DOCUMENTO
Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC
Roma, 21/11/2018
Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
Nei casi di revoca delle agevolazioni L’Istituto, ribadisce la debenza della
contributive relative all’assunzione con contribuzione previdenziale ordinaria,
contratto a tempo indeterminato di anche in virtù dell’orientamento espresso
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi , dalla giurisprudenza di legittimità (v.
conseguite all’accertamento (molto Cassazione n. 15491 del 2.7.2009).
successivo) da parte dell’INPS della
Per quanto concerne, invece, gli aspetti
mancata conservazione dello stato di
sanzionatori ed accessori conseguenti
disoccupazione del lavoratore (ad es. a
l’inadempimento dell’obbligazione
causa di superamento del limite reddituale
contributiva, il CNDCEC ha sollecitato
previsto dalla normativa vigente),
l’Istituto ad una diversa valutazione in virtù
diversamente certificato al momento
della
Testo normativo
DOCUMENTO
Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC
Roma, 21/11/2018
Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
Nei casi di revoca delle agevolazioni L’Istituto, ribadisce la debenza della
contributive relative all’assunzione con contribuzione previdenziale ordinaria,
contratto a tempo indeterminato di anche in virtù dell’orientamento espresso
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi , dalla giurisprudenza di legittimità (v.
conseguite all’accertamento (molto Cassazione n. 15491 del 2.7.2009).
successivo) da parte dell’INPS della
Per quanto concerne, invece, gli aspetti
mancata conservazione dello stato di
sanzionatori ed accessori conseguenti
disoccupazione del lavoratore (ad es. a
l’inadempimento dell’obbligazione
causa di superamento del limite reddituale
contributiva, il CNDCEC ha sollecitato
previsto dalla normativa vigente),
l’Istituto ad una diversa valutazione in virtù
diversamente certificato al momento
della buona fede e del legittimo
dell’assunzione tramite regolare attestato
affidamento del datore di lavoro
dal centro per l’impiego competente con
conseguito all’esistenza di specifica
specifica indicazione del possesso
certificazione rilasciata da un ente della
dell’anzianità di disoccupazione necessaria
Pubblica Amministrazione (il Centro per
alla fruizione dell’agevolazione, si
l’impiego territorialmente competente).
chiedono chiarimenti in ordine alle
Sotto quest’ultimo profilo l’Istituto si è
condizioni di regolarizzazione delle somme
riservato un approfondimento della
Agevolazioni ex dovute.
problematica finalizzato alla valutazione
articolo 8, comma
9, l. 407/1990 In tali casi, qualora sia accertata la debenza della possibilità di applicare in luogo della
del contributo, per ragioni di carattere sanzione per Omissione contributiva il solo
ermeneutico e sistematico dovrebbero Tasso di interesse legale.
retare esclusi gli aspetti sanzionatori ed
accessori conseguenti l’inadempimento
dell’obbligazione contributiva. In
proposito, infatti, è di palmare evidenza
che il datore di lavoro contribuente abbia
operato sulla scorta di legittimo
affidamento, derivandone altresì
l'esimente della "buona fede”, applicabile
anche all'illecito amministrativo, che
assurge a causa di esclusione della
responsabilità amministrativa, in quanto
sussistono elementi positivi idonei ad
ingenerare nel datore di lavoro il
convincimento della liceità della sua
condotta il quale ha fatto tutto quanto
possibile per conformarsi al precetto di
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Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
legge, onde nessun rimprovero può
essergli mosso.
Infatti, dalla lettura del disposto normativo
si ricava, in maniera inequivocabile, che sul
datore
non incombe alcun onere di verificare
l’esattezza dei dati contenuti nel certificato
di disponibilità al lavoro, né tanto meno la
veridicità dello stato di disoccupazione dei
soggetti che assume; dette verifiche infatti
sono di competenza esclusiva dei CPI che
hanno il precipuo compito di snellire le
procedure burocratiche e di effettuare i
dovuti controlli.
Milita in tal senso l’art.3, primo comma, del
d.lgs. 297/2002, di modifica del d.lgs.
181/2000 secondo cui lo stato di
disoccupazione “dev’essere comprovato
dalla presentazione dell’interessato presso
il servizio competente (CTI) nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio del
medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 2000 n.
445, che attesti l’eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta,
nonché l’immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorative”.
Il predetto articolo 3, primo comma, d.lgs.
297/2002 demanda, inoltre, ai centri per
l’impiego la verifica dell’effettiva
permanenza dello stato di disoccupazione
sulla base delle comunicazioni previste
dall’art.4-bis (comunicazioni di assunzioni,
cessazione, trasformazione e proroga).
Dunque, se ne deduce che al Centro per
l’Impiego compete, in forza del decreto de
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quo, il controllo della sussistenza e
permanenza dello stato di disoccupazione,
anche ai fini dell’agevolazione contributiva
di cui all’art.8, nono comma, L.407/1990.
A favore della suddetta linea interpretativa
depone altresì il D.Lgs. n.276/2003 che,
all’art.8 comma 3, dispone “per le
informazioni che facciano riferimento a
dati amministrativi in possesso dei servizi
per l’impiego, con particolare riferimento
alla presenza in capo al lavoratore di
particolari benefici contributivi e fiscali, gli
elementi contenuti nella scheda
anagrafico- professionale prevista dal d.lgs
2002 n. 297, hanno valore certificativo delle
stesse”.
Inoltre, come sostenuto anche dall’INPS
(circolare 30.06.2003 n.117; circolare
16.03.2004 n.51) l’accesso alle
agevolazioni contributive previste dall’art.
8 cit. è subordinato alla dichiarazione di
responsabilità del lavoratore rilasciata al
Centro per l’Impiego, corredata
dall’attestazione di permanenza del
soggetto interessato nello stato di
disoccupazione da parte del predetto
Centro.
Sulla scorta di tali dettati normativi se ne
deduce che il beneficio previsto dal d.lgs.
n.407/90 è subordinato alla dichiarazione
di responsabilità prodotta dal lavoratore al
competente Centro per l’impiego e
dall’attestazione di permanenza del
soggetto interessato nello stato di
disoccupazione da parte del citato Centro.
Ciò chiarito non emerge in capo al datore
alcun obbligo di controllo circa la veridicità
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delle certificazioni rilasciate dal Centro per
l’impiego territoriale. Dunque, il datore
che riceve il certificato di stato
occupazionale ha ben ragione di fare
legittimo affidamento sulla veridicità del
contenuto dello stesso.
Nei casi di interruzione di un rapporto di L’Istituto conferma la soluzione
lavoro a tempo indeterminato per le interpretativa proposta che esclude
causali che, indipendentemente dal l’applicazione del “Ticket di licenziamento”
requisito contributivo, darebbero diritto per qualsiasi causa di cessazione del
alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di rapporto a tempo determinato, compreso
lavoro, una somma pari al 41 per cento del il recesso unilaterale datoriale operato
massimale mensile di NASpI per ogni dodici ante tempus, ovvero prima della scadenza
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre naturale del contratto a termine. La
anni. normativa istitutiva del cosiddetto “Ticket
per il licenziamento”, infatti, riguarda
Si chiede la posizione dell’Istituto in ordine
esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo
comma 31 ai casi di cessazione del contratto a tempo
indeterminato.
dell’articolo 2 della determinato diversi da quello della
legge 92/2012
scadenza naturale del termine. Ci si
riferisce agli atti di recesso anticipato dal
contratto di lavoro a tempo determinato,
siano essi per giusta causa o ante tempus
(quandanche illegittimi).
Stando alla lettera della legge, che parla di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
nei casi di cui si discute il datore di lavoro
non dovrebbe essere tenuto al versamento
di alcun Ticket di licenziamento.
L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, Per l’Istituto la condizione di “impiego non
disciplinato dal decreto direttoriale regolarmente retribuito” non è verificata
dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, è quando il lavoratore nei sei mesi
decreto direttoriale applicabile, in presenza degli specifici precedenti l’assunzione è stato titolare di
dell’ANPAL n. 2 del presupposti legittimanti, alle un rapporto di lavoro a chiamata senza
2 gennaio 2018
assunzioni/trasformazioni a tempo obbligo di disponibilità, sia a tempo
indeterminato effettuate nel corso indeterminato che a tempo determinato
dell’anno 2018. superiore a sei mesi.
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L’incentivo in esame spetta per La condizione di “impiego non
l’assunzione di persone disoccupate ai regolarmente retribuito”, in tali casi, va
sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, esclusa nonostante nei sei mesi precedenti
ossia di soggetti privi di impiego che l’assunzione il lavoratore non sia mai stato
dichiarano, in forma telematica, al sistema chiamato a lavoro e, dunque, non abbia
informativo unitario delle politiche del mai svolto effettivamente una giornata di
lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo lavoro remunerata.
decreto, la propria immediata disponibilità
In ambo i casi quindi, non è possibile
allo svolgimento di attività lavorativa e alla
godere dell’incentivo.
partecipazione alle misure di politica attiva
del lavoro concordate con il centro per
l’impiego.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha
già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere
disoccupato e ferme restando le
precisazioni in materia di aiuti di Stato,
deve risultare privo di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei
mesi, ai sensi del decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 17
ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio
2018.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di
trasformazione del rapporto di lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, il
lavoratore, ai fini del legittimo
riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi
precedenti l’assunzione, non deve aver
avuto un rapporto di lavoro subordinato
con lo stesso datore di lavoro che lo
assume con l’incentivo.
In relazione a tale ipotesi, si chiede se il
requisito dell'assenza di rapporto di lavoro
con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi
precedenti l'assunzione che si intende
agevolare, può dirsi verificato anche
qualora fra le parti si sia stipulato un
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casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
contratto di lavoro intermittente in
relazione al quale il datore di lavoro non ha
mai chiamato il lavoratore?
A parere dello scrivente, il rapporto di
lavoro non può mai dirsi effettivamente
instaurato e, pertanto, la sola
sottoscrizione del contratto e la presenza
di un UNILAV non è preclusiva del
godimento dell’incentivo.
Inoltre, in relazione all’assenza di un
impiego regolarmente retribuito nei sei
mesi precedenti l’assunzione agevolata, si
chiede se tale requisito possa essere
verificato anche nelle ipotesi di
prestazione di attività lavorativa
riconducibile a un rapporto di lavoro
subordinato con contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato (o
della durata di almeno sei mesi) le cui
chiamate effettive non superino
cumulativamente la durata di sei mesi nel
periodo considerato.
Come precisato nella circolare INPS n. Secondo l’Istituto, le indicazioni esplicitate
130/2017, al punto 4, intitolato nella Circolare INPS n. 130/2017, implicano
“Prestazioni garantite dal FIS, assegno al che in ipotesi di sospensione del rapporto
nucleo familiare e T.F.R.”, durante il di lavoro con contestuale intervento del
periodo di percezione sia dell’assegno di Fondo di integrazione salariale (FIS), al
solidarietà che dell’assegno ordinario il lavoratore sospeso non spetta l’Assegno al
Fondo non eroga la prestazione accessoria nucleo familiare (A.N.F.), il quale non può
Circolare INPS n. degli assegni al nucleo familiare e del ritenersi posto a carico del FIS né della
130 del 15.9.2017 T.F.R., in quanto prestazioni non previste “Gestione prestazioni temporanee”
dal D.I. n. 94343/2016. dell’INPS.
Tale affermazione implica che durante il In considerazione, però, della disparità di
periodo di sospensione o riduzione delle trattamento tra lavoratori sospesi
attività di lavoro con contestuale ricorso percettori di trattamenti di integrazione
alle prestazioni del FIS i lavoratori salariale, l’INPS si riserva un
interessati perdano la prestazione degli approfondimento al fine di una diversa
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Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
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assegni al nucleo familiare? Oppure, soluzione della problematica. Fino a nuovi
diversamente, il predetto chiarimento chiarimenti dell’Istituto, i datori di lavoro
implica che la prestazione A.N.F. resti a che ricorrono al Fondo di integrazione
carico della “Gestione prestazioni salariale, non possono anticipare
temporanee” come per la generalità dei trattamenti di assegno al nucleo familiare.
lavoratori dipendenti?
DC AMMORTIZZAORI SOCIALI
Si segnala che il decreto ministeriale
Si conferma che “durante il periodo di
94343/2016 sia in merito all’assegno
sospensione o riduzione delle attività di
ordinario che all’assegno di solidarietà
lavoro con contestuale ricorso alle
prevede l’applicazione, per quanto
prestazioni del FIS i lavoratori interessati”
compatibile, della normativa in materia di
non hanno diritto alla “prestazione degli
integrazioni salariali ordinarie.
assegni al nucleo familiare”, neanche a
carico della Gestione prestazioni
temporanee.
A seguito di ulteriori approfondimenti, si
ritiene che la suddetta situazione
corrisponda al dettato normativo. Ci si
riserva tuttavia di valutare se vi siano spazi
interpretativi per una soluzione diversa, da
sottoporre eventualmente al MLPS con
apposita richiesta di parere.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo c.d. L’Istituto, in relazione a quanto già
“Bonus sud”, di cui al decreto direttoriale esplicitato nella Circolare INPS n. 49/2015, in
n. 2 del 2 gennaio 2018, è subordinato tema di fruizione dell’incentivo c.d. “Bonus
all’applicazione dei principi generali in sud” e diritto di precedenza, chiarisce che il
materia di incentivi all’occupazione datore di lavoro può beneficiare delle
stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del agevolazioni per l’assunzione a tempo
Circolare INPS n.
decreto legislativo n. 150/2015. indeterminato di un lavoratore
49 del 15.9.2017
precedentemente assunto con contratto a
Nella circolare INPS n. 49/2015, con
Articolo 31 del d.lgs. termine, solo qualora siano decorsi sei mesi
specifico riferimento agli obblighi di
n. 150/2015 dalla cessazione del rapporto a tempo
assunzione, si evidenziano, a titolo
determinato in mancanza dell’espressa
esemplificativo, tra le ipotesi in cui non si
volontà del lavoratore, riportata per iscritto,
ha diritto al riconoscimento dell’incentivo
di usufruire del diritto di precedenza.
si segnala quella relativa all’assunzione
effettuata in attuazione dell’obbligo di
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casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
assunzione di cui all’art. 24 del decreto
legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
In forza di detto articolo spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato in favore del dipendente a
tempo determinato, il cui rapporto sia
cessato negli ultimi dodici mesi e che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a
tempo determinato presso la stessa
azienda ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi.
Ciò premesso, si richiedono chiarimenti in
ordine alla possibilità di beneficiare delle
predette agevolazioni per l’assunzione a
tempo indeterminato di un lavoratore
precedentemente assunto con contratto a
termine, in mancanza dell’espressa
volontà del lavoratore, riportata per
iscritto, di usufruire del diritto di
precedenza.
In tutti i casi in cui il lavoratore non abbia
manifestato la volontà di avvalersi del
diritto di precedenza, a parere dello
scrivente non può dirsi esistere nessun
obbligo di preferenza a carico del datore di
lavoro nelle future assunzioni a tempo
indeterminato. Questo è quanto pure
affermato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nella risposta ad Interpello
n. 7/2016, orientamento peraltro
richiamato nella stessa circolare INPS n.
49/2015.
Così ragionando, un datore di lavoro
dovrebbe poter beneficiare dell’incentivo
Bonus sud per l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di un lavoratore che,
avendo precedentemente intrattenuto
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casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
con lo stesso datore di lavoro un rapporto
di lavoro con contratto a termine, decorsi
sei mesi, non abbia manifestato la volontà
di usufruire del diritto di precedenza.
Ai sensi del comma 104, l'esonero L’Istituto, pur concordando prima facie¸ con
contributivo spetta ai datori di lavoro che, la soluzione interpretativa proposta dal
nei sei mesi precedenti l'assunzione, non CNDCEC, si riserva di confermare che la
abbiano proceduto a licenziamenti cessazione per mancato superamento del
individuali per giustificato motivo periodo di prova, non essendo assimilabile
oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, alla fattispecie del licenziamento per
ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, giustificato motivo oggettivo, non preclude il
nella medesima unità produttiva. godimento dell’esonero contributivo.
Si chiede se il recesso intimato “ad nutum”
intimato ad un lavoratore per mancato
superamento del periodo di prova, nei sei
mesi precedenti l’assunzione per la quale
L. n. 205/2017, art.
si richiede l’incentivo, integri la fattispecie
1, comma 104.
su citata di “licenziamento per giustificato
Incentivo
strutturale giovani motivo oggettivo”.
La risposta dovrebbe essere negativa in
quanto si ritiene che in nessun caso il
recesso per mancato superamento del
periodo di prova possa essere assimilato
ad un licenziamento per g.m.o.. La
motivazione assorbente a supporto di tale
affermazione riposa nella diversità di
istituti e disciplina: il periodo di prova
disciplinato dall’art. 2096 c.c. ed il
licenziamento per g.m.o. disciplinato dalla
l. n. 604/1966.
Le notifiche da cassetto a mezzo mail L’istituto ribadisce che ogni Comunicazione
avvengono soltanto in occasione della effettuata nel cassetto Previdenziale da
Problemi operativi prima risposta da parte dell’ente. Le parte dell’Istituto genera una mail di avviso
cassetto risposte successive non accompagnate da all’Intermediario che ha in delega la
previdenziale
ulteriore avviso mail che si ritiene utile per posizione, e prega segnalare ogni
difformità.
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Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
una tempestiva gestione della
problematica discussa.
Un lavoratore intermittente titolare di due L’Istituto, dopo un confronto con l’INAIL,
rapporti di lavoro a chiamata con due conferma che, In analogia con il caso di due
diversi datori di lavoro riceve nello stesso rapporti part time, l’assenza dal lavoro
giorno la chiamata da parte di entrambi i deve considerarsi “assenza per infortunio
datori di lavoro (una chiamata per la occasionato dallo svolgimento dell’attività
mattina ed una per il pomeriggio). La lavorativa presso altro datore di lavoro”.
mattina, recandosi a lavoro rispondendo
alla prima chiamata, si infortuna in itinere
trasmettendo certificato del pronto
soccorso.
Si chiede se sia corretto che il secondo
datore di lavoro gestisca l’assenza come
“malattia” a carico INPS, ovvero se
considerare il lavoratore in infortunio o in
malattia visto che l’infortunio non è
Infortunio in itinere
avvenuto durante l’orario di lavoro del
lavoratore a
chiamata secondo datore o per recarsi da
quest’ultimo.
Può al caso di specie applicarsi per analogia
quanto previsto per i casi di doppio
contratto part time?
In caso di infortunio di lavoratore con
doppio part time, a quesito inoltrato
dall’Inail nel 2002 il Ministero del lavoro ha
risposto (circolare n. 2/2003) stabilendo
che anche gli altri datori di lavoro
dell’infortunato devono trasmettere la
denuncia infortuni e considerare l’assenza
infortunio (compreso la carenza) e non
malattia.
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Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
casistiche e problematiche emerse tecnico INPS-CNDCEC
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 87/2018 il L’Istituto preannuncia sul tema la diffusione
contributo addizionale a carico dei datori di una prossima circolare esplicativa,
di lavoro sui contratti a termine pari attualmente al vaglio del Ministero del
all’1,4% è incrementato dello 0,5% in lavoro e delle politiche sociali.
occasione di ciascun rinnovo.
Ciò detto, la posizione espressa dall’INPS
La circolare del Ministero del lavoro 17 del durante il tavolo tecnico propende per
Contributo
addizionale 31/10/2018 dispone che tale aumento sia l’applicazione del meccanismo di
contratti a termine crescente e senza tetto, si chiede se per i incremento dello 0,5% del contributo
rinnovi stipulati dal 14/7/2018 dobbiamo addizionale in occasione di ciascun rinnovo
tenere conto di tutti i rinnovi effettuati di contratto a tempo determinato
anche prima del 14/7/2018 e sommare la sottoscritto successivamente al 14.7.2018.
maggiorazione o il contatore dei rinnovi
parte da ora.
Vista l’importanza di poter verificare la L’istituto concorda sull’importanza di tale
correttezza contributiva anche in costanza piattaforma, conferma che partirà a breve
VERA di DURC si chiede quando sarà operativa con la sperimentazione che coinvolgerà
tale piattaforma. anche i Commercialisti ed Esperti Contabili.
Si chiede il parere dell’Istituto in ordine L’Istituto, con la circolare n.138 del 16
alla classificazione dei panifici e delle maggio 1995, aveva esposto i nuovi criteri
pizzerie artigiane in caso di attività per la classificazione delle aziende che
plurime. espletano attività di pizzeria a taglio e
rosticceria.
In proposito si chiede se siano applicabili
in via analogica le indicazioni offerte Queste ultime andavano classificate nel
dall’INPS in relazione alla classificazione settore commercio-pubblici esercizi, in
delle gelaterie e pasticcerie dove si precisa quanto si trattava di un’attività assimilabile
che qualora le distinte attività di a quella dei ristoranti, tavole calde e
Messaggio INPS n.
2645 del 23 giugno produzione e di vendita non abbiano i similari.
2017 caratteri dell’autonomia, ovvero l’impresa
Tuttavia, poiché sulla materia
artigiana non sia in possesso della licenza
dell’inquadramento nel settore commercio
di pubblico esercizio, deve rimanere
(ora terziario) si era formata una
accesa o essere assegnata soltanto
giurisprudenza contraria alle tesi
un’unica posizione contributiva nel
dell’Istituto, con la suddetta circolare
settore artigianato.
veniva stabilito che le aziende esercenti
Laddove, però, per l’attività di vendita, attività di pizzeria a taglio e rosticceria da
l’impresa artigiana sia in possesso anche asporto potevano essere classificate nel
della licenza di Pubblico esercizio, settore artigianato (in presenza dei
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Proposte dei Commercialisti: Riscontri dall’ Ente al termine del Tavolo
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occorrerà l’apertura di un’ulteriore requisiti di cui alla L.443/85), sempreché le
posizione contributiva. stesse non fossero dotate di locali di
ristorazione (dove i cibi venivano
In via eccezionale, e in deroga al principio
consumati dai clienti) e provvedessero alla
di carattere generale sopra richiamato,
sola vendita dei prodotti direttamente,
tale ultima distinta classificazione dovrà,
fatta eccezione per quelle tipologie di
comunque essere adottata, anche in
bevande (come la birra) o di complementi
assenza del requisito di autonomia
alimentari (come le patatine fritte
gestionale, laddove per l’attività di vendita
confezionate) che normalmente
risulti rilasciata apposita licenza di
occupavano la vendita dei prodotti di
Pubblico esercizio.
rosticceria e pizzeria.
Qualora siano confermate le indicazioni
Pertanto, per quanto riguarda le pizzerie a
offerte dall’INPS nel messaggio n.
taglio, l’Istituto le ha considerate alla stessa
2645/2017, qualora nel panificio o nella
stregua dei ristoranti, in quanto esercenti
pizzeria artigiana sia assente il requisito
una vera e propria attività di ristorazione,
dell’autonomia gestionale, ma sia stata
riportandole interamente nell’Artigianato
rilascia apposita licenza di Pubblico
o nel Terziario-commercio.
esercizio, è corretto sostenere che i
lavoratori da inquadrare nel settore In tale prospettiva, si ritiene che
contributivo dei pubblici esercizi siano l’”apertura” disposta al punto 2 della
solo quelli esclusivamente addetti al circolare 56/2017 in ordine alla
servizio e non anche alla vendita? Occorre classificazione delle gelaterie e pasticcerie
distinguere il personale addetto alla e oggetto del successivo messaggio di
vendita da quello addetto al servizio ai integrazioni 2645/2017, con la previsione
tavoli? Nel caso ad un lavoratore siano di un possibile inquadramento sia nel
assegnate mansioni promiscue settore artigianato, sia nel settore terziario
(produzione e vendita/servizio) come in presenza di determinate condizioni, non
occorre procedere? E’ corretto valutare possa essere prevista anche per le pizzerie
soltanto quale sia l’attività prevalente del a taglio.
lavoratore?
Alla luce di quanto sopra, per queste ultime
si dovrà continuare a prevedere un solo
inquadramento, o nel settore artigianato o
nel settore terziario.
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