Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 97/2018

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 24/09/2018 In vigore dal: 24/09/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e contabili per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale da parte dell'INPS per conto della Federazione Nazionale USPPI Agricoltura?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 97/2018 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione si applica alle imprese iscritte alla F.N.U.A. che versano tali contributi congiuntamente ai contributi obbligatori attraverso il flusso Uniemens. L'INPS agisce come soggetto esattore, riscuotendo gli importi indicati dai datori di lavoro nel sistema Uniemens con il codice causale "W456" e versandoli all'Associazione entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione, al netto dei costi di riscossione (0,20 euro per ogni Uniemens). Dal punto di vista contabile, i contributi sono imputati al conto GPA25674 e generano automaticamente una scrittura in partita doppia verso il conto GPA35674 per rilevare il debito verso la F.N.U.A. Le Strutture territoriali dell'INPS devono stampare reportistica in triplice copia e trasmettere rendiconti annuali entro il 31 maggio dell'anno successivo. È importante sottolineare che l'INPS è completamente esonerato da responsabilità nei confronti delle imprese e dei terzi, poiché il contributo mantiene natura volontaria e l'Istituto non effettua controlli diretti sul versamento.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 25/09/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 97 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Misura del contributo 4.Costi 5. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale 6. Clausola di salvaguardia 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 8. Durata e recesso 9. Istruzioni operative e contabili 1. Premessa In data 27 giugno 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) (allegato n.1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Modalità di riscossione La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche e integrazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. É pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 3. Misura del contributo L’INPS considererà versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’Uniemens. Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione. 4. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2018, con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti costi:: - contributi per assistenza contrattuale per ogni Uniemens 0,20 € La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima. Sono a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. 5. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale L’INPS corrisponderà all’Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né oneri a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per i contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi per il servizio di riscossione. Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens. Unitamente a tale versamento, le Strutture territoriali dell’Istituto metteranno a disposizione dell’Associazione, con riferimento agli Uniemens elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’Associazione risulti inferiore a 50,00 euro, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse sopra descritte dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. 6. Clausola di salvaguardia L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L'Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 8. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, su richiesta di rinnovo da parte dell’Associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) è in viale Trastevere n. 281, Roma (RM). 9. Istruzioni operative e contabili Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W456“. Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W456“ avente significato di “Ass. Contr. Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.)” e il relativo <ImportoContributo>. I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice ”W456“, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25674, di nuova istituzione. Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.), la procedura stessa, predispone la seguente scrittura in P.D.: GPA35674 a GPA11674 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25674. Pertanto i saldi dei conti GPA25674 e GPA35674 devono costantemente concordare. Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso Uniemens, i conti GPA25674 e GPA35674 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione. Le Strutture territoriali procederanno alla stampa della reportistica a disposizione, generata dalla procedura in triplice copia, destinandone una copia alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento, una copia all’Ufficio competente per la contabilità della Sede ed una copia da rimettere agli atti dell’Ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate alla citata Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11674, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta (AVERE del conto GPA25228). L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11674, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le Strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.), un apposito rendiconto dal quale risulti l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra, l’ammontare delle somme corrisposte e l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA11668, GPA25668 e GPA35668, di nuova istituzione. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 97/2018 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale secondo la legge 311/1973, disciplinando modalità di versamento, imputazione contabile e rapporti tra INPS, F.N.U.A. e imprese agricole. Commercialisti e responsabili amministrativi delle aziende agricole devono conoscere il codice causale W456 in Uniemens, i conti GPA25674 e GPA35674, nonché le scadenze di versamento e rendicontazione per garantire la corretta gestione dei contributi associativi e previdenziali.

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