Interpello per l’applicazione delle norme antielusive. Soppressione del comitato consultivo. Legge 30 /12/1991, n. 413. D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 /8/2006, n. 248.
Cosa è successo al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e quali sono le conseguenze per i contribuenti che richiedono pareri su operazioni potenzialmente elusive?
Spiegato da FiscoAI
Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito nel 1991, è stato soppresso nel 2006 in seguito al decreto-legge di contenimento della spesa pubblica. Con questa soppressione, vengono meno le disposizioni che permettevano ai contribuenti di ricorrere al comitato quando l'Agenzia delle entrate non rispondeva entro 60 giorni, nonché il meccanismo del silenzio-assenso che scattava dopo ulteriori 60 giorni di inerzia del comitato stesso. La norma riguarda tutti i contribuenti che intendono acquisire pareri preventivi su operazioni che potrebbero configurarsi come elusive, in particolare prima della conclusione di contratti o atti rilevanti ai fini fiscali. Tuttavia, la possibilità di richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate rimane in vigore: i contribuenti possono ancora presentare istanze di interpello alla competente direzione generale dell'Agenzia fornendo tutti gli elementi utili per la corretta qualificazione tributaria della fattispecie. In pratica, il percorso di ricorso al comitato è eliminato, ma il primo livello di interpello presso l'Agenzia continua a essere disponibile, anche se senza i tempi certi e il silenzio-assenso che caratterizzavano il sistema precedente.
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Riferimento normativo
Interpello per l’applicazione delle norme antielusive. Soppressione del comitato consultivo. Legge 30 /12/1991, n. 413. D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 /8/2006, n. 248.
Testo normativo
CIRCOLARE N. 40/E
Roma, 27 giugno 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
______________
OGGETTO: Interpello per l’applicazione delle norme antielusive.
Soppressione del comitato consultivo. Legge 30 dicembre 1991,
n. 413. Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è stato
istituito con l’articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che ha
demandato a tale organo il compito di emettere pareri su richieste dei
contribuenti riguardanti l’applicazione ai casi concreti delle disposizioni
richiamate nel comma 2 del medesimo articolo.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, tra l’altro, all’articolo 29, che, per
realizzare la finalità di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche per organi collegiali ed altri organismi operanti nelle predette
amministrazioni, si proceda al “…riordino degli organismi, anche mediante
soppressione…”.
In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29, le
amministrazioni non statali provvedono con atti di natura regolamentare previsti
dai rispettivi ordinamenti.
Il successivo comma 4 dell’articolo 29, come modificato dal decreto-
legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, ha stabilito che gli organismi non individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, entro il 15
maggio 2007, sono “soppressi”.
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In quanto non individuato dai provvedimenti richiamati dal citato
comma 4 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è soppresso, tra
l’altro, il comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.
Con la soppressione dell’organismo in parola, devono ritenersi
implicitamente abrogate le disposizioni recate dall’articolo 21 della legge n. 413
del 1991 che disciplinano l’attività del comitato consultivo e l’efficacia dei
relativi pareri.
E’ abrogata, in particolare, la disposizione recata dall’articolo 21,
comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del
quale “In caso di mancata risposta da parte della Direzione generale, trascorsi
sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero, qualora alla risposta
fornita il contribuente non intende uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il
parere in ordine alla fattispecie medesima, al comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive” nonché quella del periodo successivo,
secondo cui “La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro
sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni
da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale al
silenzio-assenso”. In sostanza, viene meno il silenzio-assenso che la norma
abrogata riferiva esclusivamente all’eventuale inerzia del comitato consultivo.
L’abrogazione delle disposizioni riguardanti l’attività del comitato
consultivo contenute nell’articolo 21 della legge n. 413 del 1991 comporta,
inoltre, il venir meno delle disposizioni attuative recate dal D.M. 13 giugno 1997
n. 194 (regolamento concernente l’organizzazione interna, il funzionamento e le
dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l’applicazione delle norme
antielusive) nonché dal D.M. 20 dicembre 1999 (deposito, raccolta,
conservazione e pubblicazione dei pareri deliberati dal comitato consultivo).
Per corrispondere, peraltro, all’esigenza affermata dall’articolo 11,
comma 6, della legge n. 212 del 2000, che fa salva, nell’ambito dell’interpello
del contribuente, la possibilità di richiedere il parere dell’amministrazione
finanziaria in materia di elusione fiscale, si ritiene tuttora in vigore, invece, la
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disposizione recata dal comma 9 del citato articolo 21 della legge n. 413, ai sensi
del quale “il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una
convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione delle disposizioni
richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente
direzione generale del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle entrate),
fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini dalla corretta qualificazione
tributaria della fattispecie prospettata”.
In sostanza, resta ferma la possibilità per il contribuente di acquisire il
parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’applicazione ai casi concreti delle
disposizioni antielusive richiamate nel comma 2 dell’articolo 21 in argomento.
Restano in vigore, altresì, le disposizioni del D.M. 13 giugno 1997 n.
195 (regolamento concernente le modalità per l’invio delle richieste di parere
all’Agenzia delle entrate e per la comunicazione dei pareri al contribuente) con
esclusione, ovviamente, di quelle riferite all’attività del soppresso comitato
consultivo.
Quanto sopra premesso, in attesa che l’interpello in esame trovi puntuale
disciplina in sede di armonizzazione delle diverse forme di interpello, come
prevede la delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), dell’Atto Camera n.
1762, l’Agenzia delle entrate tratterà, con ogni sollecitudine, le istanze di
interpello presentate ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del
1991.
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