DOCUMENTO FEBBRAIO 2016
S
OCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA SEMPLIFICATA
Ricercatori FNC
Cristina Bauco
Tommaso Di Nardo
Nicola Lucido
INDICE
PRESENTAZIONE DI GIORGIO SGANGA .......................................................................... II
PREFAZIONE DI RAFFAELE MARCELLO E ANDREA FOSCHI ......................................... III
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA ................................................. 1
1. Premessa ........................................................................................................................... 1
2. L’ultima modifica del 2013 ............................................................................................. 3
3. Da s.r.l. a capitale ridotto a s.r.l.s. ................................................................................... 6
4. La costituzione della s.r.l.s. ............................................................................................. 7
5. Sul conferimento .........
Testo normativo
DOCUMENTO FEBBRAIO 2016
S
OCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA SEMPLIFICATA
Ricercatori FNC
Cristina Bauco
Tommaso Di Nardo
Nicola Lucido
INDICE
PRESENTAZIONE DI GIORGIO SGANGA .......................................................................... II
PREFAZIONE DI RAFFAELE MARCELLO E ANDREA FOSCHI ......................................... III
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA ................................................. 1
1. Premessa ........................................................................................................................... 1
2. L’ultima modifica del 2013 ............................................................................................. 3
3. Da s.r.l. a capitale ridotto a s.r.l.s. ................................................................................... 6
4. La costituzione della s.r.l.s. ............................................................................................. 7
5. Sul conferimento ........................................................................................................... 12
6. Sull’amministrazione e controllo ................................................................................. 13
7. Sul trasferimento di partecipazioni societarie e sulla costituzione di vincoli ......... 15
8. Le operazioni sul capitale. La trasformazione: cenni ................................................ 15
9. Il patrimonio della società e il fenomeno della sottocapitalizzazione .................... 18
10. Le perdite di esercizio nelle s.r.l.s. ................................................................................ 30
11. Analisi statistica delle s.r.l.s. .......................................................................................... 36
12. Tabelle ............................................................................................................................. 39
I
PRESENTAZIONE
Con questo documento si dà avvio ad una serie di iniziative editoriali che vedranno la collaborazione proficua tra
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione
Nazionale dei Commercialisti (FNC).
Si tratta di un progetto che si pone come precipuo obiettivo quello di realizzare lavori di tipo scientifico, ma nel
contempo operativi, che possano essere di valido supporto per i Commercialisti.
In tal senso, le tematiche - partendo dalle più attuali - saranno affrontate con approfondimenti sia da un punto di
vista giuridico che da un punto di vista aziendalistico, con particolare riguardo anche agli aspetti contabili e
fiscali. A ciò si affiancheranno delle indagini statistiche che, all’occorrenza, verranno trattate per comprovare la
scientificità dei documenti realizzati.
I documenti avranno, quindi, l’ambizione di essere chiari nel loro linguaggio, con l’intento di garantirne la
fruibilità da parte del libero professionista che quotidianamente si trova a dover affrontare le richieste dei propri
clienti.
Il progetto editoriale vuole, inoltre, porre l’attenzione su tematiche spesso sottovalutate dagli operatori del settore
come, ad esempio, la pianificazione d’impresa, la redazione dei business plan, il controllo di gestione, ecc.
Il tutto a voler rimarcare la necessità di considerare la professione in tutte le sue accezioni sia di tipo
“tradizionale” che “innovativo”.
Il primo documento elaborato tratta delle “Società a responsabilità limitata semplificata”, poiché argomento che
tutt’oggi presenta alcune criticità.
Giorgio Sganga
Presidente Fondazione Nazionale dei
Commercialisti
II
PREFAZIONE
A seguito di reiterati interventi normativi, l’attuale disciplina della società a responsabilità limitata è fortemente
mutata.
Il tipo societario appare destinato ad assumere nel tempo un ruolo fondamentale anche e soprattutto in vista degli
obiettivi di politica legislativa volti a favorire l’accesso all’attività di impresa con mezzi minimi.
La riscrittura delle regole pone la s.r.l. in una prospettiva privilegiata rispetto agli altri tipi societari, sia di
persone che di capitali.
Rispetto ai primi, infatti, la possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la
s.r.l. in una fascia di mercato finora riservata alle società di persone, rendendola a seguito delle modifiche degli
ultimi anni che hanno condotto all’elaborazione della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata
(di seguito s.r.l.s.), maggiormente allettante per via dei risparmi conseguiti in fase di costituzione. Il nuovo quadro
normativo, enfatizza, allora, la ratio su cui è stata declinata la disciplina della s.r.l. a seguito della riforma del
diritto societario che, in aderenza ai criteri direttivi della legge di delega n. 366/2001, ha fatto della s.r.l. un
“autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletivo, modellato sul principio della rilevanza centrale del
socio e dei rapporti contrattuali tra soci”.
Rispetto alla s.p.a., il generale assetto che è stato dato alla disciplina della s.r.l. consente di impiegare quest’ultima
per le iniziative medio-grandi, fruendo all’occorrenza di modalità di raccolta del capitale di rischio e di accesso al
credito tradizionalmente riservate alla s.p.a.
Volta a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche grazie alle agevolazioni concesse in occasione
dell’avvio dell’iniziativa di impresa, è stata la novella del 2012, relativa all’introduzione della s.r.l.s., a cui ha
fatto seguito la previsione della società a capitale ridotto (nel prosieguo s.r.l.c.r.).
Attualmente la disciplina della s.r.l. consente di costituire la società con capitale al di sotto dei 10.000 euro e
pari almeno ad 1 euro e di fruire di agevolazioni anche fiscali in sede di costituzione optando per la s.r.l.s. ex art.
2463-bis c.c.
Il presente documento si propone l’obiettivo di fornire una disamina della attuale normativa e, in particolare, di
mettere in luce gli aspetti caratterizzanti la disciplina della s.r.l.s. in quanto variante organizzativa prescelta in
fase di start up dell’iniziativa economica.
III
A tal riguardo occorre precisare che non esistono previsioni di legge in cui tale destinazione della s.r.l.s. è
specificata. A titolo di esempio, la legislazione belga, con riferimento all’omonima Société privée à responsabilité
limitée starter, prevede che tale società perda il particolare statuto che la contraddistingue dopo 5 anni dall’inizio
dell’attività.
L’inquadramento sistematico, in ogni caso induce a ritenere che questa sia l’effettiva vocazione della s.r.l.s. anche
e soprattutto in considerazione della non trascurabile circostanza che attualmente il nostro ordinamento consente
di costituire una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro per la quale non vengono previste, a
differenza della s.r.l.s., particolari forme di agevolazioni o di esenzioni.
Alla luce di quanto precisato, il documento si propone, in particolare, di suggerire alcuni utili avvertimenti
relativi all’applicazione o meno delle regole declinate per la s.r.l. ordinaria in punto di riduzione del capitale
sociale per perdite, quando a seguito della sua ricostituzione non si producano modifiche dell’atto costitutivo.
Occorre, inoltre, segnalare, che è attualmente in discussione il disegno di legge sulla concorrenza (A.S. 2085)
dove si consente di costituire una s.r.l.s., conformemente al modello standard tipizzato con decreto del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo
Economico, anche per scrittura privata.
Per concludere, il presente documento si sviluppa lungo tre direttrici, di cui la prima di natura giuridica, che
affronta argomenti quali la costituzione e lo statuto, l’amministrazione e le modifiche costitutive fino a giungere
ad alcuni cenni sulla trasformazione. Una seconda, di tipo aziendalistico, in cui vengono trattati gli argomenti
della sottocapitalizzazione nelle s.r.l.s. e la problematica relativa alla copertura delle perdite. Una terza, invece,
che ha una valenza statistica per illustrare l’evoluzione del fenomeno delle s.r.l.s., sin dalla loro introduzione nel
nostro ordinamento giuridico.
Raffaele Marcello Andrea Foschi
Consigliere Nazionale con delega Consigliere Nazionale con delega
ai Principi contabili, Principi di revisione al Diritto Societario
e Sistema dei controlli
IV
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
1. Premessa
L’art. 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
27 del 24 marzo 2012, ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 2463-bis c.c. rubricato
“Società a responsabilità limitata semplificata”. La s.r.l.s. aveva finalità di incentivare
l’imprenditoria giovanile.
I soci dovevano essere in possesso di specifici requisiti soggettivi, vale a dire di requisiti
anagrafici ricompresi tra i 18 e i 35 anni; il trasferimento delle partecipazioni a soggetti privi dei
summenzionati requisiti anagrafici era sanzionato con la nullità e la scelta degli amministratori
doveva ricadere tra i soci medesimi.
L’ammontare del capitale sociale della s.r.l.s. doveva essere pari almeno ad 1 euro ed inferiore
all’importo di 10.000 euro previsto per la s.r.l. ordinaria, sottoscritto ed interamente versato alla
data di costituzione all’organo di amministrativo.
Il legislatore, inoltre, prevedeva che l’atto costitutivo fosse redatto per atto pubblico ma in
conformità al modello standard tipizzato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico. Si precisava, infine,
per agevolare l’iniziativa dei più giovani, che l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle
imprese fossero esenti da diritto di bollo e di segreteria e che non fossero dovuti onorari notarili.
Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7
agosto 2012, introduceva la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (di seguito,
s.r.l.c.r.). Si trattava, in sintesi, di un’ulteriore variante della s.r.l. ordinaria fruibile per dettato
normativo in fase di costituzione che, a differenza della s.r.l.s., poteva essere costituita da
persone fisiche con età superiore ai 35 anni e nella quale, una previsione dell’atto costitutivo,
consentiva di conferire l’incarico di amministrazione anche a persone fisiche diverse dai soci.
Non era previsto il ricorso al modello standard tipizzato né erano disposte esenzioni e
agevolazioni in sede di costituzione.
1
Successivamente, in forza dell’art. 1 del decreto ministeriale n. 138 del 23 giugno 20121, veniva
predisposto il modello standard tipizzato di atto costitutivo per la costituzione di s.r.l.s., allegato
nella tabella A dello stesso decreto.
Il descritto quadro normativo era rivisitato nell’anno successivo, quando il decreto legge n. 76
del 28 giugno 20132, dopo aver previsto la soppressione della relativa disciplina, ha riqualificato,
come s.r.l.s., le s.r.l.c.r., che alla data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire alla data del
28 giugno 2013, risultavano iscritte al Registro delle imprese.
Per tramite dello stesso d.l. n. 76/2013 e per tramite anche delle modificazioni apportate in sede
di sua conversione con la legge n. 99 del 9 agosto 2013, il legislatore tornava ad intervenire sulla
disciplina della s.r.l.s. mutandone ulteriormente i tratti distintivi rispetto alla s.r.l. ordinaria. In
quell’occasione, inoltre, venivano introdotti due nuovi commi nell’art. 2463 c.c. relativi alla
possibilità di costituire una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno ad
1 euro (quarto comma) e all’obbligo di formazione accelerata di una riserva nei casi in cui la
società sia sottocapitalizzata (quinto comma).
A quest’ultimo proposito, il fenomeno della sottocapitalizzazione, e con esso le criticità di uno
squilibrio finanziario, spesso trova una sua naturale conseguenza nei risultati negativi
dell’esercizio amministrativo. Ne consegue la necessità di comprendere come possa essere
trattata la perdita di esercizio nelle s.r.l.s. e se per le medesime debbano e possano essere
applicati gli artt. 2482-bis e 2483-ter c.c., data la particolarità, per questa tipologia di società.
Questo documento presenta un’analisi statistica basata in parte su dati Movimprese e
Unioncamere e in parte su dati estrapolati dalla Banca dati Bureau van Dijk. I dati elaborati
mostrano, in primis, come l’introduzione della s.r.l.s. abbia avuto l’effetto di spingere
ulteriormente l’espansione delle società di capitali, a partire dal 2013, a fronte dell’inesorabile
declino delle società di persone che dal 2007 presentano un saldo tra iscrizioni e cessazioni
costantemente negativo. Al 30 settembre 2015, le s.r.l.s. sfiorano le 80 mila unità a fronte di poco
1 “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei
criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo
3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»”. Il regolamento è entrato in vigore il
29 agosto 2012.
2 Si tratta dell’art. 9, comma 14, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge
n. 9 del 9 agosto 2013, e recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, pubblicato in G.U. n.
150 del 28 giugno 2013. Il provvedimento è entrato in vigore il 28 giugno 2013.
2
più di 1 milione e mezzo di società di capitali e 1 milione e 63 mila società di persone. Il numero
di s.r.l.s. cresce costantemente, da 3.500 circa del 2012 e oltre 16 mila del 2013 a quasi 28 mila
del 2014 e 40 mila del 2015. Dall’analisi dei dati di bilancio, emerge come il 42% delle s.r.l.s.
presenti un bilancio in perdita e di queste il 64% presenta una perdita superiore al capitale
sociale. Altro dato rilevante, che emerge dall’analisi statistica, è il numero di s.r.l.s. unipersonali
che sfiora il 50%.
2. L’ultima modifica del 2013
Come accennato in precedenza, la novella del 2013 ha comportato la: i) riscrittura dell’art. 2463-
bis c.c. nei termini che di qui a breve analizzeremo; ii) la modifica dell’art. 2463 c.c. relativo alla
costituzione della s.r.l. inserendo nell’ambito di questa ultima disposizione due nuovi commi (il
quarto e il quinto).
Tralasciando gli aspetti strettamente attinenti alla disciplina della s.r.l.s. su cui ci soffermeremo
nel prosieguo, occorre sintetizzare quali siano le novità recate nei summenzionati quarto e
quinto comma dell’art. 2463 c.c.
Con una manovra a dir poco originale, infatti, il legislatore del 2013 elimina la s.r.l. a capitale
ridotto e ne sopprime la disciplina esterna rispetto al codice civile per inserirla, con i dovuti
adattamenti, nel corpus dell’art. 2463, quarto e quinto comma, c.c. In tal modo vengono delineati
i rari tratti di specialità, rispetto alla disciplina della s.r.l. ordinaria, di quella che è stata definita
s.r.l. a nummo uno3 o a capitale minimo. Quest’ultima, infatti, è una s.r.l. tradizionale - come
conferma la denominazione sociale che non deve contenere precipue indicazioni circa l’entità
del capitale sociale - alla quale vengono applicate tutte le regole declinate negli artt. 2463 e ss. c.c.
nei limiti di compatibilità in ragione della precipua disciplina descritta dal legislatore in
considerazione dei criteri di formazione del capitale sociale, in sede di costituzione4.
Tale intervento legislativo, se non altera il generale regime di regole e disposizioni applicabili a
questo (sotto)tipo societario, scardina definitivamente il concetto di capitale sociale minimo, per
3 Sull’aspetto, si vedano le riflessioni di N. ABRIANI, La disciplina del capitale sociale nelle nuove s.r.l., in Le nuove s.r.l.
Aspetti sistematici e soluzioni operative, a cura della Fondazione italiana del notariato, 2014, 134.
4 Troveranno applicazione, a titolo di esempio, le disposizioni relative al sovrapprezzo, alla amministrazione e al
controllo, all’esclusione e al recesso del socio e alle modifiche statutarie. Diversamente non troverà applicazione
l’art. 2464, quarto comma, c.c., relativo alla possibilità di sostituire il versamento con la stipula di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria e l’art. 2466 c.c. sul socio moroso.
3
come precedentemente inteso, andando piuttosto a rafforzare ulteriormente rispetto alla
modifica del 2012 il concetto della valenza di un capitale massimo5.
L’art. 2463, quarto comma, c.c., prevede che la s.r.l. ordinaria e dunque soggetta alla disciplina di
cui all’art. 2463, primo, secondo e terzo comma, c.c., possa costituirsi con un capitale inferiore a
10.000 euro e pari almeno ad 1 euro.
In considerazione di ciò e in linea con le esigenze di semplificazione che hanno altresì
determinato la disciplina del conferimento nella s.r.l. semplificata, anche nella s.r.l. a capitale
minimo il legislatore richiede che i conferimenti:
- siano effettuati da tutti i soci esclusivamente in denaro;
- siano versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione della società.
Non solo.
Sempre strettamente collegata alle scelte effettuate in sede di costituzione - evidentemente meno
garantiste per i creditori sociali rispetto all’utilizzo del modello della s.r.l. ordinaria, e finalizzata a
consentire la successiva patrimonializzazione della società - sembra essere la previsione recata
dall’art. 2463, quinto comma, c.c. che impone di formare una riserva legale6, con deroga alle
previsioni di cui all’art. 2430 c.c., imputando a chiusura dell’esercizio un quinto degli utili netti
fino a quando tale riserva non abbia raggiunto unitamente al capitale sociale, l’ammontare di
10.000 euro.
È solo il caso di precisare in questa sede, rimandando per ulteriori approfondimenti al paragrafo
9, che il rinvio effettuato dall’art. 2463-bis, quinto comma, c.c. all’applicazione delle norme
contenute nel capo VII, vale a dire alla disciplina della s.r.l. in quanto compatibile con la
specificità della s.r.l.s., consente di estendere la regola fissata con riguardo ai criteri di
formazione della riserva, alle s.r.l.s. La soluzione, peraltro non unanimemente condivisa dalla
dottrina, eviterebbe di giustificare, un’evidente disparità di trattamento tra società che
costituendosi con capitale esiguo potrebbero perseguire obiettivi di successiva
patrimonializzazione7.
5 Aspetto messo in evidenza da M. RESCIGNO, La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata, in
Nuove leggi civili commentate, 2013, 1, 72.
6 Sulla riserva di risparmio o di accumulo, C.A. BUSI, La nuova srl semplificata, in Le nuove srl. Aspetti sistematici e
soluzioni operative, a cura della Fondazione nazionale del Notariato, 2014, 1, 82.
7 In tal senso, G. MARASÀ, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo
la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, in Soc., 10, 2013, 1092; G.A.M. TRIMARCHI, Art. 2463, in
Commentario al codice civile, diretto da E. Gabrielli, a cura di D.U. Santosuosso, ***, Milano, 2015, 173; F. TASSINARI,
4
Anticipando quanto verrà messo in luce anche in occasione dell’analisi della disciplina della
s.r.l.s., il raffronto tra le disposizioni di cui all’art. 2463, quarto e quinto comma, c.c. e all’art.
2463-bis c.c. consente di concludere che:
- la s.r.l. ordinaria a capitale minimo può essere costituita anche da soci non persone fisiche;
- la s.r.l. ordinaria a capitale minimo può avvalersi di uno statuto flessibile e non
standardizzato che è attualmente imposto solo per la costituzione di s.r.l.s.
Trattandosi di varianti dell’unico tipo societario s.r.l., il passaggio dall’una all’altra non
comporterà una trasformazione in senso stretto, bensì una semplice evoluzione del modello in
termini di derogabilità di statuto o in termini di capitalizzazione, riconducibile pertanto ad una
modifica dell’atto costitutivo, che comporterà la disapplicazione delle disposizioni e delle regole
procedimentali declinate negli artt. 2498 e ss. c.c.
Alla luce della normativa vigente le parti possono attualmente costituire una:
- s.r.l. ordinaria il cui capitale minimo sia pari a 10.000 euro. La regola legale, come è noto,
stabilisce che il conferimento della s.r.l., salva diversa previsione dell’atto costitutivo8, deve
essere fatto in denaro e che almeno il 25% di tali conferimenti (oltre al sovrapprezzo) deve
essere versato in caso di costituzione;
- s.r.l. a capitale minimo o a capitale marginale o s.r.l. ad 1 euro, il cui capitale minimo non può
essere inferiore ad 1 euro e il capitale massimo non superiore a 10.000 euro. In altri termini,
il capitale verrà fissato tra 1 euro e 9.999 euro. I conferimenti devono essere esclusivamente
in denaro e versati per intero al momento della costituzione9;
- s.r.l.s., il cui capitale minimo non può essere inferiore ad 1 euro e il capitale massimo non
superiore a 10.000 euro. In altri termini, il capitale verrà fissato tra 1 euro e 9.999 euro.
Come detto, i conferimenti devono essere esclusivamente in denaro e versati per intero al
momento della costituzione. Le clausole del modello standard tipizzato elaborato dal
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze come si specificherà, sono inderogabili.
“Ne sexies in idem”: la ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle s.r.l., in Società e contratti, bilancio e
revisione, 9, 2013, 20. Di differente avviso, C.A. BUSI, La nuova s.r.l. semplificata, in Società e contratti, bilancio e revisione,
2013, 12, 16 e ss.
8 Con applicazione delle regole di cui all’art. 2464, quinto e sesto comma, c.c. a seconda si tratti di conferimento di
beni in natura o di crediti o di conferimento di prestazione d’opera o di servizi a favore della società e relativi
procedimenti di valutazione.
9 Ciò non impedisce l’apporto di beni in natura o di crediti o di prestazioni d’opera o servizi.
5
- Sono sempre ammesse le società costituite con atto unilaterale. In tali casi, la disciplina di
riferimento andrà a coincidere nelle tre varianti di s.r.l.10 in relazione all’integrale versamento
dei conferimenti in denaro11.
Al riguardo, si reputa opportuno effettuare una precisazione. I dati statistici raccolti confermano
la preferenza per la s.r.l.s. unipersonale. La circostanza non sorprende in quanto si tratta di
procedimenti semplificati di costituzione condizionati dall’adozione di modelli standard tipizzati
che, in dispregio alla libera espressione dell’autonomia negoziale dei soci fondatori, possono
contribuire all’emersione di successive situazioni di conflittualità tra i soci medesimi. Il dato della
preferenza accordata alla s.r.l.s. unipersonale non va sottovalutato in quanto potrebbe
comprovare un uso distorto della fattispecie che in questi casi non appare utilizzata per
conseguire risparmi di spesa, in fase di costituzione, proficui per agevolare l’imprenditoria
(anche giovanile), bensì per poter fruire del privilegio della (quasi totale) irresponsabilità del
socio per le obbligazioni sociali a fronte del versamento di un conferimento anche esiguo12.
3. Da s.r.l. a capitale ridotto a s.r.l.s.
Come accennato, la riqualificazione della s.r.l.c.r. già costituite in termini di s.r.l.s. ha ricondotto
nell’alveo di queste ultime un certo numero di società ben distinte da queste ultime. Esse, infatti,
presentano uno statuto differente rispetto a quello delle s.r.l.s. già iscritte e connotato da una
certa libertà che è espressione dell’autonomia negoziale dei soci fondatori. Solo con intenti
meramente ricognitivi della accennata questione, occorre precisare che in considerazione della
10 Sull’esistenza delle tre varianti già prima dell’ultima novella del 2013 e con riferimento alla s.r.l. a capitale ridotto,
M. CIAN, S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?, in Riv. Soc.,
2012, 1104 e ss. La questione come chiarito nel testo, si è posta con riferimento alla qualificazione delle s.r.l.s. e delle
s.r.l.c.r.. in termini di tipi autonomi o quali varianti della s.r.l. ordinaria e tradizionale. Tra le diverse ricostruzioni
prospettate dai commentatori in relazione alla prima versione dell’art. 2463-bis c.c., si è anche sostenuto che la s.r.l.s.
fosse un sottotipo della s.r.l.c.r. destinata a soci di età inferiore a 35 anni, in considerazione degli assetti di
convergenza delle relative discipline (nella s.r.l.c.r., i soci potevano superare i 35 anni di età, gli amministratori
potevano non essere persone fisiche, non era previsto un modello standard di atto costitutivo, non erano previste
condizioni al trasferimento delle partecipazioni); in termini, ASSONIME, La società a responsabilità limitata a capitale
ridotto, Circolare n. 29/2012, in Riv. Soc., 2012, 1270. Tale ultima ricostruzione sembrerebbe essere stata sconfessata
dal legislatore il quale, oltre ad aver riqualificato, in termini di s.r.l.s., le s.r.l.c.r. esistenti alla data di entrata in vigore
del d.l. n. 76/2013 (vale a dire al 22 agosto 2013), ha ridisegnato la disciplina della s.r.l.s. rendendo a quest’ultima
applicabile, nei limiti di compatibilità, e per quanto non previsto nell’art. 2463-bis c.c., quella della s.r.l. ordinaria.
Sulla qualificazione della s.r.l.s. e della s.r.l.c.r., vigente l’art. 44 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012,
come sottotipi o varianti tipologiche della s.r.l. ordinaria, anche G. FERRI JR, Prime osservazioni in tema di società a
responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, Studio n. 221-2013/I, del Consiglio
Nazionale del Notariato.
11 Richiesto anche nella s.r.l. ordinaria unilaterale ex art. 2464, quarto comma, c.c.
12 In passato, il socio unico, che doveva versare per intero il conferimento, soggiaceva all’osservanza delle regole
sulla formazione del capitale descritte nell’art. 2463, secondo comma, n. 4, c.c. in sede di costituzione e replicate
nell’art. 2481-bis c.c. per l’aumento di capitale.
6
totale assenza nei provvedimenti normativi summenzionati di disposizioni che imponessero
l’adozione di modifiche statutarie per le s.r.l. a capitale ridotto in forza dell’effettività del
passaggio a s.r.l.s., le prime, anche a seguito della data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2013,
continuano ad essere menzionate nella sezione ordinaria del Registro delle imprese come società
aventi denominazione di s.r.l. a capitale ridotto.
4. La costituzione della s.r.l.s.
Passiamo, dunque, ad esaminare la disciplina recata dall’art. 2463-bis c.c. in punto di costituzione
di s.r.l.s.
Come anticipato nella Prefazione del documento, le indicazioni di seguito fornite potrebbero
essere di qualche utilità con riguardo alla disciplina della s.r.l.s. prevista nell’art. 44 del disegno di
legge sulla concorrenza (A.S. 2085), vale a dire quelle s.r.l.s. costituite per scrittura privata.
In base ad una prima lettura della summenzionata disposizione, la disciplina della s.r.l.s. viene
riformulata in modo che al secondo comma dell’art. 2463-bis c.c. si specifichi che l’atto
costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata in conformità al modello
standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico13.
In base all’interpretazione letterale della disposizione, risulta che sia l’atto pubblico sia la
scrittura privata contenenti l’atto costitutivo della s.r.l.s devono essere redatti in conformità al
modello standard tipizzato elaborato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Sempreché, successivamente alla definitiva approvazione della legge sulla concorrenza, non
venga redatto un nuovo modello standard di atto costituivo14, si tratta del modello standard di cui
13 L’art. 44 del menzionato A.S. 2085, recita testualmente:
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)
1. All’articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per
scrittura privata»;
b) è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso
l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle
condizioni previste dall’articolo 2329, numero 3)».
2. Relativamente agli atti di iscrizione al Registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti
per scrittura privata, l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del Registro delle imprese territorialmente competente.
14 L’elaborazione del quale sarebbe opportuna se non altro perché il modello standard risale al 29 agosto 2012, data
di entrata in vigore del d.m. n. 138/2012 e non tiene in considerazione, pertanto, delle modifiche apportate al testo
dell’art. 2463-bis c.c. in epoca successiva.
7
all’art. 1 del d.m. n. 138/2012 e allegato nella tabella A dello stesso decreto, opportunamente
modificato in considerazione delle disposizioni di legge sopravvenute rispetto alla data di
stesura.
Il primo problema relativo alla costituzione per scrittura privata, infatti, involge la problematica
dell’incidenza delle modifiche apportate dal d.l. n. 76/2013 e, se del caso, di quelle che vorrà
eventualmente recare la legge sulla concorrenza in parte qua, rispetto ai contenuti del modello
standard tipizzato con decreto dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Esaminando la tabella A allegata al citato d.m. n. 138/2012, emerge con evidenza che si tratti di
un modello standard di atto costitutivo, recante anche le norme statutarie15, della s.r.l.s. introdotta
nell’ordinamento a seguito del d.l. n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n.
27/2012, ben differente dalla attuale s.r.l.s.
A titolo di esempio, il modello standard reca ancora l’indicazione dell’età anagrafica dei soci
fondatori; esso prevede anche al punto 4) il divieto di trasferimento delle quote per atto inter
vivos a persone che abbiano compiuto i 35 anni alla data della cessione e sanzionando con la
nullità l’atto concluso in dispregio del divieto. Il modello standard, in ottemperanza alla vecchie
prescrizioni, limita l’affidamento degli incarichi di amministrazione ai soli soci.
Su tali previsioni ha inciso l’intervento effettuato per mezzo del d.l. n. 76/2013 convertito dalla
l. n. 99/2013, che agendo sulle disposizioni codicistiche ha eliminato il requisito anagrafico dei
soci e la coincidenza con la persona dei soci degli amministratori, ha soppresso il vecchio quarto
comma dell’art. 2463-bis c.c. inerente al trasferimento delle quote a soci privi dei requisiti
anagrafici e alla conseguente nullità dell’atto redatto in dispregio e ha inserito il terzo comma in
forza del quale le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Conseguentemente, il Ministero della Giustizia, prima con Nota n. 118972 dell’11 settembre
2012 e successivamente del 13 settembre 201316, ha affermato che a seguito delle intervenute
modifiche legislative dovessero risultare abrogate sia le previsioni recate dalla clausola n. 4, sia le
previsioni recate dalla clausola n. 5 del modello standard.
La fonte di rango superiore, infatti, abroga la fonte di rango inferiore (lex superior inferiori derogat)
in caso di eventuali antinomie normative anche se la prima fosse di data anteriore rispetto alla
15 Come precisa l’art. 1 (Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata
semplificata) del d.m. n. 138/2012.
16 Su cui, C.A. BUSI, La nuova s.r.l. semplificata, cit., 11.
8
seconda: in ogni caso quel modello tipizzato in un regolamento ministeriale cede il passo alla
disciplina novellata del codice civile.
Nella stesura dell’atto costitutivo, dunque, le previsioni contenute nel modello standard tipizzato,
ancora in uso perché non modificato rispetto alle novità apportate alla disciplina dal d.l. n.
76/2013 convertito dalla l. n. 99/2013, dovranno essere opportunamente adeguate con quelle
declinate nell’art. 2463-bis c.c.
Alla luce di tanto, in ottica meramente ricognitiva, risulta che la s.r.l.s. può essere costituita con
contratto o atto unilaterale ma solo da persone fisiche che, come detto, non devono essere più in
possesso di specifici requisiti anagrafici.
L’atto costitutivo deve indicare:
- cognome, nome, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale che deve essere puntuale e contenere l’indicazione che si tratta di
società a responsabilità limitata semplificata17;
- il comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale, che come precisato, deve essere pari almeno ad 1 euro e
inferiore a 10.000 euro, deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della
costituzione all’organo di amministrazione. In proposito occorre dare atto che i soci
dichiarino l’avvenuto versamento del conferimento in denaro all’organo di amministrazione
precisando il mezzo utilizzato. L’organo di amministrazione, inoltre, deve rilasciare ampia e
liberatoria quietanza, dichiarare di aver ricevuto la somma ed attestare che il capitale sociale è
interamente versato18;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società con indicazione di quelle concernenti
l’amministrazione e la rappresentanza, specificando che all’organo di amministrazione spetta
la rappresentanza generale della società19;
17 Considerato che la denominazione sociale deve essere indicata anche nello spazio elettronico destinato alla
comunicazione e collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, essa non assume altra valenza se non quella
strettamente pubblicitaria.
18 Come impone la clausola n. 9 del modello standard tipizzato.
19 Come impone la clausola n. 7 del modello standard tipizzato.
9
- le persone a cui è affidata l’amministrazione. Gli amministratori nominati devono essere
presenti in sede di costituzione e devono accettare l’incarico e contestualmente dichiarare
che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità20;
- la previsione che l’assemblea dei soci, ove sia richiesta la deliberazione assembleare per la
decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di
amministrazione21;
- l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale con le precisazioni che seguiranno;
- luogo e data di sottoscrizione.
L’art. 2463-bis c.c. prevede, infine, che alla s.r.l.s. si applicano le previsioni dettate per la s.r.l.
tradizionale nei limiti di compatibilità, il che, oltre a costituire il contenuto della clausola di mero
rinvio alle previsioni applicabili, renderà necessario procedere, nella ricostruzione dell’intera
disciplina del sottotipo, con l’individuazione delle disposizioni all’occorrenza applicabili.
Come accennato, l’art. 2463-bis, terzo comma, c.c. dispone che le clausole del modello standard
sono inderogabili. In virtù delle precisazioni effettuate relativamente al coordinamento delle
disposizioni contenute nel vigente art. 2463-bis c.c. e i contenuti del modello standard tipizzato,
resta da comprendere quale sia l’esatta incidenza del portato normativo in parte qua.
Occorre comprendere, in altri termini, se il modello standard tipizzato così come adeguato al
testo vigente dell’art. 2463-bis c.c. non sia derogabile o piuttosto se solamente le clausole in esso
previste non siano derogabili.
La formulazione letterale del summenzionato terzo comma fa propendere per questa ultima
soluzione seppur con le opportune cautele. Sembrerebbe infatti, che fermo restando il
contenuto tipizzato del modello standard così come adeguato alle nuove previsioni di cui all’art.
2463-bis c.c., possano essere apportate mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il
contenuto minimo dell’atto costitutivo espresso nel modello standard22, che si rendano necessarie
in relazione all’esatta configurabilità dell’organizzazione della società qualora il modello standard
taccia sul punto23.
20 Come impone la clausola n. 6 del modello standard tipizzato.
21 Come impone la clausola n. 8 del modello standard tipizzato.
22 Sembrerebbe orientato in tal senso anche il Ministero dello Sviluppo Economico, Parere prot. n. 6404 del 15
gennaio 2014.
23 Non appare risolutiva della questione la circostanza che l’art. 1 del d.m. n. 138/2012 reca al secondo comma la
previsione per cui: “Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel
libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”, per quanto sostenuto nel testo
relativamente alla successione nel tempo delle fonti.
10
Si potrebbero prevedere, dunque, quelle clausole che completino l’atto costitutivo della s.r.l.s.
almeno per consentire un adeguato funzionamento della medesima24.
Come messo in evidenza25, si tratterebbe di clausole integrative con valore organizzativo e che
solitamente vengono inserite negli atti costitutivi, quali ad esempio la dichiarazione dei soci resa
nell’atto costitutivo relativamente all’indirizzo della società ai fini dell’adempimento descritto
nell’art. 111-ter disp. att. c.c.26 o l’indicazione della durata dell’esercizio sociale27. Del pari
sembrano consentite clausole convenzionali aggiuntive concernenti la durata della società,
rispetto alla quale, peraltro, anche l’atto costitutivo ex art. 2463 c.c. della s.r.l. ordinaria non è
tenuto a contenere specifiche indicazioni28.
È difficilmente confutabile che tali integrazioni al contenuto minimo dell’atto costitutivo recato
nel modello standard consentono di tratteggiare con maggior precisione i lineamenti della società
e che essi siano funzionali a consentirne il funzionamento anche nella fase iniziale, ovvero nella
fase di start up.
Considerato quanto già precisato nel modello standard tipizzato in punto di sistema di
amministrazione, si dubita se sia possibile apportare ulteriori integrazioni in ordine all’adozione
del regime di amministrazione pluripersonale differente dal consiglio di amministrazione vero e
proprio cui fa riferimento il modello standard tipizzato29 così come se sia consentita l’indicazione
di modalità extrassembleari per le decisioni dei soci.
24 L’aspetto della inderogabilità delle clausole dello statuto è stato oggetto di particolare attenzione da parte degli
interpreti e dei Ministeri competenti. Il Ministero della Giustizia si è espresso sulla tematica con nota prot. n. 43644
del 10 dicembre 2012 a cui ha fatto seguito il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3657/C del 2
gennaio 2013. In quell’occasione i Ministeri si sono espressi non ritenendo corretta l’interpretazione e le
argomentazioni fornite a sostegno della tesi dell’impossibilità di integrare lo statuto standard tipizzato, basandosi
sulla considerazione che in un sistema normativo in cui la s.r.l. è disegnata in chiave di ampia derogabilità da parte
dei soci sarebbe poco ragionevole ritenere che la norma primaria abbia voluto limitare l’autonomia negoziale per
tramite di fonte secondaria. Il ragionamento effettuato nel 2012 appare ancora oggi valido partendo dall’assunto
che le clausole del modello sono inderogabili relativamente a quelle clausole che rappresentano il contenuto minimo
dell’atto costitutivo. Sul punto si veda, L. DE ANGELIS, La s.r.l. semplificata ed a capitale ridotto, in Società e contratti,
bilancio e revisione, 2013, 3, 10 e ss.
25 C.A. BUSI, La nuova s.r.l. semplificata, cit., 13; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Limiti di ammissibilità di
clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.), Massima n. 127, 5 marzo 2013.
26 È il caso di precisare che in forza di quanto previsto nell’art. 44 del DDL concorrenza gli amministratori sono
tenuti entro venti giorni dalla sottoscrizione della scrittura, a depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese
con allegazione della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329, numero 3,
c.c. vale a dire delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali (art. 44, primo comma).
27 L’assenza di una previsione relativa alla chiusura dell’esercizio sociale dovrebbe comportare l’applicabilità alla
s.r.l.s. del generale principio declinato nell’art. 2478-bis c.c.
28 Aderendo alla tesi della assoluta inderogabilità del modello standard tipizzato di atto costitutivo, la s.r.l.s. costituita
attenendosi a quelle previsioni è una società a tempo indeterminato in cui ai soci è riconosciuto il diritto di recesso
ad nutum ex art. 2473, secondo comma, c.c. in quanto compatibile.
29 Si tratterebbe della previsione relativa all’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva affidata ai componenti del
consiglio di amministrazione. Occorre in proposito notare la differente formulazione della previsione di cui all’art.
11
5. Sul conferimento
Come precisato, nella s.r.l.s. il conferimento deve essere sottoscritto ed interamente versato alla
data di costituzione. Ai sensi dell’art. 2463-bis, secondo comma, n. 3, c.c., il conferimento deve
farsi in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo (qui organo e non amministratori,
come è invece nel n. 6).
Di qui sorgono alcuni aspetti da mettere in luce.
Il primo aspetto è quello relativo alla natura del conferimento. Come si esprime la legge, il
conferimento deve essere sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione, con deroga,
pertanto, alla regola sancita nell’art. 2463, secondo comma, n. 4, c.c. e alla regola di cui all’art.
2464 c.c. Tali conferimenti devono essere esclusivamente in denaro30.
La scelta di non consentire che il conferimento possa essere in natura o di crediti o di
prestazioni d’opera o servizi è stata giustificata con la specifica vocazione di inizio attività della
s.r.l.s.31.
Come messo in luce nel paragrafo precedente, infatti, il sottotipo della s.r.l.s. trova un utile
impiego nella fase della costituzione della società e dunque le regole di semplificazione del
procedimento manifestano concreti risvolti proprio in quella sede. Per tal motivo, la preferenza
del legislatore si indirizza verso modalità di conferimento per cui non si richiedono specifici
adempimenti - quali la relazione giurata del revisore o il rilascio della fideiussione bancaria o
della polizza assicurativa - posti a garanzia della effettività del capitale sociale che potrebbero
essere ostativi ad un procedimento snello e veloce di costituzione.
La legge prevede, inoltre, che il conferimento sia versato all’organo amministrativo.
In proposito il modello standard precisa al punto 9) che nell’atto costitutivo andrà resa una
dichiarazione di parte, rectius dei soci, con cui si dia atto dell’avvenuto versamento all’organo
amministrativo con precisa indicazione della somma versata e del mezzo di pagamento
2463, quarto comma, c.c. dove compare il riferimento alle persone a cui è affidata l’amministrazione della s.r.l. a
capitale minimo. Tale previsione e quella contenuta nel modello standard tipizzato, per cui il presidente del consiglio
di amministrazione è il presidente dell’assemblea, fa dubitare della validità di ulteriori clausole integrative rispetto
alle indicazioni fornite dal modello standard tipizzato. Si vedano, sul punto anche le riflessioni di M. RESCIGNO,
La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata, cit., 77 e ss.
30 Simmetricamente a quanto previsto in punto di costituzione della s.r.l. a capitale minimo per la quale il legislatore
prevede l’obbligo dell’integrale versamento dei conferimenti in denaro alle persone cui è affidata l’amministrazione.
31 Critico al riguardo, M.S. SPOLIDORO, Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), in Riv. Soc.,
2013, 1100, che ritiene come proprio nella s.r.l.s. con soci volenterosi ma privi di mezzi, il conferimento d’opera o
servizi si sarebbe rivelato particolarmente opportuno.
12
impiegato32 e con l’espressa menzione del rilascio della quietanza da parte dell’organo
amministrativo.
La precisazione contenuta in questa parte dell’art. 2463-bis c.c. riconduce l’attenzione
dell’interprete sulla responsabilità degli amministratori che insorge già prima dell’iscrizione della
società nel Registro delle imprese per il sol fatto dell’accettazione della carica in virtù di quanto
previsto nel modello standard che impone agli amministratori nominati di accettare33 e di rendere
la c.d. disclosure circa eventuali cause di incompatibilità e di decadenza. Sono gli amministratori,
infatti, a ricevere la somma34 e a dichiarare di averla ricevuta da parte dei soci e ad attestare che il
capitale sociale è interamente versato per l’effetto.
6. Sull’amministrazione e controllo
Stando al modello standard tipizzato per come coordinato con la disciplina di cui all’art. 2463-bis
c.c., la s.r.l.s. può dotarsi sicuramente di un amministratore unico ovvero di un consiglio di
amministrazione. Scompare il riferimento alla necessità di affidare l’incarico di amministrazione
a soci35, il che ha fatto sorgere il dubbio se gli amministratori della s.r.l.s. possano essere anche
soggetti differenti dalla società. Il dubbio in questione è alimentato dal generale rinvio alla
disciplina della s.r.l. ordinaria contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2463-bis c.c.
L’art. 2475, primo comma, c.c. prevede, infatti, che l’amministrazione della s.r.l. ordinaria è
affidata ad uno o più soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Come messo in luce, si ritiene che il contenuto dell’atto costitutivo della s.r.l.s., con le
precisazioni effettuate in precedenza, sia inderogabile e, dunque, non dovrebbero essere
ammesse clausole che consentano la nomina di amministratori estranei ai sensi dell’art. 2475 c.c.
32 La clausola n. 9 del modello standard tipizzato nella dichiarazione di parte rilasciata dai soci dispone l’indicazione
della somma versata e del mezzo con cui essa è versata. Anche se nulla di simile è previsto nell’art. 2463-bis c.c. e se
la formulazione letterale del modello standard tipizzato non é del tutto coincidente con quella di cui all’art. 2464,
quarto comma, c.c. che richiede, nel caso di s.r.l. ordinaria, l’indicazione dei mezzi di pagamento in atto, un
atteggiamento prudenziale dovrebbe condurre a ritenere necessaria l’indicazione del mezzo di pagamento anche
nell’atto costitutivo della s.r.l.s.
Le prassi evidenziano che il versamento avvenga spesso in denaro nei limiti consentiti dalla normativa
antiriciclaggio, e con assegno circolare che garantisca l’immediatezza del versamento. Va in questa sede precisato
che l’art. 44 del DDL concorrenza prevede che al ricorrere di tale modalità di costituzione, gli adempimenti
antiriciclaggio devono essere posti in essere dal Conservatore del Registro delle imprese, attribuendo peraltro a
quest’ultimo funzioni e adempimenti che attualmente l’ordinamento non gli riconosce.
33 Con evidente diversità rispetto alla regola prevista nella s.r.l. ordinaria dove gli amministratori non accettano la
carica e sono tenuti ad iscrivere presso il Registro delle imprese la propria nomina entro trenta giorni dalla relativa
notizia.
34 Profilandosi, dunque, anche una possibile emersione di responsabilità ai sensi dell’art. 1768 c.c. per la
conservazione delle somme destinate all’esercizio dell’attività.
35 La soppressione della precisazione circa lo status socii degli amministratori è dovuta al d.l. n. 76/2013.
13
Per converso, però, si potrebbe sostenere che avendo il legislatore espunto dalla formulazione
del novellato art. 2463-bis, secondo comma, n. 6, c.c. qualsiasi riferimento allo status socii degli
amministratori, la nomina di estranei sia consentita in sede di atto costitutivo a prescindere da
qualsiasi previsione di statuto in tal senso, ritenendosi l’art. 2475, primo comma, c.c. norma non
compatibile con la disciplina della s.r.l.s. come novellata dal d.l. n. 76/201336.
Con riferimento ai controlli della s.r.l.s., come affermato in precedenza, l’art. 2463-bis, secondo
comma, n. 4, c.c., rinviando all’art. 2463, secondo comma, n. 8, c.c., consente che l’atto
costitutivo contenga l’indicazione dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale, ancorché il modello standard tipizzato nulla preveda al riguardo.
Considerato quanto illustrato in relazione all’inderogabilità delle clausole del modello standard
tipizzato e alla possibile integrazione del contenuto minimo del modello per renderlo funzionale
all’avvio dell’attività della s.r.l.s., sorge qualche perplessità in relazione alla possibilità di inserire
nell’atto costitutivo una eventuale clausola sulla nomina e sulle competenze e sui poteri
dell’incaricato della revisione legale come consente l’art. 2477, primo comma, c.c.37.
A differente soluzione si potrebbe pervenire nel caso in cui la s.r.l.s. si venga a trovare nella
situazione descritta nell’art. 2477, terzo comma, lett. c), c.c. e superi per due esercizi consecutivi
due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis c.c.
L’ipotesi in cui al ricorrere del superamento dei summenzionati parametri la nomina dell’organo
di controllo o del revisore diventa obbligatoria, non attiene alla fase della costituzione, ma ad
una fase in cui la s.r.l.s. sia già in funzionamento e presumibilmente ad una fase in cui la s.r.l.s.,
per fruire della maggiore flessibilità organizzativa e statutaria, potrebbe essersi evoluta nella s.r.l.
ordinaria anche a capitale minimo. Ad ogni buon conto, pur potendosi trattare di mera ipotesi di
scuola, nel silenzio dell’atto costitutivo, partendo dall’assunto della compatibilità della disciplina
recata dall’art. 2477, terzo comma c.c. che, come è noto, prescinde dall’individuazione di
requisiti in termini di capitalizzazione della società38, sembra possibile sostenere che la s.r.l.s. sia
tenuta a nominare un organo di controllo che, in forza di quanto disposto nell’art. 2477, primo
comma, ultimo periodo, c.c., sarà composto da un solo componente.
36 C.A. BUSI, La nuova s.r.l. semplificata, cit., 11.
37 Si tratterebbe dell’organo di controllo facoltativo con la puntualizzazione che, in assenza di ulteriori precisazioni
circa la composizione, l’organo di controllo sarà (molto ragionevolmente) composto da un solo membro e tenuto
ad effettuare la revisione legale.
38 Sempre che non si voglia ritenere incompatibile la previsione recata dall’art. 2477, terzo comma, c.c. con la s.r.l.s.
in quanto sottotipo destinato unicamente alla fase di costituzione. Aderendo a questa impostazione, al verificarsi del
superamento dei parametri di cui all’art. 2477, terzo comma, c.c., per quanto espresso nel testo, la s.r.l.s. si
evolverebbe in s.r.l. ordinaria a capitale minimo (qualora il capitale resti inferiore ai 10.000 euro) con conseguente
necessità di procedere alla modifica del suo atto costitutivo.
14
7. Sul trasferimento di partecipazioni societarie e sulla costituzione di vincoli
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina della s.r.l.s. e conseguentemente alle clausole
del modello standard tipizzato, le partecipazioni societarie in s.r.l.s. sono trasferibili inter vivos a
qualsiasi soggetto che risulti essere una persona fisica.
Troveranno applicazione, quanto a modalità di trasferimento, le disposizioni di cui all’art. 2470
c.c. e di cui all’art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla l. n. 133
del 6 agosto 2008.
Per quanto concerne la costituzione di vincoli su quote (pegno ed usufrutto) la circostanza per
cui sia il creditore pignoratizio che l’usufruttuario non sono soci porta a ritenere valida la
costituzione dei diritti reali minori a favore di soggetti che non siano persone fisiche.
8. Le operazioni sul capitale. La trasformazione: cenni
Come accennato, esistono attualmente tre (sotto)tipi o tre varianti di s.r.l.
Il criterio in base al quale il legislatore ha distinto le tre varianti è ancorato alla misura del
capitale e alla possibilità di fruire di maggiore elasticità nella costituzione e nella organizzazione
della società.
Trattandosi di (sotto)tipi, il passaggio dall’uno all’altro, sia in fase evolutiva che in fase regressiva
non comporta una vera e propria trasformazione bensì una semplice modifica dell’atto
costitutivo nei casi in cui essa si renda necessaria.
Come corollario di queste considerazioni e partendo dal presupposto dell’esclusiva destinazione
della s.r.l.s. alla fase di costituzione, occorre soffermarsi, ancorché con mero intento ricognitivo,
sull’ipotesi della riduzione del capitale per perdite della s.r.l. ordinaria e sulle possibili ricadute in
termini di riqualificazione della società come s.r.l. a capitale minimo ovvero come s.r.l.s.
Alla luce di quanto finora illustrato e in base ad una interpretazione sistematica, potrebbe
sostenersi, che in caso di riduzione del capitale sociale della s.r.l. ordinaria sotto i 10.000 euro e
vieppiù in caso di perdite, la stessa transiti al (sotto)tipo di s.r.l. ordinaria a capitale minimo,
potendo se del caso tale operazione venir annoverata come opportuno provvedimento da
adottare ai sensi dell’art. 2482-bis c.c. Nel caso in cui la s.r.l. riporti perdite superiori ad un terzo
e il capitale minimo si riduca al di sotto dei 10.000 euro, è discusso se debba trovare applicazione
la previsione di cui all’art. 2482-ter c.c. che impone la ricapitalizzazione e in alternativa la
trasformazione regressiva (in s.n.c.) o lo scioglimento.
15
È discussa l’esatta interpretazione dell’art. 2482-ter c.c. nel caso appena preso in esame, visto che
le cautele menzionate scattano non appena il capitale si riduca al di sotto del minimo stabilito al
n. 4 del secondo comma dell’art. 2463 c.c., vale a dire a 10.000 euro. Come più volte accennato,
la previsione contenuta nel quarto comma della stessa disposizione consente di determinare
l’ammontare del capitale in misura inferiore a 10.000 euro purché in misura superiore ad 1 euro.
Se come ritenuto dalla dottrina39 si accede all’interpretazione che la s.r.l. a capitale minimo non è
destinata esclusivamente alla fase di costituzione, si potrebbe sostenere l’ipotesi che a seguito
delle perdite, anche rilevanti e tali da intaccare il minimo dei 10.000 euro, la s.r.l. continui ad
operare con un capitale ridotto al di sotto dei 10.000 euro e fino a quando esso raggiunga 1
euro, con l’unico obbligo di sottoporsi alla formazione accelerata della riserva imposto dall’art.
2463, quinto comma, c.c., evitando in tal modo la necessaria ricapitalizzazione, la trasformazione
o lo scioglimento.
Conclusioni simili potrebbero raggiungersi anche con riguardo all’evoluzione regressiva da s.r.l.
ordinaria a s.r.l.s. in presenza di perdite rilevanti, superando la tesi per cui questo (sotto)tipo è
destinato alla sola fase costitutiva, tesi che invece qui si lascia preferire. Ad ogni buon conto, va
messo in luce che tale passaggio comporterebbe una modifica statutaria ben più incisiva del
passaggio “neutro” alla s.r.l. ordinaria a capitale minimo, dovendo necessariamente adottarsi il
modello standard tipizzato di atto costitutivo.
Con riferimento alla vera e propria operazione di trasformazione, occorre evidenziare in via
preliminare quanto già precisato nel testo, vale a dire che la s.r.l.s. è un (sotto)tipo creato per un
procedimento semplificato di costituzione. Muovendo da tale assunto, allora, una s.r.l.s. può
trasformarsi in s.p.a. al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso transitando
nell’ambito di applicazione di disposizioni relative ad un tipo societario differente, la s.r.l.s. sarà
oggetto di trasformazione omogenea (progressiva) secondo quanto disposto negli artt. 2498 e
ss. c.c.
Aderendo alla tesi per cui la s.r.l.s. è (sotto)tipo destinato esclusivamente alla fase di start up
dell’iniziativa d’impresa, maggiori perplessità sorgono nel caso inverso, vale a dire quando la
trasformazione ancorché omogenea sia regressiva (da s.p.a.). Le molteplici possibilità offerte
attualmente dal legislatore e quanto detto in considerazione della adozione di un modello
standard tipizzato di atto costitutivo, consentono di differenziare la “vocazione” dei (sotto)tipi e
39 G. MARASÀ, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n.
99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, cit., 1092 e ss.; N. ABRIANI, La disciplina del capitale sociale nelle nuove s.r.l.,
in Le nuove s.r.l. Aspetti sistematici e soluzioni operative, cit., 136.
16
di ritenere maggiormente appropriata, rispetto al fine dell’operazione, la s.r.l. ordinaria a capitale
minimo con le precisazioni effettuate in punto di obbligo di formazione accelerata della riserva.
In altri termini la s.r.l.s. potrebbe essere sempre e solo un (sotto)tipo di partenza e di evoluzione
e mai di arrivo. Del pari, allora, sembra esclusa la trasformazione omogenea progressiva da
società di persone a s.r.l.s.
Per quanto concerne le operazioni sul capitale della s.r.l.s., rinviando al paragrafo 10 l’esame
delle questioni di maggior interesse relativamente alla riduzione, ci si sofferma sugli aumenti del
capitale sociale.
In proposito, occorre analizzare il regime degli aumenti del capitale, e chiarire se anche in sede di
aumento vadano rispettate le specifiche regole disposte dal legislatore in sede di costituzione.
Come si è più volte accennato, infatti, nella s.r.l.s. e nella s.r.l. ordinaria a capitale minimo
esistono rigidi schematismi a cui occorre attenersi all’atto della costituzione circa il conferimento
(tutto in denaro, interamente sottoscritto e versato) e, per quanto concerne la s.r.l.s. nello
specifico, rigide previsioni in punto di composizione della compagine societaria (tutte persone
fisiche).
Occorre allora tentare di coordinare le previsioni di cui agli artt. 2481-bis e 2481-ter c.c. sugli
aumenti del capitale con la disciplina della s.r.l.s.
Con riferimento all’aumento gratuito di cui all’art. 2481-ter c.c. non dovrebbero emergere
particolari problematiche nell’imputare a capitale la riserva accantonata ai sensi dell’art. 2463,
quinto comma, c.c. con la conseguenza che, nei casi in cui a seguito dell’aumento il capitale
superi i 10.000 euro, la s.r.l.s. si evolverà necessariamente in s.r.l. ordinaria e il regime di
accantonamento tornerà ad essere quello tradizionale, vale a dire quello della riserva legale di cui
all’art. 2430 c.c.
Differentemente, nei casi di aumento a pagamento ex art. 2481-bis c.c., tre sono gli aspetti di
maggiore interesse.
Va messo in luce, infatti, che l’art. 2481-bis, quarto comma, c.c., consente di aumentare il capitale
sociale con conferimenti anche in natura o con conferimenti di crediti, rinviando quanto a
modalità all’art. 2464 c.c. La stessa disposizione, in modo simmetrico a quanto avviene nella fase
di costituzione, precisa che in caso di aumento in denaro, i sottoscrittori devono versare alla
società almeno il 25% del capitale sottoscritto.
17
Infine, sempre l’art. 2481-bis, primo comma, c.c. consente che, previa disposizione di statuto,
l’aumento possa essere effettuato anche per tramite dell’offerta di quote di nuova emissione a
terzi, riconoscendo in tali casi il diritto di recesso ai soci dissenzienti.
Partendo dall’assunto che le regole valide per il procedimento di costituzione valgono anche per
la fase in cui il capitale viene aumentato, si preferisce la tesi di quanti abbiano escluso la
possibilità di ammettere una disciplina differente in sede di aumento, distinguendo le ipotesi
effettivamente praticabili in occasione del passaggio da un sottotipo all’altro che potrebbe
conseguire a seguito dell’aumento medesimo.
Si ritiene, in altri termini, che qualora l’aumento del capitale della s.r.l.s. resti al di sotto dei
10.000 euro, troveranno applicazione le regole, già fissate per la costituzione del (sotto)tipo di
riferimento, sull’obbligo di conferire esclusivamente in denaro, e di versare integralmente. Per
quanto sopra detto con riferimento alla inderogabilità delle clausole del modello standard
tipizzato e in relazione alla rigidità della composizione della compagine societaria, non può
ricorrere la possibilità dell’offerta a terzi di nuove quote declinata nell’artt. 2481-bis c.c.
L’eventuale passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. a capitale minimo comporterà, come segnalato, una
modifica dell’atto costitutivo.
Nei casi in cui, in forza dell’aumento il capitale sociale risulti pari o superi i 10.000 euro
l’evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria comporta l’applicabilità della disciplina generale
descritta nell’art. 2481-bis c.c., con la possibilità del versamento non integrale ma limitato al 25%
della parte sottoscritta, con possibilità dell’offerta di nuove quote a terzi previa modifica dell’atto
costitutivo in tal senso.
Del pari, sempre nel caso in cui il capitale risulti pari o superiore a 10.000 euro l’aumento può
essere realizzato in natura previa modifica dell’atto costitutivo come impone l’art. 2464, terzo
comma, c.c.40.
9. Il patrimonio della società e il fenomeno della sottocapitalizzazione
Sulla scorta di quanto affermato precedentemente è evidente che, in fase di costituzione, la s.r.l.s.
può rappresentare un valido strumento per avviare un percorso imprenditoriale, per usufruire di
una serie di benefici sostanzialmente riconducibili alle agevolazioni economiche alla costituzione
40 L’art. 2464, terzo comma, c.c. stabilisce che “se l’atto costitutivo non prevede diversamente il conferimento deve farsi in
denaro”.
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e a vantaggi di natura fiscale. A ciò si aggiunga la possibilità di avviare una società con un
capitale sociale che può oscillare tra 1 e 9.999 euro.
È naturale che, sin dalla sua costituzione, la s.r.l.s., dato l’esiguo capitale, potrebbe trovarsi a
fronteggiare le criticità proprie del disequilibrio tra le fonti di finanziamento esterno e quelle di
finanziamento interno, da cui il fenomeno della scarsa patrimonializzazione ovvero
sottocapitalizzazione.
Per comprendere meglio quanto affermato in merito al fenomeno della sottocapitalizzazione si
richiamano brevemente i concetti di capitale sociale e di patrimonio netto della società.
Da un punto di vista economico-aziendale il capitale può essere inteso come un insieme di
mezzi finanziari e di beni, a disposizione di diritto e di fatto del soggetto aziendale, utilizzati per
la realizzazione di un processo produttivo41, nel rispetto di una complementarietà e di una
sinergia in grado di garantire l’economicità42 dell’impresa.
La dotazione di fattori produttivi, materiali ed immateriali, può richiedere interventi di terzi
finanziatori (creditori) qualora il soggetto aziendale non disponga di mezzi monetari tali da poter
garantire l’acquisizione dell’intero patrimonio societario.
Pertanto, seppur il complesso di beni, identificabile come capitale di funzionamento, rappresenti
la dotazione economica di cui può servirsi il soggetto imprenditore (compagine societaria), solo
una parte di esso è configurabile quale capitale di proprietà dell’impresa, ovvero quale
patrimonio netto.
Secondo questa accezione, nella fase istitutiva, il capitale d’impresa è dato dal valore dei
conferimenti, in denaro o in natura43.
In tal senso, il capitale, che definiamo patrimonio proprio, può essere espresso dall’uguaglianza
A = N
41 Al riguardo A. AMADUZZI, L’azienda nel suo sistema e nei suoi principi, Torino, 1987, 93, scriveva “L’insieme dei beni
economici - rappresentante, fin che l’impresa è atta al funzionamento, una coordinazione di fattori complementari del processo tecnico-
economico reddituale - a disposizione di diritto e di fatto del soggetto aziendale, in un dato momento di tempo, costituisce il capitale lordo
dell’azienda”.
42“L’economicità dell’impresa si giudica in relazione alle condizioni economiche cui l’impresa deve soddisfare perché possa avere durevole
esistenza, ed ai risultati economici cui essa perviene”: così si esprimeva P. ONIDA, Economia d’azienda, Torino, 1998, 56.
Volendo sintetizzare, il concetto di economicità si racchiude in termini quali: autosufficienza economica, efficacia,
efficienza ed equilibrio finanziario e monetario.
43 In tal senso, si rinvia tra gli altri a, P. ONIDA, Economia d’azienda, cit., 625 e ss; U. DE DOMINICIS, Lezioni di
ragioneria generale, Bologna, Vol. 3, 1969, 55 e ss.
19
dove la componente A è formata dai soli mezzi finanziari (denaro) e economici (altri beni
apportati) e la componente N costituisce la fonte ed è rappresentata esclusivamente dai mezzi
apportati dall’imprenditore. In questo caso si parla di patrimonio lordo.
Differente è la fase di funzionamento, o comunque poco dopo l’avvio dell’attività della impresa,
in cui il ricorso ad altre forme di finanziamento per l’acquisizione prima, e l’impiego successivo,
dei fattori produttivi dell’impresa, determina una modifica della precedente equazione che
possiamo indicare come
A = P + N
In quest’ultima circostanza si passa da un concetto di capitale proprio o lordo, ad un concetto di
capitale netto o patrimonio netto, di cui una parte è costituita dal capitale sociale, la restante
parte dalle riserve e dal risultato di esercizio.
A = P + CS + Ru + Rc + Risultato di esercizio
Ru = riserve di utili
Rc = riserve di capitali
Secondo quanto indicato dall’OIC 28 “Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di
bilancio. […] esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni […] individua il
“capitale di pieno rischio” […]”. Concetto ancor più stringente è quello di capitale sociale che
rappresenta “[…] l’importo nominale dei conferimenti in denaro e in natura che i soci hanno effettuato a tale
titolo […]”.
Al fine di “soddisfare i creditori e le obbligazioni” l’ordinamento giuridico detta, in un’ottica
garantista44, per le società di capitali il limite minimo del capitale sociale, che nel caso delle s.r.l.
ordinarie è di 10.000 euro.
Con riferimento alle s.r.l.s., la scelta del legislatore di voler caratterizzare una tipologia di società
con un capitale più basso rispetto a quanto richiesto dall’art. 2463, secondo comma, n. 4), c.c.,
molto presumibilmente non voleva avere come fine ultimo quello di indebolire da un punto di
vista patrimoniale l’impresa nascente, ma bensì di offrire al potenziale imprenditore una forma
societaria più snella e meno costosa in fase di start up.
44 Per un’attenta disamina sul concetto di capitale e sulla funzione di garanzia del medesimo, si veda, tra gli altri,
G.B. PORTALE, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Trattato delle società per azioni, a cura di G.E.
Colombo - G.B. Portale, Vol. I, Parte I, Milano, 2014, 6 e ss.
20
Tralasciando le cause oggettive relative alla possibilità di costituire le s.r.l.s. con un capitale
esiguo, la problematica più evidente è che il fenomeno della sottocapitalizzazione non viene
trattato in modo preventivo attraverso un’accurata analisi del relativo fabbisogno finanziario
della neo impresa45.
L’analisi del fabbisogno finanziario è correlata a fattori mutevoli nel tempo, ed è possibile
tradurre nell’andamento dei flussi di entrate monetarie, principalmente per ricavi di vendita, o di
uscite, per costi di gestione.
A partire da queste prime considerazioni sul fabbisogno finanziario, è opportuno che la società,
specie se in fase di start up, cerchi di trovare risoluzione al trade off tra l’attesa di realizzo degli
investimenti, sia di breve che di medio e lungo termine, e la disponibilità di mezzi liquidi, cassa e
banca, che bisognerebbe preservare in ogni momento. Questo perché, un possibile
allungamento dei tempi di liquidabilità degli investimenti, da cui una insufficienza di mezzi
monetari disponibili, determinerebbe inevitabilmente il ricorso a nuove fonti di finanziamento
molto spesso di terzi.
Nell’ottica di questa sincronizzazione tra investimenti e finanziamenti, si sintetizzano di seguito
gli elementi che caratterizzano la determinazione del fabbisogno46:
Investimenti in scorte liquide
+ Investimenti in crediti
+ Investimenti in scorte di magazzino
+ Investimenti di beni strumentali
+ Investimenti in spese di esercizio
= FABBISOGNO LORDO DELL’AREA ECONOMICA (A)
a cui si aggiungono
Impieghi per rimborsi di finanziamenti
= FABBISOGNO LORDO AREA FINANZIARIA (B)
pertanto
45 “La determinazione del fabbisogno di capitale e la ricerca delle “vie” per la sua copertura sono due astratti momenti di un unico
problema, legati da vincoli, non di causalità - come a prima vista potrebbe sembrare - ma di interdipendenza e complementarietà”. P.
CAPALDO, Capitale proprio e capitale di credito nel finanziamento d’impresa, Milano, 1967, 15. Sempre dello stesso autore
si consulti P. CAPALDO, L’autofinanziamento nell’economia dell’impresa, Milano, 1968.
46 In tal senso si consulti, tra gli altri, A. INCOLLINGO, Il fabbisogno finanziario dell’impresa. Aspetti quantitativi e di
politica aziendale, Milano, 1996, 43 e ss.
21
= FABBISOGNO LORDO TOTALE (A + B)
Di contro, dal lato delle fonti di finanziamento a supporto del fabbisogno finanziario si avrà:
Disinvestimenti reddituali
da ricavi di esercizio
da ricavi presunti futuri
+ Disinvestimenti patrimoniali
da realizzo cespiti
da realizzo crediti
= FONTI LORDE AREA ECONOMICA (A)
a cui si aggiungono i fabbisogni dell’area finanziaria
Finanziamenti da prestiti
+ Finanziamenti da dilazioni
= FONTI LORDE AREA FINANZIARIA (B)
pertanto
= FONTI LORDE TOTALI (A + B)
A ben vedere, data la complessità del discorso, si ritiene che un’oculata pianificazione delle fasi
di avvio e di crescita della neo-società, mediante la redazione del documento del business plan,
può ritenersi un valido presupposto al fine di evitare incresciose conseguenze correlate ai
fenomeni della sottocapitalizzazione.
Tale fenomeno può essere indagato sia da un punto di vista “nominale” che secondo
un’accezione di tipo “materiale”.
La sottocapitalizzazione “nominale”47 è data da una condizione che di fatto evidenzia uno stato
di squilibrio finanziario, in merito all’eccessivo indebitamento della società rispetto al valore del
patrimonio netto. Per meglio comprendere il concetto di sottocapitalizzazione “nominale” si
può far ricorso a quanto indicato dall’ordinamento giuridico in relazione agli interventi dei soci
con i versamenti in conto finanziamento (ex art. 2467 c.c.).
47 In tale caso la società è dotata sì dei mezzi necessari al suo esercizio, ma siffatta condizione si realizza non
attraverso l’apporto di mezzi propri che, anzi, è avvenuto in misura del tutto inadeguata, bensì con la concessione di
finanziamenti da parte dei soci.
22
Per il secondo comma dell’art. 2467 c.c. “[…] s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società
quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Le variabili caratterizzanti, che giustificano l’intervento finanziario dei soci, sono
sostanzialmente, il rapporto di indebitamento tra mezzi di terzi e patrimonio netto e la
“ragionevole” ipotesi che il conferimento sia effettuato per fronteggiare gli squilibri di natura
monetaria.
È evidente che in entrambe le circostanze, il legislatore sembra che abbia tentato di offrire degli
elementi oggettivi da cui si possa prospettare una condizione di sottocapitalizzazione, tale da
richiedere l’intervento dei soci. Il valore “nominale” del finanziamento soci sarà, quindi, quello
che permetterà di ripristinare o per lo meno ridurre lo squilibrio di natura finanziaria nel
rapporto di indebitamento (Capitale Investito/Patrimonio Netto)48.
Fermo restando quanto sinora detto in merito alla sottocapitalizzazione nominale, la questione si
complica nel caso in cui si parli di sottocapitalizzazione “materiale”49, per la cui determinazione
non vi è alcun esplicito riferimento normativo50 che evidenzi una relazione di squilibrio
finanziario, ovvero di incongruenza tra il patrimonio di terzi e il patrimonio netto della società.
Il concetto di sottocapitalizzazione “materiale” è, in altre parole, riconducibile all’adeguatezza
del patrimonio netto rispetto all’oggetto sociale, o comunque all’attività esercitata, in relazione,
ad esempio, al ciclo di vita dell’impresa, al rischio insito nell’iniziativa imprenditoriale, ecc.
Pertanto, si tratta di un qualcosa di difficile verifica in particolar modo in fase di start up, ma
sicuramente di più facile lettura in una società oramai in funzionamento.
Sebbene vi sia, quindi, una reale difficoltà ad individuare dei riferimenti correlabili alla
sottocapitalizzazione “materiale” e per quanto da un punto di vista giuridico nulla viene chiarito,
appare utile fornire alcuni spunti sotto un profilo economico-aziendale.
48 In realtà il discorso non è così semplice come potrebbe sembrare, poiché l’individuazione dei parametri di
un’azienda in relazione al proprio esercizio, all’interno di un settore, per trarre informazioni sull’andamento anche
finanziario per comprendere la necessità di un intervento da parte dei soci in un momento in cui “sarebbe stato
ragionevole un conferimento”, richiede approfondimenti, che esulano dagli obiettivi del presente lavoro.
49 In tale caso il fabbisogno finanziario di una società dotata di un capitale del tutto sproporzionato rispetto
all’oggetto sociale, non è coperto nemmeno con finanziamenti dei soci o di terzi.
50 In realtà, l’art. 2484 c.c., in tema di liquidazione, fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alla
sottocapitalizzazione materiale quando tratta del mancato raggiungimento dell’oggetto sociale, tra le cui ipotesi
potrebbe esserci una incongruenza tra il patrimonio netto e l’esposizione finanziaria di terzi.
23
In tal senso, soffermandoci sul fenomeno della scarsa patrimonializzazione con uno specifico
riferimento alle s.r.l.s. o comunque a realtà aziendali in fase di start up, potrebbe essere
auspicabile affrontare il tutto facendo ricorso, secondo un’analisi statica, agli indici di
composizione e di correlazione più significativi, mentre volendo procedere, secondo un
approccio “dinamico”, lo studio sui flussi finanziari, attraverso lo strumento del rendiconto
finanziario, potrebbe fornire valide informazioni al riguardo.
Procedendo per gradi.
Gli indici di composizione indagano le grandezze di una stessa sezione dello stato patrimoniale
rappresentato, nella nostra ipotesi, dal capitale di terzi e dal capitale proprio.
Nello specifico, si procede con la determinazione dell’indice di autonomia finanziaria che è dato
dal rapporto
Capitale Proprio_ X 100
Capitale acquisito (totale passività)
Il valore segnaletico dell’indice permette di comprendere in termini percentuali il grado di
copertura finanziaria mediante il ricorso ai finanziamenti interni rispetto a quelli esterni. Ne
consegue che un alto valore del predetto indice è rappresentativo di una buona autonomia
finanziaria dell’impresa. Si tratta di un indice che, nel caso delle s.r.l.s., sicuramente sarà
rappresentativo di una situazione di disagio finanziario, ma comunque utile per monitorare il
trend con il trascorrere degli esercizi amministrativi. È, infatti, fisiologico per un’azienda, in
particolare se in fase di costituzione con capitale ridotto, avere un indice di indebitamento alto.
In ogni caso, la necessità di una sua determinazione è, per l’appunto, quella di monitorare fino a
che punto il grado di scarsa patrimonializzazione possa essere riconducibile ad uno stato
fisiologico, dettato dalla particolarità della s.r.l.s., ovvero patologico in relazione alla inesistente
congruità del capitale proprio rispetto all’attività imprenditoriale in essere.
Ulteriori approfondimenti sulla tematica, potrebbero essere fatti scomponendo, ad esempio,
l’indice di autonomia finanziaria in:
Capitale sociale _ X 100
Patrimonio netto
Riserve di utili _ X 100
Patrimonio netto
Riserve di capitali X 100
Patrimonio netto
24
Il primo degli indici consente di comprendere la prevalenza o meno del capitale sociale o
nominale rispetto all’intero valore del patrimonio netto. Il valore più o meno elevato del capitale
sociale potrebbe sottintendere la volontà o l’interesse dei soci nella realizzazione del proprio
business.
In tal senso, la costituzione con capitale ad 1 euro, per quanto ammessa dall’ordinamento
giuridico, potrebbe denotare un bassa fiducia degli stessi soci verso il business che si sta
sviluppando.
L’ulteriore scomposizione del patrimonio netto in riserve di utili e di capitali, può invece favorire
l’indagine sul ricorso o meno dell’impresa a politiche di autofinanziamento. Infatti, a parità di
condizioni, l’impresa che più di altre procede all’accantonamento dei risultati positivi reddituali,
tende a perseguire politiche di autofinanziamento in senso stretto. Oltre all’indice di
indebitamento, con riferimento alla composizione del capitale di terzi, invece, potrebbe essere
interessante indagare il peso percentuale delle categorie di debiti innanzitutto distinte per classi
di scadenza e, successivamente per tipologia di debito.
Pertanto, nella prima circostanza si avrà:
Debiti entro i 12 mesi _ X 100
Capitale di terzi (Totale passività di terzi)
Debiti oltre i 12 mesi _ X 100
Capitale di terzi (Totale passività di terzi)
Il valore segnaletico dei predetti indici potrebbe essere quello di esprimere il grado di
estinguibilità dei debiti con una prospettiva di tempistica di pagamento.
In merito alla distinzione per tipologia di debiti, se ne elencano alcune a titolo meramente
esemplificativo:
Debiti verso banche entro i 12 mesi _ X 100
Capitale di terzi (Totale passività di terzi)
Debiti verso banche oltre i 12 mesi _ X 100
Capitale di terzi (Totale passività di terzi)
Debiti verso fornitori entro i 12 mesi _ X 100
Capitale di terzi (Totale passività di terzi)
Debiti per TFR oltre i 12 mesi _ X 100
Capitale di terzi (Totale passività di terzi)
25
In questa circostanza, con riferimento ai debiti verso le banche, potrebbe essere interessante
comprendere le garanzie richieste dagli istituti di credito che indirettamente aggravano le
condizioni del debito, oppure il costo medio del danaro dei prestiti sia di breve che di medio e
lungo termine.
Oltre agli indici di composizione, si richiama l’attenzione su alcuni concetti riferiti agli indici di
correlazione, ovvero al rapporto tra classi di attività e classi di passività, al fine di indagare il
grado di solvibilità e di solidità dell’impresa, intendendo per solvibilità la copertura del passivo a
breve con la liquidità che l’attivo circolante è in grado di liberare51, mentre con la solidità ci si
pone come obiettivo quello di verificare se l’impresa riesce a finanziare l’attivo fisso con il solo
capitale proprio, ovvero se e per quale entità necessita ricorrere ai finanziamenti di terzi a medio
e lungo termine.
Gli indici rappresentativi della solvibilità dell’impresa sono:
Indice di disponibilità
Attivo corrente
Passivo corrente
Indice di tesoreria
Liquidità immediate + Liquidità differite
Passivo corrente
Anche in questa circostanza, sarebbe interessante approfondire il grado di solvibilità verificando
se ed in che modo il valore degli indici siano condizionati da grandezze quali, ad esempio, il
magazzino oppure i crediti verso i clienti. Fermo restando che sia nel caso dell’indice di
disponibilità piuttosto che di quello di tesoreria il valore auspicabile è > 1, il dato assume un
significato differente se fosse condizionato, ad esempio, da un magazzino che non ruota, oppure
da crediti non riscossi.
A supporto di queste considerazioni si potrebbe procedere alla determinazione degli indici di
durata del magazzino piuttosto che dei debiti e dei crediti.
Pertanto, si avrà:
Indice di durata del magazzino materie prime
51 Non ci si sofferma sull’esame dell’attivo circolante e del passivo corrente seppur preme ricordare che l’attivo
circolante si compone delle disponibilità, delle liquidità differite e delle liquidità immediate, mentre il passivo
corrente di tutte quelle categorie di debiti estinguibili nel breve periodo, ovvero entro i dodici mesi. Così come, in
un’ottica di medio e lungo periodo, si parla di attivo fisso (investimenti in beni immateriali, materiali e finanziari) e
di passivo permanente, inteso come passivo a medio e lungo termine (passivo consolidato) e patrimonio netto.
26
Magazzino materie prime X 365 gg
Consumo di materie
Indice di durata del magazzino prodotti finiti
Magazzino prodotti finiti X 365 gg
Costo del venduto
Indice di durata dei crediti commerciali
Crediti v/clienti (al netto dell’IVA) X 365 gg
Fatturato
Indice di durata dei debiti commerciali
Debiti v/fornitori (al netto dell’IVA) X 365 gg
Acquisti
Oltre agli indici utilizzati per lo studio sul grado di solvibilità dell’impresa, si riportano per
completezza di discorso, gli indici di solidità, ovvero:
Indice di struttura
Patrimonio netto
Attivo fisso
Indice di struttura allargato
Passivo permanente (Patrimonio netto + passivo consolidato)
Attivo fisso
Per la lettura ed interpretazione dei predetti indici, che sarebbe auspicabile avessero valori > 1, si
rinvia a quanto precedentemente detto con riferimento alla composizione del patrimonio netto e
del capitale di terzi.
All’analisi statica, praticata mediante la determinazione degli indici, in uno studio sull’equilibrio
finanziario, sarebbe importante affiancare un’indagine dinamica, che consiste nel verificare se i
flussi reddituali relativi ai costi ed ai ricavi sviluppati nel corso dell’esercizio amministrativo si
siano trasformati in flussi finanziari. A quest’ultimo proposito, uno strumento di indubbia utilità
è rappresentato dal rendiconto finanziario.
Le voci dello stato patrimoniale esprimono una “situazione statica” dei mezzi dell’impresa ad
una determinata data52. In tal senso si identifica il concetto di “fondo di valori”. Volendo meglio
52 La data a cui si fa riferimento è il 31 dicembre di ciascun anno, se l’impresa ha optato per la chiusura dell’esercizio
amministrativo coincidente con l’anno solare, diversamente si parla di data infrannuale, comunque a chiusura di un
arco temporale non superiore a dodici mesi.
27
chiarire il concetto, il “fondo” rappresenta un aggregato di elementi in un determinato istante e
può riguardare sia gli investimenti (attività), che i finanziamenti attinti da terze economie
(capitale di terzi) e sia i finanziamenti attinti con mezzi propri (capitale netto) 53.
Le elaborazioni delle variazioni che intervengono tra le grandezze “fondi” dello stato
patrimoniale di due anni consecutivi, sono rappresentate nel rendiconto finanziario.
A quest’ultimo proposito, le variazioni intervenute possono dirsi “impieghi” e “fonti”.
Gli impieghi esprimono un assorbimento di risorse finanziarie da parte della gestione aziendale
e sono rappresentate da:
- aumenti di attività;
- riduzioni di passività;
- riduzioni di netto.
Le fonti possono essere rappresentate da:
- aumenti di passività;
- riduzioni di attività;
- apporti di capitale netto;
- gestione reddituale, intesa come somma algebrica tra ricavi di esercizio aumentata dei costi
non monetari e ridotta dei ricavi non monetari.
La redazione del rendiconto presuppone la distinzione delle attività aziendali nelle aree
riconducibili alla gestione corrente, “area reddituale”, alla gestione finanziaria, “area finanziaria”
ed alla gestione degli investimenti e disinvestimenti, “area degli investimenti”. L’intento è quello
di comprendere se, ed in che modo, i flussi prodotti dalla gestione reddituale si siano
concretamente tramutati in flussi finanziari in uscita come impieghi, o in entrata come fonti.
È naturale supporre che l’equilibrio finanziario è maggiormente garantito qualora la fonte di
sostentamento sia rappresentativo dei flussi provenienti dall’area reddituale (core business)
piuttosto che da quella degli investimenti o finanziaria54.
53 Sull’argomento si consulti, tra gli altri, G. FERRERO, F. DEZZANI, P. PISONI, L. PUDDU, Le analisi di bilancio.
Indici e flussi, Milano, 2003, 267 e ss.
54 In via del tutto generale, i flussi prodotti dall’impresa, oltre ad essere positivi, dovrebbero essere tali da garantire il
soddisfacimento delle aspettative dei dipendenti, sotto forma di salari e stipendi, dei finanziatori esterni, attraverso il
rimborso dei finanziamenti ed il pagamento degli interessi, dello Stato mediante il pagamento delle imposte, del
sistema azienda, sotto forma di autofinanziamento e dei soci, mediante l’erogazione dei dividendi.
28
Un’impresa sottocapitalizzata con capitale ridotto, a maggior ragione se in fase di start up, molto
presumibilmente, avrà una spiccata gestione di flussi finanziari riconducibili alle fonti relative al
capitale di terzi, che in un’ottica fisiologica troverà capienza nei flussi della gestione reddituale
prossima futura, mentre secondo una condizione patologica, si tradurrà in flussi reddituali
negativi.
Alla luce delle considerazioni appena riportate sul concetto di sottocapitalizzazione e sulla
necessità che la medesima sia in un certo qual modo monitorata ed evitata55, appare naturale
pensare che molto presumibilmente una s.r.l.s. possa dimostrarsi già in fase di start up
sottocapitalizzata per lo meno da un punto di vista “materiale”. A maggior ragione, se la s.r.l.s. si
trovi in un fase d funzionamento, ovvero siano superati i primi 3-5 anni56 della propria attività.
A tal proposito, ritorna utile pensare che il legislatore, nonostante fosse consapevole della
circostanza che la normativa avrebbe causato la costituzione di società sottocapitalizzate sin
dalla fase di start up, abbia voluto offrire una chance a coloro i quali avessero voluto avviare una
nuova iniziativa imprenditoriale con un basso esborso iniziale.
Se è questo il presupposto di partenza, è normale che, dinnanzi ad un capitale esiguo, il creditore
che si voglia tutelare in relazione ad un’evidente situazione di scarsa patrimonializzazione
sconterà il maggior rischio, ad esempio, in termini di incremento del costo del denaro prestato
(si pensi agli istituti di credito), oppure di aumento delle garanzie reali (si pensi ad uno scoperto
di c/c piuttosto che ad un mutuo ipotecario) o, mediante altre formule, come i minor tempi di
dilazione nei processi di incasso da parte dei fornitori.
In questo contesto, risulta difficile, inoltre, pensare che il legislatore consapevole di ciò, per una
salvaguardia della patrimonializzazione della società a vantaggio dei creditori, abbia voluto
individuare un rimedio nell’obbligo, per le s.r.l.s., di accantonare, in una riserva legale
“rafforzata”, un quinto degli utili conseguiti fino al raggiungimento di un patrimonio netto di
10.000 euro57. In particolare, l’art. 2463, quinto comma, c.c. stabilisce che “La somma da dedurre
dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430,
deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,
55 In merito, notevoli ed importanti spunti di riflessione ci vengono forniti nelle Linee Guida del CNDCEC,
Informativa e valutazione nella crisi d’impresa, 30 ottobre 2015.
56 Anche in questa circostanza preme sottolineare che per determinate tipologie di società la fase di start up potrebbe
riguardare un periodo ben più ampio. Si pensi a titolo esemplificativo ad una impresa agricola nel settore
vitivinicolo.
57 Si tratta di una disposizione che nasce per le s.r.l. a capitale minimo, ma che ad oggi si ritiene possa essere
adottata anche per le s.r.l.s.
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l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per
copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per
qualsiasi ragione”58. È chiaro che affinché si possa giungere alla condizione di un patrimonio netto
pari ad 10.000 euro, in virtù del contributo delle riserve legali, è auspicabile che la neo-società
produca utili positivi a partire dal primo anno di costituzione. Si consideri, altresì, che gli utili
accantonati a riserva non sempre sono sintomatici di una condizione di liquidità dell’impresa,
così come il raggiungimento del limite dei 10.000 euro non sempre è rappresentativo di un
giusto rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi finanziatori, migliorando il profilo della
sottocapitalizzazione a vantaggio del processo di patrimonializzazione.
Il tutto a voler significare, che in realtà non può essere certo la normativa sulla formazione delle
riserve “rafforzate” in grado di salvaguardare il capitale della società in un’ottica garantista nei
confronti dei terzi creditori della s.r.l.s. Si ritiene, infatti, che la tutela dei creditori possa essere
favorita da un’attenta ed oculata gestione di una società in fase di start up a cui si è voluto dare la
possibilità di costituirsi con un capitale il più delle volte non idoneo.
Da un punto di vista contabile, non è chiaro, inoltre, se la riserva “rinforzata” debba essere
trattata al pari della riserva legale ed essere classificata nella voce A IV del patrimonio, ovvero
essere considerata tra le “Altre riserve” nella voce A VII. In quest’ultima circostanza, però, la
tassonomia proposta dall’OIC 28 rende difficoltosa l’appostazione in questa classe di patrimonio
netto. Pertanto, il giusto compromesso potrebbe essere quello di classificare la riserva
“rinforzata” nella voce A IV con la convenienza di distinguere in nota integrativa la parte
relativa alla riserva legale ex art. 2430 c.c. rispetto a quella normata nell’art. 2463, quinto comma,
c.c.
10. Le perdite di esercizio nelle s.r.l.s.
Il fenomeno della sottocapitalizzazione enfatizzato nelle s.r.l.s. è solitamente prodromo alla
realizzazione di perdite di esercizio.
58 A questo proposito, alcuni studiosi ritengono che sarebbe stato più coerente mantenere ben distinte le due riserve
evidenziandone anche la rappresentazione in bilancio, ovvero quella prevista dall’art. 2463, quinto comma, c.c. che
sommata al capitale sociale avrebbe dovuto costituire la base per la determinazione della riserva ex art. 2430, primo
comma, c.c. Entrambe le riserve invece hanno come base di calcolo il capitale sociale con la sola differenza delle
percentuali di destinazione, che è del 20% nel caso della riserva ex art. 2463, quinto comma, c.c. e del 5% nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 2430, primo comma, c.c. In tal senso, tra gli altri si consulti F. TASSINARI, “Ne
sexies in diem”. La ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle s.r.l., cit., 20.
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