Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 87/2023

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative

Pubblicato: 16/10/2023 In vigore dal: 16/10/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla Circolare INPS 87/2023 per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento nel Fondo di solidarietà per il trasporto aereo?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 87/2023 introduce importanti chiarimenti operativi per la gestione delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. La principale novità riguarda il passaggio da un criterio rigido a uno "mobile" nella determinazione dei dodici mesi di riferimento per il calcolo della retribuzione lorda: se nei dodici mesi precedenti la domanda risultano mensilità non lavorate (per malattia, maternità, CIGS a zero ore, etc.), è possibile retrocedere nel tempo fino a trovare dodici mensilità effettivamente retribuite, garantendo così equità di trattamento tra i lavoratori. Questa modifica si applica a tutte le domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare, mentre per le domande precedenti rimangono valide le indicazioni della Circolare 132/2016. La circolare riguarda i datori di lavoro del settore aereo e aeroportuale che richiedono prestazioni integrative, nonché i lavoratori dipendenti interessati, e prevede anche semplificazioni nella compilazione delle domande: a partire dal 1° aprile 2023, i datori di lavoro non devono più indicare in domanda la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e altri dati, poiché questi saranno desunti dai flussi Uniemens già trasmessi. Aspetto rilevante è che le mensilità non interamente lavorate nei flussi Uniemens devono essere esposte con valore zero, e in caso di denunce riferite a porzioni di mese, la retribuzione va calcolata proporzionalmente ai giorni effettivi.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 17/10/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 87 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Chiarimenti in merito all’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle indicazioni operative illustrate con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022. INDICE 1. Premessa 2. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento 3. Precisazioni sulla compilazione dei flussi Uniemens 4. Semplificazioni apportate al contenuto della domanda di accesso alla prestazione integrativa 1. Premessa Con la circolare n. 61 del 24 maggio 2022 sono state fornite indicazioni operative relative al nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (di seguito, Fondo). Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo. 2. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento La circolare n. 132 del 14 luglio 2016, nel recepire l’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, in materia di calcolo della prestazione integrativa, ha chiarito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media. La circolare n. 61/2022 ha ulteriormente precisato, tramite l’apposito allegato tecnico, quali sono le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione. A decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022 di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato di avere efficacia le istruzioni fornite con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, che, al fine di mitigare gli effetti della crisi del settore provocata dallo stesso stato di emergenza, ha previsto la neutralizzazione del periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Dal 1° aprile 2023, dunque, sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, che individua nei dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Alla luce dei recenti indirizzi ministeriali in tema di determinazione della retribuzione lorda di riferimento, di seguito si forniscono indicazioni più puntuali sulle modalità di individuazione delle dodici mensilità utili. L’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha, infatti, evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità - posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 - di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio. In particolare, si fa riferimento a tutti i casi in cui il lavoratore, nei dodici mesi precedenti la domanda, o anche solo in alcuni di essi, non abbia prestato la propria attività lavorativa a causa di eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia). L’esigenza di garantire un’equità di trattamento verso la platea dei lavoratori interessati, impone, dunque, di abbandonare la rigidità dell’attuale modello di calcolo e di utilizzare un meccanismo improntato a una maggiore flessibilità. In tale prospettiva, si chiarisce che, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili. Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti. Qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”. Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore. 3. Precisazioni sulla compilazione dei flussi Uniemens A decorrere dal mese di competenza giugno 2022 è sorto l’obbligo per i datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, di esposizione in Uniemens della retribuzione mensile di riferimento utile al calcolo della prestazione integrativa erogata dal Fondo (cfr. la circolare n. 61/2022). Con il successivo messaggio n. 2988 del 27 luglio 2022, l’obbligo è stato posticipato al mese di competenza di ottobre 2022. Ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022. In particolare, si precisa che nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, utilizzato per la denuncia della retribuzione mensile, le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero. In presenza di denunce Uniemens individuali riferite a porzioni di mese, la retribuzione non andrà calcolata in rapporto all’intero mese, ma al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. Ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, si ricorda che le voci retributive per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento rimangono nella esclusiva disponibilità del datore di lavoro, che ne cura il trattamento, attestandone, attraverso l’esposizione in Uniemens della retribuzione mensile lorda, la veridicità e la piena conformità ai criteri di calcolo previsti e illustrati nella citata circolare n. 61/2022. 4. Semplificazioni apportate al contenuto della domanda di accesso alla prestazione integrativa La circolare n. 61/2022 ha previsto che, in riferimento a tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate dal 1° giugno 2022, riferite a eventi decorrenti dalla medesima data, i datori di lavoro non siano più obbligati all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento della prestazione. Al fine di dare piena operatività al nuovo processo illustrato nella circolare n. 61/2022, a decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. Si precisa, inoltre, che le suddette semplificazioni riguarderanno le domande di accesso a tutte le prestazioni integrative erogabili dal Fondo, a eccezione di quelle integrative della mobilità, essendo stata quest’ultima abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale". Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La Circolare 87/2023 è il riferimento normativo per chi gestisce il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e deve calcolare prestazioni integrative, cassa integrazione guadagni straordinaria e trattamenti di integrazione salariale. Consulenti del lavoro e responsabili HR devono conoscere i criteri di sterilizzazione dei periodi di mancata prestazione, il periodo mobile di riferimento, la compilazione dei flussi Uniemens con il codice autorizzazione "4P" e le modalità di trasmissione delle domande attraverso la piattaforma INPS per aziende e intermediari.

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