Quali sono le regole per il calcolo e il versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef quando il comune ha deliberato una fascia di esenzione?
Spiegato da FiscoAI
La circolare chiarisce come determinare l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef nei comuni che hanno istituito fasce di esenzione basate su requisiti reddituali. L'acconto si calcola applicando il 30% dell'addizionale ottenuta dal reddito imponibile dell'anno precedente, utilizzando l'aliquota deliberata dal comune entro il 15 febbraio. Quando il comune ha deliberato una soglia di esenzione, i contribuenti che rientrano in quella fascia (in base al reddito dell'anno precedente) non devono versare l'acconto, e i sostituti d'imposta applicano automaticamente l'esenzione anche in assenza di richiesta specifica del lavoratore dipendente. Se successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi o conguaglio, il reddito risulta superiore alla soglia di esenzione, l'imposta sarà versata senza sanzioni né interessi. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il sostituto deve annotare nel CUD che non sono state operate ritenute di acconto per applicazione automatica dell'esenzione.
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Riferimento normativo
Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche
Testo normativo
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CIRCOLARE N. 23/E
Direzion e Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO:
20 aprile 2007
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all’Imposta
sul reddito delle persone fisiche
E’ stata segnalata alla scrivente l’opportunità di fornire ulteriori
chiarimenti in ordine alla determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale
all’Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai
sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 360 del 1998.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con i
commi da 142 a 144 dell’articolo 1 ha modificato l’articolo 1 del decreto
legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’Irpef.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 3, del predetto
d.lgs. n. 360, “i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.”
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Sempre nell’articolo 1, dopo il comma 3, è stato inserito, il comma 3-bis il
quale prevede che “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali”.
Inoltre, il comma 4 dell’articolo 1 stabilisce che il versamento
dell’addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell’acconto è stabilita
nel 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile
dell’anno precedente l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo
anno. In caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la
misura dell’aliquota da applicare sarà quella vigente nell’anno precedente.
Le novità sono state illustrate dalla circolare n. 15 del 2007, che ha
fornito, tra l’altro, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:
1) possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale attraverso un regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) criterio per cui l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente
ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio (in luogo di quella del 31
dicembre);
3) introduzione del versamento in acconto;
4) individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei sostituti d’imposta in
riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati.
Si segnala inoltre, che l’elenco dei comuni che hanno deliberato le fasce di
esenzione è accessibile sul sito www.finanze.gov.it, (area tematica: Fiscalità
Locale, Addizionale Comunale all’Irpef).
Con particolare riguardo alla determinazione e al versamento
dell’acconto, con la circolare n. 15 del 2007 è stato chiarito che trovano
applicazione le disposizioni previste in materia di Irpef, dalla legge n. 97 del
1977. Ciò in quanto l’articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 360 del
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1998, rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche per quanto non disciplinato dal d.lgs. stesso.
In particolare, è possibile effettuare il versamento dell’acconto di
importo inferiore a quello determinato secondo il metodo storico ordinariamente
previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovrà
l’imposta per l’anno cui si riferisce l’acconto, a causa del sostenimento di oneri
ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell’anno precedente.
Al riguardo, la circolare n. 15 ha precisato che l’acconto non è dovuto dai
soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi
dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998.
Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, è stato precisato che i sostituti d’imposta determinano l’acconto
dell’addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l’aliquota fissata dal
comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007 e che il
sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai
comuni
Poiché permangono dubbi al riguardo, si chiarisce che le esenzioni hanno
effetto direttamente anche in sede di determinazione dell’acconto se, in base al
reddito imponibile dell’anno precedente (2006) il contribuente rientra nella fascia
di esenzione deliberata dal comune di residenza.
Anche il sostituto d’imposta, qualora il reddito da lui erogato nel periodo
d’imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica
automaticamente l’esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del
percipiente.
Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine
anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il reddito risulta
superiore alla fascia di esenzione, l’imposta sarà versata dal contribuente ovvero
la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d’imposta senza applicazione di
sanzioni e interessi.
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Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un
contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell’esenzione, il sostituto
d’imposta potrà provvedere alla restituzione nel corso dell’anno e comunque, in
sede di conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle
annotazioni del CUD il sostituto d’imposta dovrà indicare che non sono state
operate le ritenute relative all’acconto dell’addizionale comunale in applicazione
automatica dell’esenzione.
Si rammenta che la base imponibile sulla quale calcolare l’addizionale
definitiva dovuta per il 2007 è costituita dal reddito complessivo determinato, ai
fini dell’Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir,
essendo le deduzioni per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di
famiglia.
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L'addizionale comunale all'Irpef è disciplinata dal d.lgs. 360/1998 e riguarda il versamento in acconto e a saldo coordinato con l'Irpef. I commercialisti devono verificare le fasce di esenzione deliberate dai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti, applicare correttamente l'aliquota entro il 15 febbraio, e gestire le ritenute operate dai sostituti d'imposta su redditi da lavoro dipendente, considerando anche le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri deducibili secondo il Tuir.
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