Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016. Prestazioni integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili.
Quali sono le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e quali condizioni devono rispettare le aziende per accedervi?
Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, gestito dall'INPS, eroga prestazioni integrative destinate ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo e gestione aeroportuale. Le prestazioni principali riguardano integrazioni della misura (importo) dell'indennità di mobilità, ASpI/NASpI e CIGS, nonché integrazioni della durata fino a due anni per mobilità e ASpI/NASpI, oltre ad assegni straordinari per agevolazione all'esodo e finanziamenti per programmi formativi. Le aziende che richiedono l'accesso devono possedere regolarità contributiva presso gli Enti Previdenziali, aver corrisposto integralmente i versamenti relativi all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, e presentare domanda entro i termini di decadenza stabiliti (generalmente 60 giorni). L'accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità finanziaria del Fondo e rispetta un ordine di priorità: prima le integrazioni di ASpI/NASpI e mobilità, poi CIGS, contratti di solidarietà, programmi di esodo e infine programmi formativi. Le prestazioni integrative sono accessorie alle prestazioni pubbliche di riferimento e seguono le medesime regole di compatibilità e cumulabilità, cessando in caso di rioccupazione, pensionamento o altre cause di decadenza della prestazione principale.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016. Prestazioni integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 01/06/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 97
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016.
Prestazioni integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni
contabili.
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale,
istituito presso l’INPS con D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016. Il Fondo ha lo
scopo di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in
costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Sommario
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni
3.3. Beneficiari
3.4. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento
4. Prestazioni integrative della misura
4.1. Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità
4.1.1. Durata
4.1.2. Presentazione domanda
4.1.3. Modalità di pagamento
4.1.4. Compatibilità e cumulabilità
4.2. Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI
4.2.1. Durata
4.2.2. Presentazione domanda
4.2.3. Modalità di pagamento
4.2.4. Compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro autonomo o
subordinato
5. Prestazioni integrative della durata dell’indennità di Mobilità o di
ASpI/NASpI
5.1. Disciplina applicabile
5.2. Contribuzione correlata
5.3. Presentazione domanda
5.4. Modalità di pagamento
6. Prestazioni Integrative di Cassa integrazione guadagni straordinaria
(CIGS)
6.1.Durata della prestazione integrativa su CIGS
6.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso
6.3. Modalità di pagamento
6.4. Compatibilità con l’attività di lavoro e cumulabilità del relativo reddito
7. Istruzioni Operative
7.1. Istruttoria della domanda
7.2 Delibera di concessione
8. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
9. Regime Fiscale
10. Norme transitorie e finali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il D.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 26, co. 9 lett. a) e c) ha
previsto la possibilità per i fondi di solidarietà di “assicurare ai lavoratori prestazioni
integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo,
rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente” e di
“contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea”.
Il successivo co. 10 ha previsto altresì che per le finalità suesposte i fondi di solidarietà
possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinario.
Infine l’art. 40, c. 9, nel confermare quanto già previsto dall’art. 3, comma 44, della L. n.
92/2012, dispone l’adeguamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore
del trasporto aereo di cui all’art. 1-ter del DL n. 249/2004 alle disposizioni del medesimo
D.lgs. 148/2015.
Con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21
maggio 2016, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto
aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata adeguata alle disposizioni del decreto
legislativo medesimo.
Con circolare n. 132 del 14/07/2016, sono state fornite le prime istruzioni relative
all’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, con particolare riferimento alle modalità, condizioni e termini di presentazione
delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo connesse alle prestazioni
integrative di CIGS, Mobilità, Aspi/Naspi, nonché a quelle integrative di durata.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle
prestazioni integrative previste dal Decreto Interministeriale n. 95269/2016. Successivamente
verranno rese note le modalità di presentazione delle domande per l’accesso agli interventi
formativi e le relative istruzioni operative.
A seguito dell’adeguamento, il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di Solidarietà per
il Settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps.
2. Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del
trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del
sistema aereoportuale, di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), D.lgs. n. 148 del 14 settembre
2015, finalizzati a:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa
rispetto all’ASpI/NASpI o dell’indennità di mobilità;
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro
subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla
normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di
processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
Come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016, la data
di entrata in vigore del decreto di adeguamento coincide con il decimoquinto giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: nel caso di specie la nuova disciplina
si applica dal 6 giugno 2016, salvo quanto previsto dall’art. 8 del decreto medesimo, secondo il
quale le disposizioni dello stesso si applicano alle prestazioni a carico del fondo che decorrono
dal 1 gennaio 2016. Dalla data di entrata in vigore del decreto n. 95269/2016, il Comitato
Amministratore del Fondo speciale del Trasporto aereo è decaduto, mentre il Fondo di
solidarietà è diventato pienamente operativo solo con la nomina del nuovo Comitato
Amministratore.
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
Ai sensi dell’art. 5 del d. i. n. 95269/2016 il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
1. prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e
del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anche a seguito della
stipula di un contratto di solidarietà, le cui durate massime sono pari alla durata
dell’ammortizzatore sociale di riferimento;
2. prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità
o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di
mobilità o ASpI/NASpI richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino
al 30 giugno 2016, per i soggetti che, al 1 gennaio 2016, sono beneficiari dell’indennità di
mobilità o di ASpI/NASpI, eventualmente estendibile, previa specifica valutazione della
sostenibilità economica da parte del Comitato, a quei lavoratori le cui prestazioni di
mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio
2014, sono cessate alla data del 31 dicembre 2015;
3. assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione
all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
4. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale
anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea, al fine di evitare
l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la
rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità
ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Le prestazioni integrative della misura, di cui al punto 1, sono correlate alle prestazioni
pubbliche di riferimento e, in quanto accessorie alla prestazione principale, sono subordinate
alla loro sussistenza e ne seguono le sorti. La durata massima complessiva dei trattamenti
integrativi della misura erogati dal Fondo è pari alla durata dell’ammortizzatore sociale di
riferimento per ciascun lavoratore beneficiario (art. 5, D.I. n. 95269/2016).
3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni.
Le domande di accesso alle prestazioni integrative sono deliberate nel rispetto del vincolo di
disponibilità del Fondo stabilito dell’ art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, per cui il
Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Pertanto, ai sensi dell’art. 7
comma 1 del decreto 95269/2016, qualora le disponibilità finanziarie del Fondo non siano
sufficienti a far fronte alle prestazioni richieste dalle aziende, i finanziamenti verranno concessi
nel rispetto del seguente ordine di priorità:
1) per le prestazioni integrative dell’indennità ASpI/NASpI e mobilità: quest’ultima per gli
eventi di licenziamento collettivo fino al 30 dicembre 2016;
2) per le prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria;
3) per le prestazioni integrative dei trattamenti derivanti dall’applicazione dei contratti di
solidarietà;
4) per i programmi di incentivazione all’esodo;
5) per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.
A parità di istituto, prevale la data di presentazione all’INPS della domanda da parte
dell’azienda e, a parità di data, la priorità di protocollo.
Detti criteri, peraltro, sono stati integrati con la delibera n. 100 del 22 novembre 2016
(allegato 1), adottata dal Comitato Amministratore del Fondo sulla scorta di quanto indicato
dal Ministero del Lavoro con nota dell’8 novembre 2016, prot. 21301, la quale, con riferimento
alle prestazioni integrative della durata della mobilità ordinaria e dell’ASpI/NASpI, di cui all’art.
5, comma 1 lett. b) del decreto interministeriale n. 95269/2016, ha disposto:
l’integrazione dei criteri di priorità di cui all’art. 7 del decreto n. 95269/2016, disponendo
che nell’ambito delle prestazioni di cui al comma 1, punto 1), del citato articolo 7, le
prestazioni integrative della durata vengano deliberate prendendo in considerazione i
lavoratori posti in mobilità secondo l’ordine di conclusione del periodo di mobilità
ordinaria;
la facoltà di adottare deliberazioni aventi periodi di durata inferiori rispetto all’arco
temporale interessato dalla prestazione in oggetto.
A norma dell’art. 5, comma 7, del D.I., le aziende accedono alle prestazioni del Fondo solo se
in possesso della regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali, ad esclusione
delle imprese sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, per le quali il
Ministero del Lavoro, con nota del 20 aprile 2017, prot. n. 2738, ha chiarito che non devono
essere in possesso di un DURC regolare ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo.
Per tutte le altre aziende, la regolarità contributiva viene verificata con le modalità previste
dall’art. 4 del Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16
maggio 2014, n. 78, nonché dal Decreto Interministeriale 30/01/2015 (cfr. sul punto circolare
INPS n. 126 del 26 giugno 2015).
In particolare, si evidenzia che l’intero procedimento di verifica dovrà concludersi entro 30
giorni dalla richiesta che lo ha attivato.
Sempre al fine di accedere alle prestazioni del Fondo, l’azienda dovrà avere integralmente
corrisposto all’INPS i versamenti relativi all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui
all’art. 6 quater, comma 2, D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, dalla L. n. 43/2005 e
all’art. 4, comma 75, della Legge n. 92/20012.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fosse destinatario di un provvedimento di reiezione della
domanda a causa delle accertate irregolarità sopra specificate, potrà procedere alla
presentazione di una nuova domanda di accesso, solo previa regolarizzazione della propria
posizione debitoria. In tal caso, ai soli fini del rispetto degli eventuali termini decadenziali di
presentazione della domanda, senza che sia pregiudicato l’ordine di priorità stabilito dall’art. 7,
comma 2 del decreto interministeriale, sarà considerata efficace la prima domanda.
La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione degli assegni integrativi si
compone di due fasi, una istruttoria, svolta dalla Filiale di Coordinamento di Roma Eur e dalla
Direzione generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte
Comitato Amministratore del Fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai
lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico
la domanda della prestazione che si va ad integrare.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo per
l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è
comunicata all’azienda e resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
3.3. Beneficiari
Per l’individuazione della platea dei beneficiari si richiamano le disposizioni contenute al punto
4 della citata Circolare n. 132/2016, per cui le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà
spettano agli stessi soggetti beneficiari delle prestazioni pubbliche di riferimento.
Tuttavia, con riferimento ai destinatari delle prestazioni integrative sia della misura che della
durata dell’indennità di mobilità ordinaria e di ASpI/NASpI, il Ministero del Lavoro, con la nota
del 20 aprile 2017, prot. n. 2738, ha precisato che le stesse possono essere riconosciute
solamente ai lavoratori che siano stati licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo o per
giustificato motivo oggettivo.
3.4. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento
Nella circolare n. 132/2016, par. 5, nonché nell’allegato 1 alla circolare medesima, sono state
date le prime indicazioni, coerentemente con quanto disposto dal D.I. n. 95269/2016, per il
calcolo della prestazione integrativa e per la determinazione della retribuzione lorda di
riferimento.
La medesima retribuzione viene utilizzata per calcolare la misura dell'intervento relativo ai
singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi.
Detta retribuzione, come già illustrato nella citata circolare 132/2016, è data dalla media delle
voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde
contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti
l’istanza.
Nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità
ordinaria, ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, si dovrà fare
riferimento all’ultima retribuzione utile percepita.
4. Prestazioni integrative della misura
Le prestazioni integrative della misura della mobilità, ASpI/NASpI, CIGS sono prestazioni
integrative di una prestazione ordinaria e sono pertanto subordinate al riconoscimento ed alla
erogazione dell’indennità principale.
4.1. Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità.
La prestazione integrativa nella misura connessa all’indennità di mobilità è rivolta ai lavoratori
licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della
legge n.223 del 1991.
Le condizioni di accesso alla prestazione integrativa sono le medesime previste per l’indennità
di mobilità ordinaria e, pertanto, oltre all’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori licenziati
devono avere la qualifica di operai, impiegati e quadri, nonché un’anzianità aziendale di dodici
mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (art. 16, comma 1 della legge n.223 del 1991).
4.1.1. Durata
La durata della prestazione integrativa della misura dell’indennità di mobilità, come per il
trattamento pubblico di riferimento, è commisurata all’età anagrafica del lavoratore al
momento del licenziamento, nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata
dalla procedura di licenziamento collettivo.
Ai fini del calcolo della durata dell’indennità di mobilità e della prestazione integrativa, la data
da prendere in considerazione è la data di licenziamento (ultimo giorno di lavoro) con
conseguente iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo a detto licenziamento.
Considerato che l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore
all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la
procedura di cui all'articolo 4 della legge n.223 del 1991, anche la prestazione integrativa
connessa non può avere una durata superiore.
Si rappresenta in ultimo che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. 223/1991, l’indennità di mobilità
ordinaria non può essere percepita una volta raggiunto il requisito per il pensionamento di
vecchiaia.
Dal 1 gennaio 2017, l’istituto della mobilità è stato abrogato (art. 2, comma 71, lett. b), L.
92/2012); pertanto i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo a partire dal 31 dicembre
2016 non potranno più essere iscritti nelle liste di mobilità, ma potranno beneficiare,
ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione NASpI, ed
eventualmente, della prestazione integrativa a carico del Fondo.
Ad ogni modo, per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto l’Istituto ha già disciplinato
con la circolare n. 2/2013 e con il messaggio n. 009916 del 24/12/2014.
4.1.2. Presentazione domanda
Per le modalità di presentazione della domanda di accesso per la prestazione integrativa su
indennità di mobilità ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 132/2016.
In particolare, si ribadisce che le domande pervenute con modalità diverse da quelle disposte
dall’Istituto con la citata circolare dovranno essere inviate all’Istituto dal datore di lavoro,
accedendo alla procedura Assegno Emergenziale/integrativo per Fondi di Solidarietà, nel
rispetto dei termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale, ovvero, entro 60 giorni
dalla data di licenziamento.
4.1.3. Modalità di pagamento
Una volta deliberata la prestazione integrativa, si procederà al pagamento mensile del
trattamento integrativo.
Come noto, l’importo dell'indennità di mobilità ordinaria è pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro nei limiti dei “massimali” previsti per le due
fasce di retribuzione percepita prima del licenziamento e adeguati annualmente. Tale importo è
corrisposto nella misura del cento per cento per i primi 12 mesi e dell’ottanta per cento a
decorrere dal tredicesimo mese fino al termine della prestazione.
In caso di riduzione della misura dell’indennità di mobilità ordinaria, così come disciplinato
nelle circolari n. 148/1994 e n. 115/2008, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà
proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al
lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
La prestazione integrativa nella misura della mobilità verrà liquidata mensilmente, tramite la
procedura DsWeb ARCHIVI CENTRALI, dalla struttura competente a liquidare l’indennità di
mobilità ordinaria, contestualmente al pagamento di quest’ultima. A tal fine la procedura
proporrà all’operatore l’elenco delle domande di competenza della struttura da prendere in
carico.
La modalità di pagamento (accredito su c/c, libretti postali, …) della prestazione integrativa
sarà la medesima utilizzata per il pagamento della prestazione di mobilità sottostante.
Diversamente, per le prestazioni già deliberate dal Fondo Speciale, nonché per quelle
deliberate dal vigente Fondo di Solidarietà, ma riferite a domande presentate durante la
vigenza del precedente Fondo Speciale, rimangono invariate le modalità di pagamento previste
dal previgente Regolamento. Pertanto, ai fini del pagamento, l’azienda dovrà inviare le relative
domande tramite la procedura Fondo Trasporto Aereo secondo le istruzioni fornite con i
messaggi n. 24937/2007 e n. 25039/2007.
Si evidenzia che, in quanto non espressamente previsto dal decreto n. 95269/2016, in caso di
corresponsione anticipata in unica soluzione del trattamento di mobilità ordinaria di cui
all’articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, il pagamento della prestazione integrativa
continuerà ad essere effettuato con cadenza mensile.
In particolare, si ricorda che il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 7, comma
5, della L. n. 223/1991, ottenendo la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, e
che, entro 24 mesi dalla data di corresponsione dell’importo, instauri un rapporto di lavoro
subordinato, sarà tenuto a restituire, oltre all’indennità anticipata per intero, anche tutte le
mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione
dell’indennità anticipata. Naturalmente, non saranno erogati ulteriori pagamenti residui a titolo
di prestazione integrativa della misura.
4.1.4. Compatibilità e cumulabilità
In quanto accessoria all’indennità di mobilità, la prestazione integrativa nella misura erogata
dal Fondo segue le sorti della prestazione principale nelle ipotesi di rioccupazione del
lavoratore beneficiario, secondo il regime di compatibilità disciplinato dall’Istituto con la
circolare n. 67 del 14 aprile 2011, nella parte in cui disciplina le ipotesi di compatibilità con
l’attività di lavoro autonomo o subordinato, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, nella
parte in cui disciplina la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di
mobilità, e con la circolare n. 207 del 28 dicembre 2015 in materia di compatibilità e
cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con
l’indennità di mobilità.
Al riguardo si ricorda che, al pari di quanto previsto per il trattamento di mobilità, la
prestazione integrativa non è compatibile con la titolarità di un trattamento pensionistico
diretto. In caso di titolarità di trattamento previdenziale di invalidità, invece, il lavoratore dovrà
esercitare l’opzione a favore del trattamento di mobilità ordinaria, pena la decadenza dallo
stesso e dalla relativa integrazione, secondo quanto disciplinato dall’Istituto con circolare n.
178 del 9 giugno 1994.
Si richiama, altresì, quanto previsto dalla circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, in materia di
comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, L. n. 160/1988, e art. 9, comma 1, lett. d, legge
n. 223/1991, salvaguardia delle certificazioni e abilitazioni aereonautiche, attività lavorativa
svolta all’estero dal personale navigante e personale di terra; nonché dalla circolare n. 57 del
06 maggio 2014, in materia di validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
4.2. Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI.
L’erogazione delle prestazioni integrative della misura dell’indennità di ASpI/NASpI avviene ad
integrazione dell’indennità di ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere
dal 1 maggio 2015, ad integrazione dell’indennità di NASpI, ed è subordinata al riconoscimento
delle citate indennità, nonché, come già evidenziato al paragrafo 3.3, al fatto che i lavoratori
siano stati licenziati nell’ambito di un licenziamento collettivo o per giustificato motivo
oggettivo.
4.2.1. Durata.
La durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata
massima delle predette indennità.
In particolare, con riferimento all’ASpI la durata è collegata all’età anagrafica del lavoratore e,
per gli eventi di disoccupazione involontaria intercorsi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015, si
applicano le durate previste nella circolare n. 142/2012.
La prestazione integrativa correlata alla NASpI, invece, ha una durata massima pari alla metà
delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del
lavoro.
Ai fini del calcolo della durata della NASpI, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione
utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite
in unica soluzione in forma anticipata.
4.2.2. Presentazione domanda.
La domanda di accesso alla prestazione integrativa Aspi/Naspi deve essere inviata
telematicamente dal datore di lavoro secondo i termini e le modalità di presentazione già
indicate nella circolare n. 132 del 14 luglio 2016.
Le domande pervenute all’INPS attraverso modalità diverse da quella telematica dovranno
essere replicate dal datore di lavoro accedendo alla procedura Assegno
emergenziale/Integrativo, entro i termini di decadenza disposti dal decreto interministeriale
(60 giorni dalla data di licenziamento).
In considerazione della sussistenza del termine di decadenza, è onere del lavoratore richiedere
al datore di lavoro (titolare o rappresentante legale dell’azienda) copia della domanda di
accesso alla prestazione integrativa.
4.2.3. Modalità di pagamento
Una volta deliberata la prestazione integrativa, si procederà al pagamento mensile del
trattamento integrativo.
In caso di riduzione della misura dell’indennità di ASpI/NASpI, così come disciplinato nella
circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà
proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al
lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.
Non trova applicazione alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’istituto
dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, in quanto non espressamente
previsto dal D.I. n. 95269/2016. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore abbia diritto alla
corresponsione anticipata dell’indennità ASpI/NASpI, non può richiedere la liquidazione
anticipata in un’unica soluzione dell’importo della prestazione integrativa del Fondo, spettante
e non ancora erogato. In tali casi, infatti, la prestazione integrativa continuerà ad essere
erogata mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione, per il
corrispondente periodo di durata del diritto all’ASpI/NASpI.
A tal fine si precisa che la definizione di “Stato di disoccupazione” è quella contenuta all’art. 19
del D.Lgs. n. 150/2015 il quale stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di
cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l’impiego”, così come delineata nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 34/2015, e dell’INPS
n. 194/2015.
In particolare, si ricorda che il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 8 del D.
Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, ottenendo la corresponsione anticipata dell’indennità di ASpI/NASpI,
e che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è
riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione
percepita, nonché tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del
Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata. Naturalmente, non saranno erogati
ulteriori pagamenti residui a titolo di prestazione integrativa della misura. È fatto salvo il caso
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha
sottoscritto una quota di capitale sociale.
La liquidazione della prestazione avviene mensilmente, tramite la procedura DSWeb, con le
modalità previste per il pagamento diretto.
La modalità di pagamento della prestazione integrativa (accredito su c/c, libretti postali, …)
sarà la medesima utilizzata per il pagamento della prestazione ASpI/NASpI sottostante.
4.2.4. Compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato
La prestazione integrativa nella misura dell’indennità di ASpI/NASpI, in quanto accessoria alla
prestazione principale, è subordinata alla sua sussistenza e ne segue le sorti, anche con
riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e
subordinato, la cui disciplina, alla quale si rimanda, è compiutamente delineata nella circolare
n. 94 del 12 maggio 2015, nella parte in cui disciplina le ipotesi di nuova attività lavorativa in
corso di prestazione, e nella circolare n. 142 del 29 luglio 2015, che disciplina più nel dettaglio
gli effetti del lavoro occasionale, del lavoro intermittente e del lavoro all’estero sull’indennità
NASpI, nonché nel messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, che fornisce ulteriori precisazioni in
materia di compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione
NASpI.
Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla già citata circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, nonché
dalla circolare n. 57 del 6 maggio 2014 in materia validità delle comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro.
Si ribadisce, infine, che, in quanto accessoria all’indennità di disoccupazione, la prestazione
integrativa, al pari della prestazione che integra, non è compatibile con la titolarità di un
trattamento pensionistico diretto. In ogni caso, si ricorda che, a seguito della sentenza n. 234
del 22 luglio 2011 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, conv. con modificazioni dalla L. n.
236/1993, nonché dell’art. 1 della legge medesima, nella parte in cui non prevedono, per i
lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai
trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità,
limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, il lavoratore può esercitare il diritto di
opzione per il trattamento più favorevole, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nella
circolare n. 138/2011.
5. Prestazioni integrative della durata dell’indennità di Mobilità o di ASpI/NASpI.
Il Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo eroga una prestazione integrativa della durata, per
un massimo di due anni, ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI
siano state richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio 2014 fino al 30 giugno
2016 e che alla data del 1° gennaio 2016 ne siano beneficiari.
Alla prestazione integrativa di durata, dunque, possono accedere solo quei lavoratori per i
quali sia la data del licenziamento che la data della domanda di prestazione a sostegno del
reddito si collochino nel suddetto periodo.
Alla predetta prestazione possono accedere altresì quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità
o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute con decorrenza dal 1 luglio 2014, siano già
concluse alla data del 31 dicembre 2015.
Presupposto per accedere alla prestazione integrativa di durata è che permanga lo stato di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del
periodo di fruizione della prestazione ordinaria. Pertanto, non potranno accedere alla
prestazione in argomento quei lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione
della prestazione pubblica di riferimento che il Fondo integra nella durata, nonché quelli che
abbiano ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità o di NASpI a titolo di
incentivo all’autoimprenditorialità.
5.1. Disciplina applicabile.
L’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale stabilisce che alla prestazione
integrativa della durata dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI erogata dal Fondo si applica
la medesima disciplina dettata per l’indennità di mobilità in materia di requisiti, sospensione
per rioccupazione e decadenza.
Il decreto prevede, inoltre, per la prestazione integrativa di durata una specifica ipotesi di
cessazione dell’erogazione nel caso in cui il lavoratore maturi il diritto ad un qualsiasi
trattamento pensionistico: a tal fine, si ritiene che i trattamenti pensionistici incompatibili
siano individuabili in quelli di vecchiaia o di pensione anticipata.
Al riguardo, si precisa che anche alle prestazioni integrative delle durata si applica il regime
dell’opzione con l’assegno o pensione di invalidità, così come disciplinato nelle circolari n. 178
del 9 giugno 1994, in materia di mobilità ordinaria e degli altri trattamenti di disoccupazione, e
n. 138 del 26 ottobre 2011, in materia diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di
Disoccupazione.
Con particolare riferimento alla disciplina delle sospensioni per i beneficiari della prestazione di
mobilità, eventuali periodi di rioccupazione, che intervengono nel corso della percezione della
prestazione integrativa della durata di mobilità, sono disciplinati dall’articolo 8 della legge n.
223 del 1991. Ciò significa che tutte le giornate di lavoro prestato con contratto a tempo
determinato o parziale (determinato/indeterminato) dovranno essere considerate parentesi
neutra ai fini della durata complessiva dell’indennità, nei limiti della durata massima della
stessa. Pertanto, tenendo conto della durata della prestazione in parola, che è di 2 anni, i
lavoratori che svolgano attività a tempo determinato o parziale pari o inferiore ai 2 anni, hanno
diritto a percepire l’indennità per l’intera durata, mentre i periodi eccedenti i 2 anni devono
essere detratti dalla durata.
Alle prestazioni integrative nella durata si applica la medesima disciplina prevista per la
prestazione ordinaria che integrano nella durata con riferimento al regime delle compatibilità e
cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, secondo le disposizioni già
richiamate ai paragrafi 4.1.4. e 4.2.4. in merito alle prestazioni integrative di misura.
Stante il disposto dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto n. 95269/2016, che prevede
l’applicazione alla prestazione integrativa nella durata delle sole regole in materia di
sussistenza dei requisiti, sospensione e decadenza previste per l’indennità di mobilità e di
ASpI/NASpI, non trova applicazione l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo
all’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal citato decreto. Il lavoratore,
quindi, non può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo
complessivo del trattamento integrativo della durata, spettante e non ancora erogato. La
prestazione integrativa continuerà, pertanto, ad essere erogata mensilmente, compatibilmente
al mantenimento dello status di disoccupazione come sopra specificato.
Per la medesima ragione, non trova altresì applicazione la normativa in materia di
agevolazione alle imprese che assumono i lavoratori in mobilità di cui alla L. 223 del 23 luglio
1991.
Parimenti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 46, della legge n.
92 del 2012, sul regime transitorio della durata dell’indennità di mobilità (décalage) e quelle
relative alla progressiva riduzione dell’indennità di ASpI/NASpI in ragione del trascorrere del
tempo della fruizione, per cui l’importo della prestazione integrativa rimane cristallizzato alla
misura originaria senza l’applicazione di alcuna riduzione.
Durante il periodo di percezione della prestazione integrativa nella durata, il Fondo non eroga,
in quanto non previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo
familiare.
5.2. Contribuzione correlata
L’art. 5 del Decreto Interministeriale citato ha stabilito che il Fondo versi alla gestione di
iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata per il periodo di erogazione della
prestazione integrativa della durata.
La contribuzione versata è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la
determinazione della misura.
L’INPS determina il valore della contribuzione correlata con le medesime modalità stabilite per
la prestazione pubblica da integrare.
5.3. Presentazione domanda.
Relativamente alle modalità di presentazione della domanda di accesso, anche per la
prestazione integrativa di durata, si rinvia a quanto previsto nella Circolare n. 132/2016.
A tale proposito si rappresenta ad errata corrige che al punto 6.3 della citata circolare il
riferimento ai dati e requisiti essenziali indicati “al precedente paragrafo 2.1” deve intendersi
sostituito con “al precedente paragrafo 6.2”.
5.4. Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione integrativa della durata è subordinato, oltre all’adozione da
parte del Comitato di una delibera che autorizzi la domanda presentata dall’azienda, anche alla
conclusione del periodo relativo alla prestazione pubblica di riferimento di Mobilità o di
ASpI/NASpI.
La liquidazione della prestazione avviene mensilmente, tramite la procedura DSWeb, con le
modalità previste per il pagamento diretto.
Essendo la prestazione integrativa della durata una prestazione autonoma, non più collegata
con il pagamento della prestazione pubblica di riferimento, qualora il beneficiario scelga come
modalità di pagamento l’accredito su c/c, libretti postali, carte prepagate, dovrà compilare e
inviare all’INPS il modello “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del
reddito”(codice SR163), disponibile dal 15 aprile 2016 nella sezione modulistica del sito
www.inps.it, secondo le modalità indicate nel Messaggio n. 001652 del 14/04/2016.
6. Prestazioni Integrative di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a), il Fondo eroga una prestazione integrativa della misura del
trattamento di CIGS, a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti
sospesa o ridotta.
In quanto accessoria alla prestazione pubblica di riferimento, l’accoglimento della domanda
aziendale al Fondo presuppone la verifica circa l’esistenza del trattamento di Cassa
Integrazione straordinaria del quale si richiede l’integrazione.
Pertanto, presupposto per l’accoglimento della relativa domanda sarà la verifica della
presenza, oltre che del decreto di concessione ministeriale che autorizzi il trattamento di CIGS
per il medesimo periodo richiesto al Fondo, anche del rilascio dell’autorizzazione INPS al
pagamento della prestazione pubblica sottostante.
6.1.Durata della prestazione integrativa su CIGS.
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016, le delibere emesse
dal Comitato Amministratore per prestazioni integrative relative alla CIGS e ai trattamenti
derivanti dai contratti di solidarietà non possono avere durata superiore ai 12 mesi.
Di conseguenza, qualora il periodo autorizzato dal Ministero del Lavoro avesse ad oggetto un
arco temporale maggiore, l’azienda dovrà procedere con distinte domande, ciascuna delle quali
riferita a periodi non superiori a 12 mesi; diversamente, la domanda sarà accolta in maniera
parziale.
6.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso
In riferimento ai termini, alle modalità e alle condizioni di presentazione della domanda di
accesso alle singole prestazioni, si rinvia a quanto previsto nella circolare n. 132/2016.
Si ribadisce, al riguardo, che le domande pervenute all’INPS, entro i termini di decadenza
disposti dal decreto interministeriale n. 95269/2016 (60 giorni successivi alla data di
emanazione del decreto ministeriale di concessione della CIGS), attraverso modalità diverse da
quella telematica, dovranno essere replicate dal datore di lavoro accedendo alla procedura
“Assegno emergenziale/Integrativo”.
6.3. Modalità di pagamento
Una volta deliberata la prestazione integrativa, la procedura effettuerà automaticamente il
pagamento mensile dell’assegno integrativo soltanto dopo che si sia proceduto, per lo stesso
lavoratore, alla liquidazione della prestazione di cassa integrazione, il cui importo è necessario
per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno integrativo. L’art. 5, comma 8,
del decreto n. 95269/2016, stabilisce che le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS
previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai
lavoratori direttamente dall’INPS. Di conseguenza, potranno essere rimborsate alle aziende
soltanto le somme anticipate ai lavoratori, a titolo di prestazione integrativa della CIGS,
scaturenti da accordi stipulati entro il 31/12/2015.
Al riguardo, si chiarisce che saranno oggetto di pagamento diretto anche le prestazioni
integrative di trattamenti di CIGS previsti da accordi sindacali di proroga qualora stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ancorché riferiti ad accordi stipulati prima di tale data.
Restano invariate le modalità di pagamento per le prestazioni già deliberate alla data del 31
dicembre 2015 durante la vigenza del precedente Fondo Speciale del Trasporto Aereo, nonché
quelle deliberate durante il periodo transitorio autorizzato dal Ministero e conclusosi con
l’entrata in vigore del nuovo Fondo di solidarietà e quelle deliberate dal Comitato
mministratore del vigente Fondo di Solidarietà, ma riferite a domande presentate durante la
vigenza del precedente Fondo Speciale.
Infine, con riferimento ai pagamenti anticipati dal datore di lavoro per i quali si richiede il
rimborso, si richiama quanto stabilito dalla circolare n. 198/2016 relativamente ai termini di
decadenza.
6.4. Compatibilità con l’attività di lavoro e cumulabilità del relativo reddito
In quanto accessoria all’integrazione salariale straordinaria, la prestazione integrativa della
CIGS garantita dal Fondo segue le sorti della prestazione principale sottostante nelle ipotesi di
rioccupazione del lavoratore beneficiario, secondo quanto disciplinato dall’Istituto con le
circolari n. 130 del 04 ottobre 2010, nella parte in cui disciplina la compatibilità con l'attività di
lavoro autonomo o subordinato e la cumulabilità del relativo reddito con e integrazioni
salariali, e n. 170 del 13 ottobre 2015, che disciplina la compatibilità e la cumulabilità del
lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.
Si richiama, altresì, quanto previsto dalla già citata circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, nonché
dalla circolare n. 57 del 06 maggio 2014 in materia di validità delle comunicazioni obbligatorie
dei datori di lavoro.
7. Istruzioni Operative
L’istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo
amministrativo riferito all’erogazione di tutte le prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà.
La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione
della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato
amministratore della proposta di deliberazione, fino al pagamento della prestazione.
7.1. Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione della domanda di finanziamento di una delle domande di prestazioni
integrative erogate dal Fondo, la Filiale di Coordinamento di Roma Eur provvederà alla relativa
istruttoria, controllando nello specifico:
il rispetto dei termini di presentazione della domanda, laddove previsti;
la completezza della domanda;
che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo.
la regolarità di tutti i versamenti dovuti all’Istituto, anche procedendo alla verifica di
regolarità contributiva (DURC con esito positivo);
la presenza di eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai lavoratori.
La domanda presentata dalla singola azienda è accolta esclusivamente entro i limiti delle
risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e
degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità.
Al riguardo, si richiama quanto evidenziato al paragrafo 3.2. rispetto all’integrazione dei criteri
di priorità fissati nella delibera n. 100 del 22 novembre 2016, con riferimento alle prestazioni
integrative della durata della mobilità ordinaria e dell’ASpI/NASpI, di cui all’art. 5, comma 1,
lett. b), del decreto interministeriale n. 95269/2016.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la proposta di
delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Generale, che curerà, una volta verificata
la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile, così come determinato nell’istruttoria
territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della
relativa delibera.
Dopo l’approvazione da parte del Comitato, la struttura territoriale dell’INPS comunicherà
all’azienda interessata l’esito della domanda, inviando la deliberazione tramite PEC.
7.2 Delibera di concessione
La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con
conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato
amministratore del fondo.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la
determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento
di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel
termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi,
stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
8. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
L’art. 35, comma 1, del D.Lgs 148/2015, stabilisce che i Fondi hanno obbligo di bilancio in
pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di assicurare il
pareggio di bilancio, il Comitato può proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni, ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza
dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per
il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del
Fondo, nonché il dato degli importi deliberati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli
importi effettivamente fruiti. L’importo deliberato, infatti, sarà sostituito dall’importo
effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione potrà considerarsi conclusa in quanto
completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs 148/15; esaurimento dei beneficiari o delle
ore autorizzate, etc. etc.).
Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione. In
caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva,
dovranno comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate.
Oltre tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo rimborso, stante il termine
decadenziale di cui al all’art. 7, c. 3, del D. lgs. n. 148/2015, come già indicato nella circolare
n. 198 del 14/09/2016, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non
utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.
9. Regime Fiscale
Le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà, in quanto proventi conseguiti in sostituzione di
redditi, costituiscono redditi alla stregua di quelli sostituiti (art. 6, comma 2, del TUIR) e
pertanto sono assoggettate a tassazione come redditi di lavoro dipendente ed alle ritenute di
acconto IRPEF di cui all’art. 23 del DPR 1973 n.600.
Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto già disciplinato dall’Istituto con la circolare n.
102 del 9 luglio 2007, paragrafo 7, e con i messaggi n. 9706 del 29 marzo 2006 e n. 1720 del
17 gennaio 2007.
10.Norme transitorie e finali.
La disciplina prevista dal D.I. n. 95269/2016 si applica alle prestazioni integrative a carico del
Fondo che decorrono dalla data del 1° gennaio 2016.
Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del citato decreto e non ancora decise, si
applicheranno le nuove o le vecchie regole a seconda della data di decorrenza delle
prestazioni: se precedente al 1° gennaio 2016, si applicherà il vecchio regolamento, se
successiva si applicherà il nuovo decreto.
Le prestazioni integrative già deliberate dal precedente Fondo Speciale del Trasporto aereo con
decorrenza successiva al 1° gennaio 2016 potranno essere oggetto di nuova delibera del
nuovo Fondo di Solidarietà (art. 8. D.I. n. 95269/2016), mentre le prestazioni già deliberate
sotto la vigenza del vecchio regolamento e aventi decorrenza precedente al 1° gennaio 2016
restano disciplinate dal vecchio regolamento.
11. Istruzioni contabili
Per le imputazioni contabili inerenti all’erogazione delle prestazioni integrative di cui all’art. 5,
comma 1, lettera a) e b), del D.I. n. 95269/2016, con la modalità di pagamento diretto, si
rinvia a quanto già illustrato in occasione della pubblicazione dei messaggi n. 5131 del 19
dicembre 2016, in materia di erogazione diretta di prestazioni integrative della durata
dell’indennità di mobilità o di AsPi/NASpI di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.I. n.
95269/2016 e n. 432 del 30 gennaio 2017, in materia di erogazione diretta di prestazioni
integrative della misura dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) del citato Decreto
Interministeriale.
Si precisa che le istruzioni contabili connesse con le prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera d),
del D.I. n. 95269/2016 (programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale)
saranno fornite nell’ambito della stessa circolare che definirà le relative istruzioni operative, di
cui è cenno al penultimo capoverso del paragrafo 1.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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Il Fondo di solidarietà del trasporto aereo si applica a lavoratori in mobilità ordinaria, beneficiari di ASpI/NASpI e CIGS, operando secondo criteri di priorità e disponibilità finanziaria. Commercialisti e responsabili HR devono verificare la regolarità contributiva aziendale, il DURC positivo e il rispetto dei termini di presentazione delle domande telematiche. Le prestazioni integrative costituiscono redditi sostitutivi assoggettati a ritenute IRPEF come redditi di lavoro dipendente, richiedendo corretta gestione fiscale e contabile secondo le istruzioni INPS.
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