Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 98/2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria

Pubblicato: 04/06/2025 In vigore dal: 04/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi requisiti per accedere alla NASpI se il lavoratore ha presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti il licenziamento?

Spiegato da FiscoAI
La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito contributivo per chi richiede la NASpI dopo una cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Se nei 12 mesi precedenti il licenziamento il lavoratore ha presentato dimissioni volontarie o risoluzione consensuale da un contratto a tempo indeterminato, deve dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo compreso tra la data delle dimissioni volontarie e la data del licenziamento. Questo requisito si applica solo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 in poi. La norma esclude però alcune fattispecie: le dimissioni per giusta causa, le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità/paternità, e le risoluzioni consensuali nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo. Inoltre, il requisito si applica solo se la cessazione volontaria riguarda un contratto a tempo indeterminato, mentre la successiva cessazione involontaria può riguardare sia contratti a tempo indeterminato che determinato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05/06/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 98 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria. INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI 3. Requisito di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI 4. Misura e durata della prestazione 1. Premessa e quadro normativo L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al comma 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”. La citata disposizione introduce, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di specifiche condizioni, come precisato nei paragrafi successivi. 2. Cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI Come anticipato, la nuova lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015 introduce un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al riguardo, si evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025. La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. La medesima disposizione esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI. Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici. Tali ipotesi, anche se non espressamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015, devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa. Si precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato. 3. Requisito di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI L’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 prevede, rispetto all’ordinario quadriennio di osservazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 3 un diverso periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione. Qualora, infatti, sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, la norma prevede che l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Ai fini del diritto, si precisa che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015. In particolare, si considerano utili: i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Si evidenzia che, se nel periodo di osservazione che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione, sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva. Accertato il requisito di accesso di cui al presente paragrafo, resta comunque ferma la disciplina generale sulla verifica della prevalenza nel caso in cui il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, secondo le ordinarie regole di cui al paragrafo 2.2, lettera b) (nel quadriennio), della circolare n. 94/2015 e di cui al paragrafo 10 (ultimi dodici mesi) della circolare n. 194 del 27 novembre 2015. 4. Misura e durata della prestazione Le novità introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione che l’assicurato deve fare valere nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Pertanto, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015, nonché secondo le indicazioni fornite con le relative circolari attuative (cfr. la circolare n. 94/2015). Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 98/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La circolare INPS 98/2025 disciplina l'accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) introducendo nuovi vincoli contributivi per chi ha presentato dimissioni volontarie o risoluzione consensuale nei 12 mesi antecedenti il licenziamento. I professionisti del lavoro e i consulenti HR devono verificare il requisito delle 13 settimane di contribuzione nel periodo intermedio, considerando anche i contributi figurativi per maternità, congedi parentali e periodi di malattia, nonché i contributi agricoli con i relativi parametri di equivalenza.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →