Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 95/2020

Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)

Pubblicato: 20/08/2020 In vigore dal: 20/08/2020 Documento ufficiale

Quali periodi di studio presso gli Istituti A.F.A.M. sono riscattabili ai fini pensionistici e a quali condizioni?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 95/2020 disciplina il riscatto dei periodi di studio presso gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) ai fini del calcolo della pensione, secondo l'articolo 2 del D.lgs 184/1997. La normativa si applica a due categorie di diplomi: quelli conseguiti dal 2005/2006 in poi (diploma accademico di primo e secondo livello, specializzazione e formazione alla ricerca) e quelli conseguiti secondo l'ordinamento previgente, purché il diploma finale sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2021 e il richiedente possieda un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per i diplomi del previgente ordinamento, il riscatto è ammesso solo se sussistono due condizioni cumulative: il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (non necessariamente antecedente all'iscrizione presso l'A.F.A.M.) e il conseguimento del diploma finale entro il 31 dicembre 2021. La durata massima del riscatto è determinata utilizzando la tabella di equipollenza tra diplomi A.F.A.M. e diplomi accademici, applicando i medesimi criteri previsti per i titoli universitari.

Il periodo riscattabile decorre dalla data di iscrizione presso l'Istituto A.F.A.M. o, se successiva, dalla data di conseguimento della licenza media, fino al conseguimento del diploma finale. Ad esempio, un diploma di pianoforte del previgente ordinamento, equipollente al diploma accademico di secondo livello, consente il riscatto di un massimo di cinque anni (tre del primo livello più due del secondo livello).

La circolare prevede che i principi introdotti si applichino a tutte le domande pendenti e a quelle future, nonché ai ricorsi amministrativi in corso. Le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta dell'interessato nei termini di legge, garantendo così una revisione delle posizioni precedentemente negate sulla base della nuova interpretazione normativa.

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Riferimento normativo

Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/08/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 95 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia a conclusione dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sia al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999. INDICE 1. Premessa 2. Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 3. Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999 1. Premessa La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4). Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n. 508/1999. 2. Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 In attuazione della legge n. 508/1999, il regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha previsto che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master. La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è stata già precisata con messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e con la nota operativa ex Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, che qui si richiamano, e ciò nella prevalente considerazione dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari. Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005). 3. Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999 A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999. Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021. Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1). Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni: 1. possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.; 2. conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012). Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media. A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M. Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge. La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il riscatto ai fini pensionistici secondo l'articolo 2 del D.lgs 184/1997 riguarda i periodi di studio presso A.F.A.M., equiparati ai corsi universitari dalla legge 508/1999, e richiede l'applicazione della tabella di equipollenza del D.M. 331/2019 per determinare la durata massima riscattabile. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza devono verificare il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, la data di conseguimento del titolo A.F.A.M. (entro il 31 dicembre 2021 per l'ordinamento previgente) e applicare i criteri di calcolo dei periodi universitari per il riconoscimento contributivo.

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