Circolare In vigore IVA

Circolare 296/2007

IVA - Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) - applicazione del sistema del reverse-charge nel settore edile prestazioni rese dalle imprese consorziate

Pubblicato: 05/04/2007 In vigore dal: 05/04/2007 Documento ufficiale

Come si applica il reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate nel settore edile?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare 19/2007 chiarisce il regime IVA per le prestazioni rese dalle società consorziate nel settore edile, distinguendo tra rapporti interni al consorzio e rapporti con terzi. Quando un consorzio ha rilevanza esterna e agisce sulla base di un contratto di subappalto soggetto a reverse charge, questo meccanismo si applica anche alle prestazioni che i consorziati rendono internamente al consorzio stesso. In pratica, se il consorzio riceve un incarico di subappalto con obbligo di reverse charge, anche le fatture che le imprese consorziate emettono al consorzio devono applicare il meccanismo dell'inversione contabile, anziché l'IVA ordinaria. Tuttavia, per le prestazioni rese dalle imprese consorziate senza applicazione del reverse charge, la circolare garantisce protezione ai contribuenti che si siano conformati alle precedenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, escludendo sanzioni e interessi moratori secondo il principio del legittimo affidamento.

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Riferimento normativo

IVA - Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) - applicazione del sistema del reverse-charge nel settore edile prestazioni rese dalle imprese consorziate

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 04/04/2007 n. 19 Oggetto: IVA-Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) - applicazione del sistema del reverse-charge nel settore edile - prestazioni rese dalle imprese consorziate Testo: INDICE PREMESSA 1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETA' CONSORZIATE 2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA' CONSORZIATE APPLICANDO L'IVA NEI MODI ORDINARI PREMESSA Con circolare del 29 dicembre 2006, n. 37 questa Agenzia, fornendo chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, concernente l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) per le prestazioni di subappalto rese nel settore edile, ha precisato che sono estranee all'applicazione di tale meccanismo le prestazioni poste in essere all'interno dei rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o ipotesi affini. Secondo le indicazioni fornite con la circolare richiamata, nella ipotesi in cui il consorzio affidi l'esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate dalle societa' consorziate restano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie modalita' di applicazione del tributo mentre i consorzi operanti nel settore edile, qualora abbiano rilevanza esterna, per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto, sono tenuti ad applicare l'IVA mediante il meccanismo del reverse-charge. Tenuto conto, tuttavia, delle difficolta' operative rappresentate dalle associazioni di categoria, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la predetta circolare, si reputa opportuno fornire ulteriori precisazioni al riguardo. 1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETA' CONSORZIATE Nell'individuare l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili intervengano organismi di natura associativa, occorre tener conto dell'assetto funzionale degli stessi. In questa ottica, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto consortile, assume rilievo la circostanza che il consorzio tra imprese si sostanzia in una organizzazione alla quale e' rimesso il coordinamento dell'attivita' dei singoli consorziati, e che, qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello svolgimento dell'attivita' tra i consorziati e i terzi. Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale sia attribuita una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi, escludendo che le imprese consorziate possano fatturare direttamente all'appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse- charge, dall'altro si deve affermare che, in virtu' della funzione propria Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Circolare del 04/04/2007 n. 19 dell'organizzazione consortile, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumano la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza. In particolare qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalita' di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, e' applicabile anche da parte delle societa' consorziate sempreche' le prestazioni da esse rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore edile dall'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. 2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA' CONSORZIATE APPLICANDO L'IVA NEI MODI ORDINARI Per quanto concerne le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione del meccanismo del reverse-charge, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 37, si ritiene che, sulla base del criterio del legittimo affidamento sancito dalla legge n. 212 del 2000 (concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le stesse debbano essere considerate regolarmene fatturate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge n. 212 "Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima". o o o Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Pagina 2

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La normativa riguarda l'applicazione del reverse charge nel settore edile, il meccanismo dell'inversione contabile per subappalti, e i rapporti tra consorzi e imprese consorziate. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la rilevanza esterna del consorzio, la qualificazione del rapporto associativo, e il collegamento con l'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972 per determinare correttamente l'obbligo di reverse charge nelle fatturazioni interne.

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