Soggetti non residenti - Richiesta di rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis 1, lett. c) e d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n° 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n° 278
Quali sono le modalità con cui i soggetti non residenti, senza rappresentante fiscale in Italia, possono richiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti di autovetture e servizi correlati?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 51/2007 disciplina il diritto dei soggetti non residenti a chiedere il rimborso dell'IVA assolta su acquisti di autovetture, motocicli e relative spese accessorie (manutenzione, carburanti, etc.), a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia europea che aveva dichiarato illegittime le limitazioni previste dal DPR 633/1972. La normativa si applica a imprenditori, artisti e professionisti non residenti che non si sono identificati direttamente in Italia e non hanno nominato un rappresentante fiscale. Per accedere al rimborso, questi soggetti devono presentare istanza utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, allegando fatture originali, bollette doganali e attestazione di qualità di soggetto d'imposta rilasciata dallo Stato membro di appartenenza. La richiesta deve essere inoltrata direttamente al Centro Operativo di Pescara, competente per la gestione dei rimborsi IVA ai non residenti, entro i termini speciali stabiliti dalla normativa.
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Riferimento normativo
Soggetti non residenti - Richiesta di rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis 1, lett. c) e d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n° 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n° 278
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI
Circolare del 17/09/2007 n. 51
Oggetto:
Soggetti non residenti - Richiesta di rimborso dell'Iva assolta sugli
acquisti di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis 1, lett. c) e d)
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n.
278.
Testo:
Con sentenza del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05, la
Corte di Giustizia delle Comunita' Europee ha ritenuto illegittime le
disposizioni di cui all'articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che limitavano il diritto alla detrazione
dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all'atto
dell'acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc., di
autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli, nonche' in relazione ad
una serie di spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione,
carburanti e lubrificanti).
Al fine di disciplinare le modalita' per il recupero dell'imposta non
detratta, e' stato emanato il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258,
convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha
dettato particolari regole per dare attuazione alla sentenza sopra
richiamata.
In particolare, e' stata prevista la possibilita' di presentare istanza
di rimborso tramite procedura telematica, determinando l'ammontare
dell'importo da chiedere in restituzione mediante applicazione delle
percentuali forfetarie di detrazione individuate con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007.
Inoltre, per i contribuenti che non intendano adeguarsi alla percentuali
forfetarie di cui sopra, e' data la possibilita' di determinare
analiticamente l'IVA da chiedere a rimborso, in relazione all'inerenza
all'attivita' esercitata dei beni e servizi in parola. In tal caso,
l'istanza deve essere presentata secondo le disposizioni di cui all'articolo
21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti
circa le modalita' con cui i soggetti non residenti, che non si sono
identificati direttamente e che non hanno nominato un rappresentante fiscale
in Italia, possono presentare istanza di rimborso dell'IVA assolta in
relazione agli acquisti di cui all'oggetto.
Preliminarmente, giova precisare che nessuna preclusione sussiste circa
la possibilita' per i soggetti sopra richiamati di chiedere il rimborso
dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis
1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 633 del 1972, cosi' come previsto dal citato
decreto legge 15 settembre 2006, n. 258. Diversamente, infatti, verrebbe a
determinarsi una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti
residenti, compresi quelli non residenti identificati direttamente o con
rappresentante fiscale in Italia, ammessi alla procedura, e i soggetti non
residenti diversi dai precedenti.
Ovviamente, al fine di avvalersi della possibilita' di richiedere il
rimborso IVA ai sensi del piu' volte citato decreto legge 15 settembre 2006,
n. 258, i soggetti in argomento devono soddisfare le condizioni individuate
dall'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, attuativo dell'ottava e
della tredicesima Direttiva comunitaria in tema di rimborsi per i soggetti
passivi non residenti.
Con riferimento, poi, alle modalita' con cui i predetti soggetti possono
accedere al rimborso in esame, si ritiene che queste debbano rispondere alla
duplice esigenza di rendere il meno oneroso possibile l'espletamento della
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Circolare del 17/09/2007 n. 51
richiesta da parte degli interessati nonche' di garantire
all'amministrazione finanziaria un adeguato controllo circa la spettanza
dello stesso.
Per tale motivo, i soggetti non residenti, non identificati direttamente
e senza rappresentante fiscale in Italia, possono chiedere il rimborso
dell'imposta assolta sugli acquisti di cui sopra utilizzando l'apposito
modello approvato con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 22 febbraio 2007, da presentare secondo le modalita'
individuate dall'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e dal decreto
del Ministero delle Finanze 20 maggio 1982, n. 2672, entro il termine
speciale stabilito per l'invio del modello summenzionato.
Al riguardo, si rammenta che con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 e' stata attribuita al Centro
Operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi IVA ai non residenti.
Pertanto, la richiesta di rimborso de qua dovra' essere presentata
direttamente, ovvero mediante servizio postale, al Centro Operativo di
Pescara, ordinariamente preposto all'effettuazione dei rimborsi IVA ai non
residenti ed ai connessi controlli, allegando gli originali delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali di importazione e un'attestazione
rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualita'
di soggetto d'imposta del richiedente, sempreche' tali documenti non siano
gia' stati consegnati all'amministrazione finanziaria.
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La Circolare 51/2007 rappresenta il riferimento normativo per rimborsi IVA a soggetti non residenti secondo l'articolo 38-ter del DPR 633/1972, attuativo delle Direttive comunitarie in materia di detrazione IVA. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a detraibilità dell'IVA su autovetture, leasing, noleggio, procedure telematiche di rimborso e rappresentanza fiscale internazionale.
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