Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 97/2020

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020

Pubblicato: 27/08/2020 In vigore dal: 27/08/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli importi giornalieri di retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dei compartecipanti familiari e piccoli coloni nel 2020?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 97/2020 comunica gli importi giornalieri aggiornati per l'anno 2020 che devono essere utilizzati per calcolare le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi riconosciute ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni nel settore agricolo. Questi importi variano per provincia e sono determinati annualmente dal Ministero del Lavoro mediante decreto del Direttore generale. La circolare specifica che le prestazioni di malattia e tubercolosi si calcolano sulla base dei salari medi convenzionali provinciali, mentre le prestazioni di maternità/paternità seguono un criterio diverso basato sul reddito medio convenzionale giornaliero (fissato a 59,45 euro per il 2020). È importante sottolineare che eventuali prestazioni liquidate temporaneamente nel 2020 sulla base dei salari 2019 devono essere riliquidate con i nuovi importi. La tabella allegata fornisce per ogni provincia tre colonne: la retribuzione giornaliera in euro, il contributo giornaliero base e un ulteriore contributo, permettendo ai gestori INPS di applicare correttamente i calcoli.

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Riferimento normativo

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 28/08/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 97 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. INDICE 1. Premessa 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2020, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni 1. Premessa Con la circolare n. 89 del 27 luglio 2020 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2020, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 7 luglio 2020 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 5 del 21 gennaio 2020) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1). 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2020, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968[1]. Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2020[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2019[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4]. Il reddito applicabile, per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 59,45[5]. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi [1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001. [2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982. [3] Cfr. la circolare n. 96 del 27 giugno 2019. [4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3 [5] Cfr. la circolare n. 82 dell’8 luglio 2020 Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tabella da utilizzare per le retribuzioni di riferimento per i compartecipanti familiari e piccoli coloni anno 2020 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in euro in euro in euro AGRIGENTO 67,66 19,75 0,07 ALESSANDRIA 78,31 22,86 0,09 ANCONA 77,41 22,59 0,09 AOSTA 63,68 18,59 0,07 AREZZO 73,27 21,39 0,08 ASCOLI PICENO 71,52 20,88 0,08 ASTI 76,34 22,28 0,08 AVELLINO 69,92 20,41 0,08 BARI 72,31 21,11 0,08 BELLUNO 75,35 21,99 0,08 BENEVENTO 71,01 20,73 0,08 BERGAMO 75,68 22,09 0,08 BIELLA 76,75 22,40 0,08 BOLOGNA 75,98 22,18 0,08 BOLZANO 77,24 22,55 0,08 BRESCIA 75,32 21,99 0,08 BRINDISI 72,64 21,20 0,08 CAGLIARI 72,15 21,06 0,08 CALTANISSETTA 70,68 20,63 0,08 CAMPOBASSO 66,66 19,46 0,07 CASERTA 66,68 19,46 0,07 CATANIA 70,83 20,68 0,08 CATANZARO 68,51 20,00 0,08 CHIETI 70,76 20,66 0,08 COMO 78,66 22,96 0,09 COSENZA 69,27 20,22 0,08 CREMONA 77,92 22,74 0,09 CROTONE 62,94 18,37 0,07 CUNEO 75,77 22,12 0,08 ENNA 70,12 20,47 0,08 FERRARA 75,84 22,14 0,08 FIRENZE 76,62 22,36 0,08 FOGGIA 78,58 22,94 0,09 FORLÌ CESENA 75,83 22,13 0,08 FROSINONE 62,96 18,38 0,07 GENOVA 74,44 21,73 0,08 GORIZIA 73,93 21,58 0,08 GROSSETO 75,21 21,95 0,08 IMPERIA 70,55 20,59 0,08 ISERNIA 66,20 19,32 0,07 LA SPEZIA 73,06 21,33 0,08 L'AQUILA 74,17 21,65 0,08 LATINA 72,62 21,20 0,08 LECCE 67,25 19,63 0,07 LECCO 78,66 22,96 0,09 LIVORNO 73,79 21,54 0,08 LODI 75,88 22,15 0,08 LUCCA 73,75 21,53 0,08 MACERATA 73,10 21,34 0,08 MANTOVA 78,04 22,78 0,09 MASSA CARRARA 64,24 18,75 0,07 MATERA 70,69 20,64 0,08 MESSINA 72,74 21,23 0,08 MILANO 74,28 21,68 0,08 MODENA 77,53 22,63 0,09 MONZA BRIANZA 74,28 21,68 0,08 NAPOLI 71,36 20,83 0,08 NOVARA 77,94 22,75 0,09 NUORO 73,42 21,43 0,08 ORISTANO 73,94 21,58 0,08 PADOVA 77,34 22,58 0,09 PALERMO 69,95 20,42 0,08 PARMA 76,07 22,21 0,08 PAVIA 78,54 22,93 0,09 PERUGIA 75,00 21,89 0,08 PESARO URBINO 71,55 20,89 0,08 PESCARA 69,90 20,40 0,08 PIACENZA 78,07 22,79 0,09 PISA 75,26 21,97 0,08 PISTOIA 78,62 22,95 0,09 PORDENONE 74,06 21,62 0,08 POTENZA 65,80 19,21 0,07 PRATO 76,76 22,41 0,08 RAGUSA 64,71 18,89 0,07 RAVENNA 75,14 21,93 0,08 REGGIO CALABRIA 88,99 25,98 0,10 REGGIO EMILIA 80,66 23,54 0,09 RIETI 69,40 20,26 0,08 RIMINI 76,10 22,21 0,08 ROMA 74,42 21,72 0,08 ROVIGO 73,82 21,55 0,08 SALERNO 68,06 19,87 0,07 SASSARI 73,21 21,37 0,08 SAVONA 71,21 20,79 0,08 SIENA 78,14 22,81 0,09 SIRACUSA 72,98 21,30 0,08 SONDRIO 73,96 21,59 0,08 TARANTO 70,96 20,71 0,08 TERAMO 71,98 21,01 0,08 TERNI 72,94 21,29 0,08 TORINO 78,03 22,78 0,09 TRAPANI 70,27 20,51 0,08 TRENTO 82,98 24,22 0,09 TREVISO 79,44 23,19 0,09 TRIESTE 73,48 21,45 0,08 UDINE 73,72 21,52 0,08 VARESE 76,14 22,22 0,08 VENEZIA 77,46 22,61 0,09 VERB. C. OSSOLA 79,10 23,09 0,09 VERCELLI 77,50 22,62 0,09 VERONA 76,90 22,45 0,08 VIBO VALENTIA 68,16 19,90 0,07 VICENZA 76,87 22,44 0,08 VITERBO 72,39 21,13 0,08

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La Circolare INPS 97/2020 è il riferimento normativo per compartecipanti familiari, piccoli coloni e salari medi convenzionali nel settore agricolo. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane la consultano per determinare correttamente le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, nonché per gestire i versamenti dei contributi integrativi volontari e le riliquidazioni delle prestazioni già erogate sulla base di normative precedenti.

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