Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 89/2018

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)

Pubblicato: 31/07/2018 In vigore dal: 31/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al prepensionamento dei lavoratori poligrafici del settore editoriale secondo la Circolare INPS 89/2018?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 89/2018 disciplina un regime speciale di prepensionamento riservato ai lavoratori dipendenti del settore editoriale e stampa periodici. Si applica esclusivamente ai dipendenti di aziende che hanno cessato l'attività (anche in fallimento) e per le quali è stata accertata crisi aziendale secondo la legge 416/1981, collocati in cassa integrazione straordinaria tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015. I beneficiari devono aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 32 anni e 3 mesi (o 32 anni e 7 mesi a seconda del periodo) durante il godimento della CIGS, aumentabile fino a 35 anni massimo. Il beneficio non spetta a chi ha ripreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato, ma è compatibile con la mobilità o il lavoro a tempo determinato. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (2 marzo 2018), e il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o alla risoluzione del rapporto di lavoro, se successiva. Le prestazioni sono erogate nel limite di 3 milioni di euro annui per gli anni 2018-2022, con priorità secondo l'ordine di sottoscrizione dell'accordo di procedura.

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Riferimento normativo

Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 01/08/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 89 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. INDICE 1. Premessa 2. Destinatari della norma 3. Gestione delle domande di prepensionamento 4. Monitoraggio delle domande di prepensionamento 5. Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato 1. Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’articolo 1, comma 154, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici (allegato n. 1). In particolare, il citato comma 154 prevede che “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente”. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze con nota prot. n. 5336 del 17 aprile 2018, con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della norma in argomento. 2. Destinatari della norma Le disposizioni di cui al citato comma 154 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 3985 del 9 febbraio 2018, ha trasmesso all’INPS l’elenco delle predette imprese corredato dagli accordi sottoscritti nel periodo riguardato dalla norma. Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio in esame non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella summenzionata nota, in ordine ai requisiti, vigenti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157 del 2013, prescritti per l’accesso al prepensionamento ai sensi del citato comma 154, si chiarisce che per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori di cui al presente punto abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS), aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni. 3. Gestione delle domande di prepensionamento Con messaggio n. 722 del 16 febbraio 2018 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle domande di prepensionamento entro il 2 marzo 2018. Con successiva comunicazione sarà trasmesso alle Strutture territoriali dell’Istituto l’elenco delle imprese interessate dalla norma in esame con l’indicazione del numero del decreto ministeriale, della data di sottoscrizione del relativo accordo di procedura e del codice associato all’accordo. Le Strutture territoriali, per l’istruttoria delle domande in argomento, dovranno verificare le seguenti condizioni: - l’impresa che ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria il lavoratore sia ricompresa nell’apposito elenco; - il lavoratore sia stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria in base al decreto di autorizzazione emanato in forza di un accordo sottoscritto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015; - il lavoratore abbia maturato i requisiti previsti per il prepensionamento di cui al paragrafo 2; - il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Nel caso in cui sia accertato il diritto al prepensionamento, prima di procedere alla liquidazione le Strutture territoriali dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it l’esito dell’istruttoria, nonché gli elementi necessari alla quantificazione dell’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 154 (importo del trattamento pensionistico e relativa decorrenza, data di perfezionamento del requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3 del D.P.R. n. 157/2013, adeguato alla speranza di vita per effetto dei decreti ministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014). 4. Monitoraggio delle domande di prepensionamento Le domande di prepensionamento possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, non saranno prese in esame ulteriori domande di prepensionamento. Per la valutazione del raggiungimento del predetto limite di spesa si procederà a calcolare il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto al perfezionamento, proiettando la contribuzione, del requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 157/2013, adeguato agli incrementi della speranza di vita. Le Strutture territoriali, in seguito alla trasmissione - tramite la casella di posta elettronica sopra indicata - dell’esito dell’attività di monitoraggio, invieranno all’interessato, al ricorrere della circostanza prevista, i seguenti provvedimenti: a) il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, qualora sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti e la sussistenza delle previste condizioni e della relativa copertura finanziaria; b) una comunicazione di accertamento positivo dei requisiti e della relativa copertura finanziaria, con l’avviso che il conseguimento del trattamento pensionistico è subordinato alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato; c) il provvedimento di reiezione della domanda di prepensionamento, qualora non sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti o la sussistenza delle previste condizioni o della relativa copertura finanziaria. 5. Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato Il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, se successivo a quello di presentazione della domanda. Il trattamento in argomento non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Le indennità di mobilità eventualmente erogate nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico devono essere recuperate. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il prepensionamento editoriale si basa sulla legge 205/2017 e richiama i requisiti vigenti prima del DPR 157/2013, applicando disposizioni speciali per crisi aziendale secondo la legge 416/1981. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'anzianità contributiva, la causale di crisi accertata dal Ministero del Lavoro, la posizione di CIGS straordinaria e l'assenza di rioccupazione a tempo indeterminato. Il monitoraggio delle domande avviene secondo ordine cronologico di sottoscrizione dell'accordo di procedura, con limite di spesa annuale e recupero delle indennità di mobilità successive alla decorrenza pensionistica.

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