cessazione del alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di rapporto a tempo determinato, compreso lavoro, una somma pari al 41 per cento del il recesso unilaterale datoriale operato massimale mensile di NASpI per ogni dodici ante tempus, ovvero prima della scadenza mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre naturale del contratto a termine. La anni. normativa istitutiva del cosiddetto “Ticket per il licenziamento”, infatti, riguarda Si chiede la posizione dell’Istituto in ordine esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo comma 31 ai casi di cessazione del contratto a tempo indeterminato. dell’articolo 2 della determinato diversi da quello della legge 92/2012 scadenza naturale del termine. Ci si riferisce agli atti di recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, siano essi per giusta causa o ante tempus (quandanche illegittimi). Stando alla lettera della legge, che parla di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di cui si discute il datore di lavoro non dovrebbe essere tenuto al versamento di alcun Ticket di licenziamento. L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, Per l’Istituto la condizione di “impiego non disciplinato dal decreto direttoriale regolarmente retribuito” non è verificata dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, è quando il lavoratore nei sei mesi decreto direttoriale applicabile, in presenza degli specifici precedenti l’assunzione è stato titolare di dell’ANPAL n. 2 del presupposti legittimanti, alle un rapporto di lavoro a chiamata senza 2 gennaio 2018 assunzioni/trasformazioni a tempo obbligo di disponibilità, sia a tempo indeterminato effettuate nel corso indeterminato che a tempo determinato dell’anno 2018. superiore a sei mesi. 5 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC L’incentivo in esame spetta per La condizione di “impiego non l’assunzione di persone disoccupate ai regolarmente retribuito”, in tali casi, va sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, esclusa nonostante nei sei mesi precedenti ossia di soggetti privi di impiego che l’assunzione il lavoratore non sia mai stato dichiarano, in forma telematica, al sistema chiamato a lavoro e, dunque, non abbia informativo unitario delle politiche del mai svolto effettivamente una giornata di lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo lavoro remunerata. decreto, la propria immediata disponibilità In ambo i casi quindi, non è possibile allo svolgimento di attività lavorativa e alla godere dell’incentivo. partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In relazione a tale ipotesi, si chiede se il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione che si intende agevolare, può dirsi verificato anche qualora fra le parti si sia stipulato un 6 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC contratto di lavoro intermittente in relazione al quale il datore di lavoro non ha mai chiamato il lavoratore? A parere dello scrivente, il rapporto di lavoro non può mai dirsi effettivamente instaurato e, pertanto, la sola sottoscrizione del contratto e la presenza di un UNILAV non è preclusiva del godimento dell’incentivo. Inoltre, in relazione all’assenza di un impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, si chiede se tale requisito possa essere verificato anche nelle ipotesi di prestazione di attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (o della durata di almeno sei mesi) le cui chiamate effettive non superino cumulativamente la durata di sei mesi nel periodo considerato. Come precisato nella circolare INPS n. Secondo l’Istituto, le indicazioni esplicitate 130/2017, al punto 4, intitolato nella Circolare INPS n. 130/2017, implicano “Prestazioni garantite dal FIS, assegno al che in ipotesi di sospensione del rapporto nucleo familiare e T.F.R.”, durante il di lavoro con contestuale intervento del periodo di percezione sia dell’assegno di Fondo di integrazione salariale (FIS), al solidarietà che dell’assegno ordinario il lavoratore sospeso non spetta l’Assegno al Fondo non eroga la prestazione accessoria nucleo familiare (A.N.F.), il quale non può Circolare INPS n. degli assegni al nucleo familiare e del ritenersi posto a carico del FIS né della 130 del 15.9.2017 T.F.R., in quanto prestazioni non previste “Gestione prestazioni temporanee” dal D.I. n. 94343/2016. dell’INPS. Tale affermazione implica che durante il In considerazione, però, della disparità di periodo di sospensione o riduzione delle trattamento tra lavoratori sospesi attività di lavoro con contestuale ricorso percettori di trattamenti di integrazione alle prestazioni del FIS i lavoratori salariale, l’INPS si riserva un interessati perdano la prestazione degli approfondimento al fine di una diversa 7 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC assegni al nucleo familiare? Oppure, soluzione della problematica. Fino a nuovi diversamente, il predetto chiarimento chiarimenti dell’Istituto, i datori di lavoro implica che la prestazione A.N.F. resti a che ricorrono al Fondo di integrazione carico della “Gestione prestazioni salariale, non possono anticipare temporanee” come per la generalità dei trattamenti di assegno al nucleo familiare. lavoratori dipendenti? DC AMMORTIZZAORI SOCIALI Si segnala che il decreto ministeriale Si conferma che “durante il periodo di 94343/2016 sia in merito all’assegno sospensione o riduzione delle attività di ordinario che all’assegno di solidarietà lavoro con contestuale ricorso alle prevede l’applicazione, per quanto prestazioni del FIS i lavoratori interessati” compatibile, della normativa in materia di non hanno diritto alla “prestazione degli integrazioni salariali ordinarie. assegni al nucleo familiare”, neanche a carico della Gestione prestazioni temporanee. A seguito di ulteriori approfondimenti, si ritiene che la suddetta situazione corrisponda al dettato normativo. Ci si riserva tuttavia di valutare se vi siano spazi interpretativi per una soluzione diversa, da sottoporre eventualmente al MLPS con apposita richiesta di parere. Il diritto alla fruizione dell’incentivo c.d. L’Istituto, in relazione a quanto già “Bonus sud”, di cui al decreto direttoriale esplicitato nella Circolare INPS n. 49/2015, in n. 2 del 2 gennaio 2018, è subordinato tema di fruizione dell’incentivo c.d. “Bonus all’applicazione dei principi generali in sud” e diritto di precedenza, chiarisce che il materia di incentivi all’occupazione datore di lavoro può beneficiare delle stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del agevolazioni per l’assunzione a tempo Circolare INPS n. decreto legislativo n. 150/2015. indeterminato di un lavoratore 49 del 15.9.2017 precedentemente assunto con contratto a Nella circolare INPS n. 49/2015, con Articolo 31 del d.lgs. termine, solo qualora siano decorsi sei mesi specifico riferimento agli obblighi di n. 150/2015 dalla cessazione del rapporto a tempo assunzione, si evidenziano, a titolo determinato in mancanza dell’espressa esemplificativo, tra le ipotesi in cui non si volontà del lavoratore, riportata per iscritto, ha diritto al riconoscimento dell’incentivo di usufruire del diritto di precedenza. si segnala quella relativa all’assunzione effettuata in attuazione dell’obbligo di 8 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC assunzione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. In forza di detto articolo spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ciò premesso, si richiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di beneficiare delle predette agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine, in mancanza dell’espressa volontà del lavoratore, riportata per iscritto, di usufruire del diritto di precedenza. In tutti i casi in cui il lavoratore non abbia manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, a parere dello scrivente non può dirsi esistere nessun obbligo di preferenza a carico del datore di lavoro nelle future assunzioni a tempo indeterminato. Questo è quanto pure affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta ad Interpello n. 7/2016, orientamento peraltro richiamato nella stessa circolare INPS n. 49/2015. Così ragionando, un datore di lavoro dovrebbe poter beneficiare dell’incentivo Bonus sud per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore che, avendo precedentemente intrattenuto 9 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro con contratto a termine, decorsi sei mesi, non abbia manifestato la volontà di usufruire del diritto di precedenza. Ai sensi del comma 104, l'esonero L’Istituto, pur concordando prima facie¸ con contributivo spetta ai datori di lavoro che, la soluzione interpretativa proposta dal nei sei mesi precedenti l'assunzione, non CNDCEC, si riserva di confermare che la abbiano proceduto a licenziamenti cessazione per mancato superamento del individuali per giustificato motivo periodo di prova, non essendo assimilabile oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, alla fattispecie del licenziamento per ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, giustificato motivo oggettivo, non preclude il nella medesima unità produttiva. godimento dell’esonero contributivo. Si chiede se il recesso intimato “ad nutum” intimato ad un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, nei sei mesi precedenti l’assunzione per la quale L. n. 205/2017, art. si richiede l’incentivo, integri la fattispecie 1, comma 104. su citata di “licenziamento per giustificato Incentivo strutturale giovani motivo oggettivo”. La risposta dovrebbe essere negativa in quanto si ritiene che in nessun caso il recesso per mancato superamento del periodo di prova possa essere assimilato ad un licenziamento per g.m.o.. La motivazione assorbente a supporto di tale affermazione riposa nella diversità di istituti e disciplina: il periodo di prova disciplinato dall’art. 2096 c.c. ed il licenziamento per g.m.o. disciplinato dalla l. n. 604/1966. Le notifiche da cassetto a mezzo mail L’istituto ribadisce che ogni Comunicazione avvengono soltanto in occasione della effettuata nel cassetto Previdenziale da Problemi operativi prima risposta da parte dell’ente. Le parte dell’Istituto genera una mail di avviso cassetto risposte successive non accompagnate da all’Intermediario che ha in delega la previdenziale ulteriore avviso mail che si ritiene utile per posizione, e prega segnalare ogni difformità. 10 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC una tempestiva gestione della problematica discussa. Un lavoratore intermittente titolare di due L’Istituto, dopo un confronto con l’INAIL, rapporti di lavoro a chiamata con due conferma che, In analogia con il caso di due diversi datori di lavoro riceve nello stesso rapporti part time, l’assenza dal lavoro giorno la chiamata da parte di entrambi i deve considerarsi “assenza per infortunio datori di lavoro (una chiamata per la occasionato dallo svolgimento dell’attività mattina ed una per il pomeriggio). La lavorativa presso altro datore di lavoro”. mattina, recandosi a lavoro rispondendo alla prima chiamata, si infortuna in itinere trasmettendo certificato del pronto soccorso. Si chiede se sia corretto che il secondo datore di lavoro gestisca l’assenza come “malattia” a carico INPS, ovvero se considerare il lavoratore in infortunio o in malattia visto che l’infortunio non è Infortunio in itinere avvenuto durante l’orario di lavoro del lavoratore a chiamata secondo datore o per recarsi da quest’ultimo. Può al caso di specie applicarsi per analogia quanto previsto per i casi di doppio contratto part time? In caso di infortunio di lavoratore con doppio part time, a quesito inoltrato dall’Inail nel 2002 il Ministero del lavoro ha risposto (circolare n. 2/2003) stabilendo che anche gli altri datori di lavoro dell’infortunato devono trasmettere la denuncia infortuni e considerare l’assenza infortunio (compreso la carenza) e non malattia. 11 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 87/2018 il L’Istituto preannuncia sul tema la diffusione contributo addizionale a carico dei datori di una prossima circolare esplicativa, di lavoro sui contratti a termine pari attualmente al vaglio del Ministero del all’1,4% è incrementato dello 0,5% in lavoro e delle politiche sociali. occasione di ciascun rinnovo. Ciò detto, la posizione espressa dall’INPS La circolare del Ministero del lavoro 17 del durante il tavolo tecnico propende per Contributo addizionale 31/10/2018 dispone che tale aumento sia l’applicazione del meccanismo di contratti a termine crescente e senza tetto, si chiede se per i incremento dello 0,5% del contributo rinnovi stipulati dal 14/7/2018 dobbiamo addizionale in occasione di ciascun rinnovo tenere conto di tutti i rinnovi effettuati di contratto a tempo determinato anche prima del 14/7/2018 e sommare la sottoscritto successivamente al 14.7.2018. maggiorazione o il contatore dei rinnovi parte da ora. Vista l’importanza di poter verificare la L’istituto concorda sull’importanza di tale correttezza contributiva anche in costanza piattaforma, conferma che partirà a breve VERA di DURC si chiede quando sarà operativa con la sperimentazione che coinvolgerà tale piattaforma. anche i Commercialisti ed Esperti Contabili. Si chiede il parere dell’Istituto in ordine L’Istituto, con la circolare n.138 del 16 alla classificazione dei panifici e delle maggio 1995, aveva esposto i nuovi criteri pizzerie artigiane in caso di attività per la classificazione delle aziende che plurime. espletano attività di pizzeria a taglio e rosticceria. In proposito si chiede se siano applicabili in via analogica le indicazioni offerte Queste ultime andavano classificate nel dall’INPS in relazione alla classificazione settore commercio-pubblici esercizi, in delle gelaterie e pasticcerie dove si precisa quanto si trattava di un’attività assimilabile che qualora le distinte attività di a quella dei ristoranti, tavole calde e Messaggio INPS n. 2645 del 23 giugno produzione e di vendita non abbiano i similari. 2017 caratteri dell’autonomia, ovvero l’impresa Tuttavia, poiché sulla materia artigiana non sia in possesso della licenza dell’inquadramento nel settore commercio di pubblico esercizio, deve rimanere (ora terziario) si era formata una accesa o essere assegnata soltanto giurisprudenza contraria alle tesi un’unica posizione contributiva nel dell’Istituto, con la suddetta circolare settore artigianato. veniva stabilito che le aziende esercenti Laddove, però, per l’attività di vendita, attività di pizzeria a taglio e rosticceria da l’impresa artigiana sia in possesso anche asporto potevano essere classificate nel della licenza di Pubblico esercizio, settore artigianato (in presenza dei 12 Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC occorrerà l’apertura di un’ulteriore requisiti di cui alla L.443/85), sempreché le posizione contributiva. stesse non fossero dotate di locali di ristorazione (dove i cibi venivano In via eccezionale, e in deroga al principio consumati dai clienti) e provvedessero alla di carattere generale sopra richiamato, sola vendita dei prodotti direttamente, tale ultima distinta classificazione dovrà, fatta eccezione per quelle tipologie di comunque essere adottata, anche in bevande (come la birra) o di complementi assenza del requisito di autonomia alimentari (come le patatine fritte gestionale, laddove per l’attività di vendita confezionate) che normalmente risulti rilasciata apposita licenza di occupavano la vendita dei prodotti di Pubblico esercizio. rosticceria e pizzeria. Qualora siano confermate le indicazioni Pertanto, per quanto riguarda le pizzerie a offerte dall’INPS nel messaggio n. taglio, l’Istituto le ha considerate alla stessa 2645/2017, qualora nel panificio o nella stregua dei ristoranti, in quanto esercenti pizzeria artigiana sia assente il requisito una vera e propria attività di ristorazione, dell’autonomia gestionale, ma sia stata riportandole interamente nell’Artigianato rilascia apposita licenza di Pubblico o nel Terziario-commercio. esercizio, è corretto sostenere che i lavoratori da inquadrare nel settore In tale prospettiva, si ritiene che contributivo dei pubblici esercizi siano l’”apertura” disposta al punto 2 della solo quelli esclusivamente addetti al circolare 56/2017 in ordine alla servizio e non anche alla vendita? Occorre classificazione delle gelaterie e pasticcerie distinguere il personale addetto alla e oggetto del successivo messaggio di vendita da quello addetto al servizio ai integrazioni 2645/2017, con la previsione tavoli? Nel caso ad un lavoratore siano di un possibile inquadramento sia nel assegnate mansioni promiscue settore artigianato, sia nel settore terziario (produzione e vendita/servizio) come in presenza di determinate condizioni, non occorre procedere? E’ corretto valutare possa essere prevista anche per le pizzerie soltanto quale sia l’attività prevalente del a taglio. lavoratore? Alla luce di quanto sopra, per queste ultime si dovrà continuare a prevedere un solo inquadramento, o nel settore artigianato o nel settore terziario. 13

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