Quali sono le aliquote contributive e gli esoneri applicabili ai concedenti di piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 92/2017 disciplina i contributi che i concedenti (proprietari terrieri) devono versare per i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare nel settore agricolo. L'aliquota principale dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è fissata al 19,75% a carico del concedente, cui si aggiunge l'8,84% a carico del concessionario, per un totale del 28,59%. A questi si sommano i contributi INAIL per infortuni sul lavoro (10,125%) e l'addizionale (3,1185%).
Il regime prevede però significativi esoneri: il concedente beneficia dell'esonero totale su assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%) e disoccupazione (0,34%), oltre a un ulteriore esonero di 1 punto percentuale sulla disoccupazione. La retribuzione da considerare per il calcolo è il salario medio provinciale, non quella effettiva. Il versamento avviene in quattro rate tramite modello F24 con scadenze fissate al 17 luglio, 18 settembre, 16 novembre 2017 e 16 gennaio 2018.
Sono inoltre previste agevolazioni territoriali: i terreni in zone montane beneficiano di una riduzione del 75% dei contributi (dovuto solo il 25%), mentre quelli in zone svantaggiate del 68% (dovuto il 32%). I terreni non svantaggiati rimangono al 100% dell'aliquota.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 26/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 92
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari per l’anno 2017.
SOMMARIO: 1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
2. Riduzione degli oneri sociali
3. Riduzione del costo del lavoro
4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2017
5. Salari medi provinciali
6. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2017
7. Modalità di pagamento
8. Tabella aliquote
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2017, continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3
del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali
dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende
agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2017 sono così fissate:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
Concedente Concessionario Totale
19,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 28,59%
2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
(Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari,
gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%
3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto
percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9
marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il
nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive
della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per
il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da
sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00%
4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a
quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle
misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
5) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha
autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori
diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare
applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990,
pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
6) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2017
L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto
2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3
dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2017 continuano ad essere così
quantificate:
TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati -- 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
7) Modalità di pagamento.
L’importo dei contributi sarà versato, in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi
Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola
colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera
contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai
servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Rapporti di
lavoro PC/CF’.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017
e il 16 gennaio 2018.
8) Tabella aliquote contributive
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i
piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
IL Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 92/2017 è il riferimento normativo per aliquote contributive, gestione agricola, piccoli coloni e compartecipanti familiari nel settore agricolo. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per esoneri contributivi, salari medi provinciali, contributi INAIL e agevolazioni per zone tariffarie montane e svantaggiate.
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