Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 87/2024

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115

Pubblicato: 31/07/2024 In vigore dal: 31/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dal decreto-legge 69/2023 in materia di cumulo dei periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 69/2023, convertito dalla legge 103/2023, ha esteso la possibilità di cumulare i periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali anche per il conseguimento della pensione anticipata, oltre alle prestazioni già previste (vecchiaia, invalidità e superstiti). Questa facoltà riguarda i cittadini dell'Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'UE o della Confederazione svizzera presso organizzazioni internazionali. Il cumulo può essere richiesto presso una o più gestioni previdenziali italiane (fondo lavoratori dipendenti, gestioni autonomi, gestione separata, gestioni sostitutive ed esclusive, regimi professionisti), a condizione che la durata totale dei periodi assicurativi italiani sia almeno di 52 settimane e che i periodi non si sovrappongano. La decorrenza della pensione anticipata riconosciuta con cumulo non può essere antecedente al 1° luglio 2023, data dalla quale la norma produce effetti operativi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 01/08/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 87 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito applicativo dell’articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata. INDICE 1. 1. Premessa 2. 2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata 1. Premessa Con le circolari n. 71 dell’11 aprile 2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali prevista dall’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali: - fondo pensioni lavoratori dipendenti; - gestioni speciali dei lavoratori autonomi; - gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; - gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; - regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 18, detto cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha modificato il citato comma 2 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame. 2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata Per effetto della modifica introdotta dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 103/2023, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 115/2015, richiamate in premessa, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale. Ne discende che la facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione. La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 71/2017). Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che: “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo”. Conseguentemente,la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023. Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento. Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rinvia alle istruzioni fornite con le citate circolari n. 71/2017 e n. 50/2022. Con riferimento alla quantificazione degli oneri, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge in esame prevede il monitoraggio delle domande di pensione, la cui modalità attuativa è disciplinata nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015. Il Direttore generale vicario Antonio Pone

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 87/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La circolare INPS 87/2024 disciplina il cumulo dei periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali secondo l'articolo 18 della legge 115/2015, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 69/2023. I professionisti che assistono lavoratori con esperienze presso enti internazionali devono considerare la totalizzazione dei contributi, la decorrenza della prestazione pensionistica, i requisiti di anzianità contributiva e le modalità di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo presso le gestioni INPS competenti.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →