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Circolare

Circolare S.N.-89fb1bc0/2008

17 – “Elezioni politiche 2008 – I Dottori commercialisti e gli Esperti contabili incontrano i politici”

Documento ufficiale

Riferimento normativo

CIRCOLARE N. 17/IR DEL 14 APRILE 2010 LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE APPORTATE DAL D.LGS. N. 39/2010: ANALISI DELLE FATTISPECIE DI PIÙ IMMEDIATA APPLICAZIONE SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli «Enti di interesse pubblico»: nozione. – 3. I nuovi obblighi di nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. – 4. Il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. – 5. L’indicazione del corrispettivo della revisione nella nota integrativa. – 6. La relazione del revisore legale. A CURA DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma www.irdcec.it - info@irdcec.it 1. Premessa È in vigore dallo scorso 7 aprile il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti1. Il provvedimento, attuativo della direttiva 2006/43/CE (c.d. «direttiva revisione»)2, interviene sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell’obiettivo, posto dal legislatore co

Testo normativo

CIRCOLARE N. 17/IR DEL 14 APRILE 2010 LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE APPORTATE DAL D.LGS. N. 39/2010: ANALISI DELLE FATTISPECIE DI PIÙ IMMEDIATA APPLICAZIONE SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli «Enti di interesse pubblico»: nozione. – 3. I nuovi obblighi di nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. – 4. Il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. – 5. L’indicazione del corrispettivo della revisione nella nota integrativa. – 6. La relazione del revisore legale. A CURA DELL’ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma www.irdcec.it - info@irdcec.it 1. Premessa È in vigore dallo scorso 7 aprile il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti1. Il provvedimento, attuativo della direttiva 2006/43/CE (c.d. «direttiva revisione»)2, interviene sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell’obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale - ancorché non completa - armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti3. A tal fine, il legislatore nazionale ha riscritto le regole in tema di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l’osservanza di norme specifiche in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità. Non tutte le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2010 hanno efficacia immediata: molte di esse rinviano a specifici regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. Per effetto di quanto disposto dall’art. 43 del decreto, fino alla data di entrata in vigore di detti regolamenti attuativi continueranno a trovare applicazione le norme primarie e quelle regolamentari che finora hanno disciplinato le corrispondenti materie. La mancanza nel testo di legge di una disposizione specifica dalla quale emerga con certezza il momento a partire dal quale le nuove norme esplicano la propria efficacia genera, sotto il profilo interpretativo, numerosi dubbi. In assenza di una siffatta disposizione vale la regola generale in virtù della quale tutte le norme del decreto la cui efficacia non sia subordinata all’esistenza di un provvedimento attuativo entrano in vigore decorsa la normale vacatio legis. Tuttavia, per alcune di tali norme la soluzione dell’immediata applicabilità appare non priva di criticità. Alla data del 7 aprile 2010, infatti, era già in corso per molte società l’iter di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2009, con tutto ciò che ne consegue in relazione alla necessità di ridefinire il processo di formazione della volontà assembleare nel caso in cui risultino verificate alcune delle nuove condizioni poste dal legislatore quali, ad esempio, quelle che rendono obbligatoria nelle società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale. Su taluni degli aspetti maggiormente problematici si sofferma la presente circolare, nell’ambito della quale viene esaminata in primo luogo la nozione di «Enti di interesse pubblico» coniata dal decreto, al fine di chiarirne la portata e gli effetti in termini di assoggettamento alla revisione legale (e relativi riferimenti temporali) delle società che in detta definizione rientrano. Di seguito sono affrontate le criticità connesse all’entrata in vigore delle nuove disposizioni inerenti alla nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.r.l., nonché alle modalità di conferimento degli incarichi di revisione legale. La circolare esamina, infine, il tema del contenuto sostanziale e formale dei documenti di bilancio (in particolare la nota integrativa) che per la maggior parte delle società di capitali sono in corso di formazione e approvazione in queste settimane, nonché della relazione del revisore contabile e del collegio sindacale incaricato della funzione di controllo legale dei conti (come denominata nella previgente disciplina). 1 Il provvedimento, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (10G0057)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, supplemento ordinario n. 58/L. 2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2006, n. L 157.  IRDCEC 2 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo 2. Gli «Enti di interesse pubblico»: nozione La nozione originaria di «Ente di interesse pubblico» è contenuta nell’art. 2, n. 13, della direttiva revisione, che definisce tali: 1. gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE4; 2. gli enti creditizi quali definiti nell’art. 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio; 3. le imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 2, par. 1, della direttiva 91/674/CEE. La stessa norma attribuisce agli Stati membri la facoltà di riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri enti, come ad esempio quelli aventi un interesse pubblico significativo in base alla natura della loro attività, alle loro dimensioni o al numero di dipendenti. In attuazione di tale disposto, l’art. 16, co. 1, del decreto di recepimento definisce enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’art. 1, co. 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’art. 1, co. 1, lett. cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’art. 1, co. 1, lett. cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE5; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del T.U.B. 3 Così si legge nel considerando (5) della direttiva. 4 In particolare, secondo quanto disposto dalla direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio), per mercato regolamentato si intende «il sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III». 5 Il richiamo alla direttiva 2009/64/CE operato dalla lettera n) pare imputabile ad una svista del legislatore; il riferimento normativo corretto agli istituti di pagamento è, infatti, la direttiva 2007/64/CE.  IRDCEC 3 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo Ai revisori legali e alle società di revisione legale che svolgono la revisione legale presso gli enti elencati si applicano le disposizioni speciali contenute nel Capo V del d.lgs. n. 39/2010 (artt. da 16 a 19). Per tale motivo è di fondamentale importanza individuare correttamente il novero dei soggetti che possono definirsi enti di interesse pubblico. I soggetti sopra elencati danno vita ad una categoria molto ampia che, stante l’attività svolta e la vastità degli interessi coinvolti, necessita di una disciplina della revisione legale più specifica e incisiva. Il legislatore nazionale, oltre a inserire nel novero degli enti di interesse pubblico, come imposto dalla direttiva, le società quotate, gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, estende tale qualifica anche ad altri soggetti: S.I.C.A.V., S.G.R., S.I.M., società di gestione dei mercati regolamentati, società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107, co. 1, T.U.B.6. Quanto ai soggetti di cui alla lettera e) dell’elenco, relativa alle «società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante», la definizione è contenuta nell’art. 2-bis del regolamento emittenti emanato dalla Consob ai sensi dell’art. 116 T.U.F7. La formulazione della norma sembra tale da ricondurre, seppure in via interpretativa, alla nozione di enti di interesse pubblico anche le società per azioni emittenti titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari non rappresentativi del capitale di rischio (in quanto tali certamente escluse dalla fattispecie delle S.p.a. “aperte” di cui agli artt. 2325-bis e 111-bis disp. att. c.c., richiamata dall’originaria versione dell’art. 2409-bis c.c.), ove tali strumenti risultino diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Alla nuova nozione parrebbero altresì da ricondurre anche le società a responsabilità limitata che emettono titoli di debito ex art. 2483 c.c. Detti titoli possono essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ma nulla osta a una loro circolazione successiva, purché chi li trasferisce garantisca la solvenza della società nei confronti degli acquirenti diversi dagli investitori professionali o dai soci della stessa. E in effetti il generico riferimento alla «diffusione» contenuto nella lettera e) del secondo comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 non consente di dedurre che debba trattarsi necessariamente di prima sottoscrizione dei titoli di debito da parte del pubblico, ben potendo riferirsi anche alla circolazione successiva degli stessi. In senso affermativo depone inoltre la circostanza che il divieto posto dal primo comma dell’art. 2468 c.c. (la norma stabilisce che le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari) riguarda solo le partecipazioni in S.r.l. e non anche i titoli di debito dalle stesse eventualmente emessi. Infine, i titoli di debito sono qualificabili come «strumenti finanziari» ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis, T.U.F.8. Ai fini della disamina della materia rileva, peraltro, la circostanza che la disciplina dettata dal decreto per gli enti di interesse pubblico estende la revisione legale anche a soggetti che in precedenza ne potevano essere esclusi, in quanto il successivo secondo comma dell’art. 16 stabilisce che «Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società 6 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 7 Si tratta del regolamento adottato con delibera Consob, 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni.  IRDCEC 4 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale». Ai fini della verifica dell’esistenza di detti rapporti di controllo rilevano le disposizioni di cui all’art. 2359 c.c. Dalla formulazione della disposizione in commento non è dato desumere se il legislatore richieda che nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico o soggette con essi a comune controllo la revisione legale debba essere sempre e comunque svolta. Il legislatore si limita a prevedere, infatti, che, ove la revisione legale debba essere affidata, l’incarico non possa essere conferito al collegio sindacale. La lettera della norma parrebbe consentire una ulteriore annotazione interpretativa relativa alla circostanza che in tali gruppi la vigilanza sulle controllate può essere svolta dal revisore o dalla società di revisione della controllante (al riguardo si rammenta che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2403-bis c.c., i sindaci hanno il potere di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali anche con riferimento a società controllate) ma che, ove le dimensioni o la complessità della gestione siano tali da rendere autonomamente rilevante la presenza della funzione di revisione legale, questa non possa essere affidata al collegio sindacale e che, coerentemente con la natura di ente di interesse pubblico rivestita dalla controllante, debba essere conferita a un revisore o a una società di revisione. Queste considerazioni, fondate sul tenore letterale della disposizione, non escludono tuttavia una diversa interpretazione, in virtù della quale negli enti di interesse pubblico e nei soggetti che li controllano o che sono da questi, anche congiuntamente, controllati, deve ritenersi automaticamente esteso l’obbligo di conferire l’incarico per la revisione legale. Tale interpretazione appare, invero, preferibile in quanto maggiormente conforme alla ratio ispiratrice del decreto legislativo, che mira a rendere autonoma la funzione di revisione legale. Peraltro il terzo comma dell’art. 16 demanda ad un regolamento, da emanarsi a cura della Consob, l’individuazione delle società controllate e quelle sottoposte a comune controllo nelle quali – attesa la loro non significativa rilevanza nell’ambito del gruppo – la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale ex art. 2409-bis, co. 2, c.c. Quanto all’efficacia di queste disposizioni, non essendo subordinata ad alcun regolamento attuativo, la norma in commento deve ritenersi vigente a partire dal 7 aprile 2010. In merito al conferimento dell’incarico, nel silenzio della legge deve desumersi che esso debba avere luogo in maniera quanto più tempestiva possibile: sotto il profilo operativo, ove non si sia ancora svolta, l’assemblea prevista per l’approvazione del bilancio può senz’altro costituire l’occasione per ottemperare al disposto di legge. Diversamente, si ritiene che la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 16 debba essere accertata alla prima occasione utile, al fine di attivare le dovute procedure di nomina. A questi fini deve essere tenuta in debito conto la circostanza che la società fosse sottoposta a revisione legale (già controllo contabile) da parte del collegio sindacale in vigenza della precedente disciplina. In tale ipotesi pare da considerarsi tempestivo il 8 In particolare, l’art. 2, co. 1-ter, T.U.F. elenca tra gli strumenti finanziari i valori mobiliari che, in virtù della definizione contenuta nel precedente comma 1-bis, lett. b), possono essere costituiti anche da obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli. Sul punto permane in ogni caso l’esigenza di un approfondimento specifico.  IRDCEC 5 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo conferimento dell’incarico al revisore qualora consenta il mantenimento della periodicità nelle verifiche e, conseguentemente, assicuri la continuità della funzione. Con riferimento alle società a responsabilità limitata non va poi trascurata l’eventualità che si verifichino contestualmente sia le condizioni previste dall’art. 16 sia quelle individuate dal nuovo terzo comma dell’art. 2477 c.c. (sul punto si veda il § 3). In altre parole, potrebbe accadere che una S.r.l. che é tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, debba nominare il collegio sindacale, ma quest’ultimo non possa svolgere la revisione legale dei conti in ragione della disciplina sopra illustrata. In tal caso la società dovrà provvedere ad una doppia nomina: dapprima del collegio sindacale incaricato del controllo di legalità, poi in una (eventuale) successiva riunione – su proposta motivata di quest’ultimo – del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 3. I nuovi obblighi di nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata Per quanto riguarda la governance societaria, il d.lgs. n. 39/2010 ha incisivamente modificato la disciplina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. Con il nuovo art. 2477 c.c. il legislatore delegato è intervenuto, da un lato, ampliando le ipotesi nelle quali la S.r.l. deve dotarsi dell’organo di controllo interno, dall’altro, prevedendo che, in caso di inerzia della società, il collegio sindacale possa essere nominato dall’autorità giudiziaria. In particolare, come già disposto dalla previgente disciplina, nelle S.r.l. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società: - è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro; - ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. In base al nuovo testo dell’art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è, altresì, obbligatoria quando la società: - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Le modifiche introdotte in tema di obbligatorietà del collegio sindacale sono immediatamente operative e, dunque, applicabili fin dal 7 aprile 2010. Ai fini del corretto adempimento di quanto previsto dalla disciplina vigente, è necessario individuare il momento dal quale sorge l’obbligo di nomina del collegio sindacale. Al riguardo, il sesto comma dell’art. 2477 c.c. dispone: «L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato». Nonostante la norma richiami unicamente il superamento dei limiti indicati al secondo e al terzo comma, deve ritenersi – in via di principio – che l’obbligo di nomina del collegio sindacale (insieme alla designazione del suo presidente e alla determinazione del compenso) sorga a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio che accerti la sussistenza dei presupposti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 2477 c.c. In sede interpretativa, peraltro, pare utile distinguere i requisiti per la nomina del collegio che risultano collegati a indicatori che trovano la loro fonte nel bilancio di esercizio da quelli privi di dette caratteristiche.  IRDCEC 6 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo Per quanto attiene alla prima categoria, l’obbligo di nomina del collegio sindacale sorge con l’approvazione del bilancio d’esercizio nel quale vengono superati i limiti che imporranno l’obbligo, a partire dall’esercizio in corso alla data dell’assemblea di approvazione: - di redigere il bilancio consolidato (ai sensi della nuova lettera a) del terzo comma dell’art.2477 c.c., in quanto si verificano le condizioni previste dagli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 127/1991); - di redigere il bilancio in forma non abbreviata (a causa del superamento – per due esercizi consecutivi – dei parametri quantitativi di cui all’art. 2435-bis c.c.). Alla luce di quanto sopra si ritiene che la sede più opportuna per deliberare l’istituzione del collegio sindacale coincida con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. Allo stesso modo si esprime anche il legislatore che indica espressamente per la nomina del collegio sindacale il termine di trenta giorni dalla data dell’assemblea che in tal senso delibera. Ciò significa, peraltro, che si è inteso concedere questo ulteriore lasso di tempo alla società affinché possa adempiere tempestivamente l’obbligo di nomina dell’organo di controllo interno nel presupposto che, una volta verificatesi le condizioni che fanno sorgere detto obbligo, l’individuazione dei professionisti e l’acquisizione della loro disponibilità per l’incarico necessitano di un lasso di tempo che può non essere sempre compatibile con i termini di approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi previsti dal novellato art. 2477 c.c., quelli cioè per i quali la verifica dei presupposti non richiede il processo di valutazione degli amministratori sotteso alla redazione del bilancio di esercizio, pare ragionevole ritenere, quanto meno in via interpretativa, che l’obbligo di nomina del collegio sindacale debba essere adempiuto dalla assemblea tempestivamente e, quindi, nei tempi tecnici utili ad espletare le formalità affinché i soci possano assumere una consapevole e informata deliberazione conforme alla legge e all’atto costitutivo. Con riferimento al parametro del capitale sociale, quindi, dovrebbe correttamente ritenersi che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo sorga: i. contestualmente alla costituzione della società, nei casi in cui il capitale sottoscritto in tale sede sia almeno pari a 120.000 euro; ii. alla data di iscrizione nel registro delle imprese della intervenuta modifica del capitale sociale che lo porta ad un valore pari a quello minimo delle S.p.A. Nel caso di cui all’art. 2477, co. 3, lett. b), c.c., infine, si ritiene che l’obbligo di nomina sorga nel momento in cui si verifica il presupposto previsto dalla legge, vale a dire quello in cui si acquisisce o si integra una partecipazione di controllo in un società soggetta obbligatoriamente alla revisione legali dei conti. Anche in queste due ultime ipotesi sembra corretto ritenere che il termine di trenta giorni indicato dalla legge per la fattispecie di obbligatorietà connessa al superamento dei limiti per il bilancio consolidato, o per il venir meno della facoltà di redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata, possa essere considerato un parametro di riferimento per misurare la ragionevolezza del tempo necessario per il perfezionamento dell’iter di nomina. Quanto alla nozione di “controllo” richiamata nell’art. 2477 c.c. non sembra esservi dubbio che il legislatore abbia inteso riferirsi a quella contenuta nell’art. 2359 c.c.  IRDCEC 7 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo Nomina del collegio sindacale da parte del tribunale In maniera del tutto innovativa, il nuovo art. 2477, co. 5, c.c. dispone che, in caso di inerzia dell’assemblea, la nomina del collegio sindacale potrà essere effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L’intento perseguito dal legislatore è evidentemente quello di porre rimedio a quelle situazioni in cui le società – sebbene tenute alla nomina del collegio sindacale – risultino sprovviste di tale organo, introducendo una forma “sanzionatoria” (la nomina giudiziale del collegio sindacale) che si ritiene essere perfettamente coerente con la ratio della legge, quella cioè di garantire che, ove necessario, la vigilanza e la revisione legale vengano comunque svolte, a prescindere dall’inerzia degli amministratori e dei soci. Si prevede, infatti, un intervento suppletivo da parte dell’autorità giudiziaria, che potrà essere esperito solo a seguito di apposita istanza presentata – presso il tribunale del circondario ove ha sede la società – da qualsiasi “soggetto interessato”. Sembra pertanto potersi escludere la possibilità di intervento d’ufficio dell’autorità giudiziaria. A tale proposito sembra corretto ritenere che fra i soggetti legittimati a richiedere la nomina dei componenti del collegio sindacale possano annoverarsi, ad esempio, tutti i soci e gli amministratori della società, anche individualmente (in caso, ad esempio, di impossibilità di nomina per mancato funzionamento dell’assemblea o per irreperibilità di soggetti disposti ad accettare l’incarico, ovvero in caso di amministrazione disgiuntiva), nonché i creditori della società, i quali, a maggior tutela delle proprie ragioni potranno, ricorrendone i presupposti, richiedere la nomina di un organo di controllo che effettui la vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, a presidio – in definitiva – dell’affidamento che essi pongono nella consistenza del patrimonio sociale per l’adempimento delle obbligazioni assunte nei loro confronti dalla società. L’applicazione delle nuove disposizioni alle società a responsabilità limitata già dotate di collegio sindacale Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 appare necessario verificare per le società che già sono dotate del collegio sindacale se sia ammissibile affidare a detto organo la funzione della revisione legale. Come già accennato, sembra corretto ritenere che qualora la S.r.l. rivesta la qualifica di “ente di interesse pubblico” ovvero risulti controllata da un ente di interesse pubblico, controlli un ente di interesse pubblico ovvero sia sottoposta con quest’ultimo a comune controllo, la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale, ma esclusivamente da un revisore legale (o da una società di revisione legale). Ne consegue che, al ricorrere delle citate circostanze, la società dovrà necessariamente conferire l’incarico ad uno di questi soggetti. Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore del d.lgs. n. 39/2010 non ha individuato un termine entro il quale le società debbano adeguarsi alle novità introdotte dal decreto, né ha previsto specifiche sanzioni. Sembra, tuttavia, corretto ritenere che in tal caso gli amministratori siano tenuti a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci affinché nomini il revisore legale dei conti. Considerata l’imminente scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2009 (almeno per le società che non si avvalgono della deroga prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c.), è opportuno che gli  IRDCEC 8 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo amministratori provvedano – se nei termini – a integrare l’ordine del giorno dell’assemblea dei soci ovvero ad adottare le altre possibili soluzioni per la rideterminazione dell’iter di formazione della volontà assembleare. Va segnalato inoltre che, in alternativa al metodo assembleare e salva diversa previsione dello statuto, il conferimento dell’incarico di revisione potrà avvenire anche mediante decisione extra-assembleare da adottarsi mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso per iscritto, come previsto dall’art. 2479, co. 3, c.c. Anche in questo caso (cfr. § 2) la tempestività nel conferimento dell’incarico dovrebbe essere valutata tenendo dell’esigenza di assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni di controllo. Occorre evidenziare, infine, che nei confronti delle S.r.l. che – per obbligo di legge o per scelta statutaria – sono dotate di collegio sindacale e, allo stesso tempo, sono obbligate alla revisione legale dei conti da parte di un soggetto esterno, trova immediata applicazione anche quanto disposto dalla norma di cui all’art. 13, in base alla quale il conferimento dell’incarico di revisione è deliberato dall’assemblea dei soci sulla base della proposta motivata del collegio sindacale. Pertanto, nel caso di incarichi di revisione che risultino in scadenza, il collegio sindacale dovrà, altresì, provvedere alla presentazione all’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio una proposta relativa al conferimento del nuovo incarico (vedi § 4). 4. Il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti Con il d.lgs. n. 39/2010 il legislatore delegato ha rivisitato, fra l’altro, la disciplina in tema di svolgimento dell’incarico di revisione legale dei conti, uniformando e raccogliendo le disposizioni precedentemente contenute in numerosi testi di legge e introducendo alcune rilevanti novità. Estendendo quanto già disposto per le società quotate dall’art. 159, co. 1, T.U.F., l’art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010 stabilisce che, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, l’assemblea conferisce l’incarico di revisione legale sulla base di una proposta motivata del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza, in caso di adozione del sistema dualistico, o del comitato per il controllo sulla gestione, in caso di adozione del sistema monistico). Parallelamente, in caso di revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa, l’organo di controllo interno dovrà presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l’assemblea possa, contestualmente alla revoca eventualmente deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore o società di revisione (art. 13, co. 3, d.lgs. n. 39/2010). Per le società non quotate risulta, pertanto, soppresso l’intervento del tribunale, che nella previgente disciplina doveva necessariamente approvare la delibera assembleare di revoca (cfr. il soppresso art. 2409-quater, co. 3, c.c.). Quanto alla natura della proposta, pare di poter ritenere che essa non possa essere disattesa dai soci. Analogamente a quanto accade per la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, si ritiene che i soci possano deliberare in conformità alla proposta del collegio sindacale ovvero respingerla, ma che non possano deliberare conferendo l’incarico in modo difforme alla proposta medesima. In caso di mancato accoglimento della proposta, il collegio sindacale dovrà quindi ripetere l’iter formulandola ex novo. Per quanto riguarda la formulazione della proposta da parte del collegio sindacale ai soci, sembra opportuno sottolineare che l’organo di controllo, nel valutare l’ammissibilità delle “offerte” dei revisori legali o delle società di revisione debba valutarne l’indipendenza sia con riferimento alla società che alle parti correlate (come definite dallo IAS 24), ivi compreso il collegio sindacale, con la conseguenza che, anche in assenza di una  IRDCEC 9 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo specifica previsione di legge, pare debba escludersi che l’organo di controllo possa eventualmente esprimere la proposta di affidamento dell’incarico di revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti. 5. L’indicazione del corrispettivo della revisione nella nota integrativa Il comma 16 dell’art. 37 del d.lgs. n. 39/2010, recante «Modifiche al codice civile», introduce all’interno dell’art. 2427 c.c. il numero 16-bis, che impone l’indicazione in nota integrativa delle informazioni riguardanti l’importo totale: - dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali; - dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti; - dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale; - dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile. L’inserimento di tali voci nella nota integrativa non è richiesto nel caso in cui la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le stesse siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato. In coerenza con quanto stabilito dall’art. 10 del d.lgs. n. 39/2010, anche questa disposizione appare ispirata dalla necessità di garantire il rispetto del principio di indipendenza, attraverso l’ obbligo di evidenziare, da un lato, il compenso corrisposto per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, dall’altro, l’ammontare dei compensi corrisposti per lo svolgimento da parte del revisore legale o della società di revisione legale di servizi di natura diversa. Per quanto affermato in premessa circa l’entrata in vigore delle disposizioni la cui efficacia non è condizionata dall’emanazione di appositi regolamenti attuativi, deve ritenersi che la norma descritta sia già vigente a decorrere dallo scorso 7 aprile 2010. L’applicazione di questa previsione normativa ai bilanci dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 appare meritevole di alcune annotazioni. Potrebbero profilarsi situazioni distinte a seconda che il bilancio sia approvato nei termini ordinari, ovvero nel maggior termine di 180 giorni ai sensi dell’art. 2364 c.c. Nel caso in cui l’assemblea sia stata convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma il bilancio sia redatto dagli amministratori a partire dal 7 aprile 2010 (il che potrebbe accadere, ad esempio, per rinuncia del collegio sindacale e/o dei soci ai termini, rispettivamente, di consegna del progetto di bilancio e di deposito della relazione ex art. 2429 c.c.), l’informativa deve comunque essere inserita nelle note integrative dei bilanci in fase di chiusura. Al riguardo, si fa presente che nelle società quotate la pubblicità dei corrispettivi è già espressamente contemplata dal Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti9. 9 In particolare, l’art. 149 del regolamento prevede che: «1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l’incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti: a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione; b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all’emissione di un’attestazione e altri servizi, distinti per tipologia; c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia. 2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate.».  IRDCEC 10 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo Ove invece il bilancio sia già stato redatto alla data del 7 aprile, si ritiene che l’organo amministrativo possa valutare l’opportunità di fornire l’informativa richiesta dalla legge in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, dando notizia dell’entrata in vigore della relativa prescrizione. Detta informativa, recepita dal verbale assembleare, consentirebbe comunque l’adempimento sostanziale di quanto richiesto dal numero 16-bis, anche sotto il profilo pubblicitario. Infine, nel caso in cui il bilancio sia approvato nel maggior termine di 180 giorni ai sensi dell’art. 2364 c.c., l’obbligo in commento può essere ottemperato senza particolari difficoltà di rispetto dei tempi di redazione e approvazione della nota integrativa. 6. La relazione del revisore legale L’attuale disciplina in tema di relazione di revisione sul bilancio è contenuta nell’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, il quale ripropone essenzialmente quanto già disposto nel previgente art. 2409-ter c.c. Quest’ultima norma è stata, peraltro, espressamente abrogata dal legislatore delegato (cfr. art. 37, co. 9, d.lgs. n. 39/2010). Al riguardo, va segnalato che la nuova norma – che si applica alle società non quotate già a partire dal 7 aprile 2010 (alle società quotate si applica, viceversa, l’art. 156 del T.U.F. come modificato dal citato decreto) – non introduce sostanziali novità rispetto alla previgente disciplina. Merita tuttavia di essere segnalata l’introduzione nei confronti del soggetto incaricato della revisione (compreso, dunque, il collegio sindacale) dell’obbligo di conservare i documenti e le carte di lavoro per dieci anni dalla data della relazione di revisione (art. 14, co. 6, d.lgs. n. 39/2010). Quest’ultimo riferimento temporale assume, peraltro, specifica rilevanza in tema di responsabilità del revisore poiché il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del revisore decorre ora dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio (o consolidato) emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’incarico, e non più dalla data di cessazione dell’incarico stesso (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2010). Occorre infine sottolineare che a seguito dell’intervenuta soppressione dell’art. 2409-ter c.c., ancorché contenuto e modalità di presentazione della relazione di revisione siano rimasti sostanzialmente immutati, sembra opportuno che il revisore ovvero il collegio sindacale incaricato della funzione di “controllo legale dei conti” (come denominata nella previgente disciplina) provvedano – già a partire dalla relazione sul bilancio d’esercizio 2009 – a richiamare anche l’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010.  IRDCEC 11 Circ. n. 17/IR-2010 È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo

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