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Circolare INPS 9/2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022

Pubblicato: 19/01/2022 In vigore dal: 19/01/2022 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di reddito familiare per la cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione nel 2022, e a chi si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 9/2022 aggiorna i limiti di reddito familiare annuale che determinano la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione a partire dal 1° gennaio 2022. Questi limiti si applicano esclusivamente ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. I limiti sono rivalutati annualmente secondo il tasso d'inflazione programmato (0,5% per il 2021) e variano in base alla composizione del nucleo familiare, con incrementi percentuali specifici per situazioni particolari come vedovanza, divorzio, separazione legale o presenza di persone totalmente inabili nel nucleo. La circolare fornisce quattro tabelle distinte: la prima per la generalità dei soggetti, la seconda con incremento del 10% per vedovi/e, divorziati/e, separati/e legalmente, abbandonati/e, celibi o nubili, la terza con incremento del 50% per nuclei con persone totalmente inabili, e la quarta con incremento del 60% per chi cumula entrambe le condizioni. Quando il reddito familiare annuale supera i limiti indicati, cessa la corresponsione del trattamento di famiglia, ma questa cessazione non comporta la perdita di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico.

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Riferimento normativo

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 20/01/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 9 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2022 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. INDICE 1. Premessa 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2022 1. Premessa Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2021 è stata pari allo 0,5%. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2022 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa. Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2022 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2022 e per l'intero anno nell'importo mensile di 523,83 euro (cfr. la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021). In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2022: 737,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato; 1.291,02 euro per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Istituti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2022 Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4 Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione carico e relativi equiparati Euro Euro 1 persona (*) 10.084,78 - 2 persone 16.734,55 20.041,42 3 persone 21.517,46 25.765,19 4 persone 25.697,22 30.773,91 5 persone 29.880,49 35.782,70 6 persone 33.864,14 40.554,33 7 o più persone 37.847,06 45.325,18 (*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2022 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 10 per cento) (+ 10 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 11.093,26 - 2 persone 18.408,01 22.045,56 3 persone 23.669,21 28.341,71 4 persone 28.266,94 33.851,30 5 persone 32.868,54 39.360,97 6 persone 37.250,55 44.609,76 7 o più persone 41.631,77 49.857,70 (*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2022 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 50 per cento) (+ 50 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 15.127,17 - 2 persone 25.101,83 30.062,13 3 persone 32.276,19 38.647,79 4 persone 38.545,83 46.160,87 5 persone 44.820,74 53.674,05 6 persone 50.796,21 60.831,50 7 o più persone 56.770,59 67.987,77 (*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2022 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 60 per cento) (+60 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 16.135,65 - 2 persone 26.775,28 32.066,27 3 persone 34.427,94 41.224,30 4 persone 41.115,55 49.238,26 5 persone 47.808,78 57.252,32 6 persone 54.182,62 64.886,93 7 o più persone 60.555,30 72.520,29 (*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

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La Circolare INPS 9/2022 disciplina gli assegni familiari, le quote di maggiorazione di pensione, i limiti di reddito familiare e la perequazione automatica delle pensioni per lavoratori autonomi e pensionati delle Gestioni speciali. Consulenti del lavoro e patronati devono applicare le tabelle di rivalutazione del reddito familiare, considerando le maggiorazioni percentuali per vedovanza, divorzio, separazione legale e inabilità totale, nonché il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fissato a 523,83 euro mensili.

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