CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5214 del 14/04/2022 - Uscita
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I Commissari Straordinari
CS/COO/me
Roma, 14 aprile 2022
Informativa n. 38/2022
Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Oggetto: nuova classificazione codici Ateco - chiarimenti
Cara Collega, Caro Collega,
a seguito della diffusione dell’Informativa n. 33 del 21 marzo 2022 con la quale si dava notizia
dell’aggiornamento operato dall’Istat ai codici Ateco 2007 si è sviluppato un ampio dibattito sull’uso dei
titoli professionali previsti dal nostro Ordinamento professionale e sulla correttezza della nuova
classificazione operata dall’ISTAT in virtù della quale il codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi
forniti da dottori c
Testo normativo
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Prot. 5214 del 14/04/2022 - Uscita
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I Commissari Straordinari
CS/COO/me
Roma, 14 aprile 2022
Informativa n. 38/2022
Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Oggetto: nuova classificazione codici Ateco - chiarimenti
Cara Collega, Caro Collega,
a seguito della diffusione dell’Informativa n. 33 del 21 marzo 2022 con la quale si dava notizia
dell’aggiornamento operato dall’Istat ai codici Ateco 2007 si è sviluppato un ampio dibattito sull’uso dei
titoli professionali previsti dal nostro Ordinamento professionale e sulla correttezza della nuova
classificazione operata dall’ISTAT in virtù della quale il codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi
forniti da dottori commercialisti”, è stato ora dedicato ai “servizi forniti da commercialisti” includendovi
tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico (Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti), ed il
codice Ateco 69.20.12, già riservato ai “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali” è destinato ora
ad accogliere i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia dai soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo
unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sul tema appare utile fornire alcune precisazioni che possano aiutare a chiarire che non esiste alcuna
sovrapponibilità tra i codici Ateco, utilizzati per classificare le attività economiche a fini statistici, ed i titoli
professionali con i quali sono individuati e restano qualificati i professionisti iscritti nel nostro Albo.
Il processo di revisione dei codici Ateco non coinvolge direttamente il Consiglio Nazionale che pure
all’indomani dell’unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e a
seguito delle prime iscrizione degli Esperti Contabili nella Sezione B dell’Albo, non aveva tardato ad
evidenziare tanto all’ISTAT, tanto all’Agenzia delle Entrate, la necessità di operare una revisione dei codici
Ateco al fine di tener conto della nuova organizzazione dell’albo unico e dell’istituzione delle due sezioni
dello stesso1.
1 Al riguardo fu inviata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate una nota il 16 settembre 2009 e successivamente all’Istat,
Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico, una nota il 25 febbraio 2010 e poi l’11
Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2
In risposta a tali sollecitazioni l’ISTAT2 aveva evidenziato che i codici ATECO costituiscono una
classificazione “statistica” delle attività economiche e che la loro definizione è finalizzata esclusivamente
alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali, senza alcun riferimento alla normativa
nazionale sottostante, sottolineando che i codici Ateco risentono di una classificazione internazionale delle
attività economiche (derivano dai codici internazionali NACE) e che il loro aggiornamento richiede un iter
lungo e complesso che coinvolgi istituzioni nazionali e internazionali.
Le finalità dei codici Ateco e la complessità del processo di aggiornamento è desumibile anche dalla “Nota
informativa e metodologica” che accompagna il recente aggiornamento dei codici pubblicata sul sito
dell’ISTAT il 29 dicembre 20213.
Le finalità statistiche dei codici Ateco e la necessaria definizione sintetica delle attività economiche
impediscono, e non potrebbe che essere così, di utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti
iscritti nel loro albo e per specificare con precisione tutte le attività esercitabili dagli stessi. Anche laddove
i codici Ateco sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per attribuire il numero di partita IVA, ciò non
consente al codice Ateco di sostituirsi al titolo professionale riconosciuto ad ogni iscritto nell’albo in
applicazione delle rigorose disposizioni dell’ordinamento professionale.
Cordialmente
gennaio 2011. Più di recente, il 16 gennaio 2018, sollecitò nuovamente il Direttore centrale Gestione tributi dell’Agenzia
delle Entrate.
2 Risposte ISTAT del 12 marzo 2010 e del 1° febbraio 2011
3 Si veda https://www.istat.it/it/archivio/265145
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