Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 88/2019

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito. Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: chiarimenti

Pubblicato: 11/06/2019 In vigore dal: 11/06/2019 Documento ufficiale

Cosa succede alla NASpI quando un lavoratore disoccupato raggiunge i requisiti per la pensione quota 100?

Spiegato da FiscoAI
Quando un lavoratore che sta percependo l'indennità di disoccupazione NASpI perfeziona i requisiti per accedere alla pensione quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi nel periodo 2019-2021), decade automaticamente dalla NASpI. La decadenza opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico, non dalla data di perfezionamento dei requisiti. Questo significa che se il lavoratore presenta domanda di pensione quota 100, non potrà più ricevere la NASpI da quel momento in poi. Tuttavia, se il lavoratore perfeziona i requisiti per la quota 100 ma sceglie di non richiederla, può continuare a percepire la NASpI normalmente, poiché la legge gli consente di rinunciare a questa facoltà. Le domande di NASpI presentate per periodi che coinciderebbero con la decorrenza della pensione quota 100 verranno direttamente respinte.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito. Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 12/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 88 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito. Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: chiarimenti SOMMARIO: Con la presente circolare si chiariscono i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni. Si forniscono, inoltre, chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità. INDICE 1. Premessa 2. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100 3. Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione quota 100 3.1. Decadenza dalla indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 100 4. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata 5. Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” 6. Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in favore dei lavoratori c.d. precoci 7. Indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità 1. Premessa [1] Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha introdotto nuove regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti, nonché una nuova tipologia di pensione anticipata, denominata “pensione quota 100”, per coloro che perfezionano specifici requisiti anagrafici e contributivi nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 sono state fornite le istruzioni in merito all’applicazione delle predette disposizioni. Con la presente circolare, i cui indirizzi sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni, e si forniscono chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità. 2. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100 L’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100. Il citato decreto-legge prevede altresì il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l’impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L’articolo 11 del richiamato decreto legislativo, infatti, prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con particolare riguardo al riconoscimento e al mantenimento della NASpI, con l’innovato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 4/2019. In relazione a quanto precede, si forniscono le indicazioni che seguono. Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100.Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione. Soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100 In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L’applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100. 3. Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione quota 100 3.1 Decadenza dalla indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 100 L’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prevede l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Anche detta norma, va armonizzata con i criteri sopra illustrati. Conseguentemente, coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, non accedono al trattamento di pensione quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga. Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento. In analogia a quanto già precisato con riferimento alla NASpI, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione quota 100. Le medesime indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015. 4. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata L’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, sostituendo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra). In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico. 5. Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” L’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019 dispone che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs 30 aprile 1997, n. 180, trascorsi: dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. In merito alla fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare n. 142/2015, paragrafo 11. Conseguentemente, è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico. 6. Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in favore dei lavoratori c.d. precoci L'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha ridotto il requisito per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, che si trovino nelle particolari condizioni fissate dalla norma[2]. L’articolo 17 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che i lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti[3]. Tenuto conto delle particolari modalità procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio, si precisa quanto segue in relazione all’ipotesi di decadenza dalla NASpI. Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato. Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Resta fermo che l’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI. 7. Indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità Come già illustrato, l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Con la circolare n. 138/2011 sono state fornite le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale ed è stato inoltre precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. In tale contesto, si chiarisce in quali termini opera la disciplina della decadenza dalla NASpI ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015. La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata[4]. Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, è stato pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (29/1/2019). [2] Cfr. le circolari n. 99/2017, n. 33/2018 e il messaggio n. 1481/2018. [3] Cfr. la circolare n. 11/2019, par. 4 [4] Cfr. la circolare n. 134/2004.

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