Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 86/2019

Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico

Pubblicato: 10/06/2019 In vigore dal: 10/06/2019 Documento ufficiale

Quali sono le nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato A1 (documento portatile) secondo la Circolare INPS 86/2019?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 86/2019 introduce un nuovo sistema telematico per la presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1), che certifica quale legislazione di sicurezza sociale si applica a un lavoratore che svolge attività in più Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera. A partire dal 1° settembre 2019, i datori di lavoro e gli intermediari previdenziali devono presentare le domande esclusivamente tramite il canale telematico, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)" dal sito www.inps.it e selezionando il modulo "Distacchi". La procedura telematica riguarda specificamente tre tipologie di richiesta: lavoratori marittimi, lavoratori subordinati distaccati e accordi in deroga per distacco di lavoratori dipendenti, mentre altre fattispecie (lavoratori autonomi, dipendenti pubblici, personale di volo) rimangono escluse dalla telematizzazione in attesa di completamento del processo. Una volta accolta la domanda, il sistema genera automaticamente il certificato A1 in formato PDF, firmato mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa, e lo trasmette al richiedente via PEC o email, con possibilità di ritiro presso la struttura territoriale INPS competente se richiesto dall'istituzione estera.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 11/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 86 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico SOMMARIO: Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione. Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Modalità di presentazione on-line delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) 3.1. Presentazione della domanda, tramite il servizio web, da parte del datore di lavoro o degli intermediari previdenziali 4. Emissione della certificazione A1 5. Tipologie di richieste escluse dalla presentazione attraverso il canale telematico 1. Premessa Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria. La normativa comunitaria si applica: agli Stati membri dell’Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia; agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE; alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE. Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 sono stati predisposti specifici modelli di richiesta del predetto certificato, la cui pubblicazione sul sito dell’Istituto è stata resa nota con il messaggio n. 218 del 20/01/2016. In particolare, sono state fornite le indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste che, a seconda della tipologia di lavoratore, possono essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, PEC, raccomandata A/R o presentate direttamente allo sportello. Allo scopo di agevolare l’utenza (datori di lavoro e lavoratori) nella presentazione delle predette richieste, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione della certificazione in oggetto. Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle richieste di rilascio del documento portatile A1. 2. Destinatari La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le seguenti tipologie di richiesta: Lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004); Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004); Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004). Per le richieste di rilascio del documento portatile A1, espressamente elencate al punto 5 della presente circolare, per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso. 3. Modalità di presentazione on-line delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) A decorrere dal 1 settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile A1, per le quali è prevista la presentazione da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali, devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica. L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso: dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex- DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE). Si precisa che, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico. Si forniscono di seguito le informazioni di dettaglio inerenti la modalità di presentazione delle domande. 3.1 Presentazione della domanda, tramite il servizio web, da parte del datore di lavoro o degli intermediari previdenziali Per la presentazione della domanda, come precisato sopra, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”. Una volta effettuata l’autenticazione, il sistema propone l’elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo “Distacchi” verrà richiesto l’inserimento della matricola INPS del datore di lavoro. All’inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, propone la home page del modulo “Distacchi”. Nella home page del modulo telematico “Distacchi” l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1. Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte. Nel manuale utente presente nel servizio web sono riportate in dettaglio le funzionalità dell’applicativo. 4. Emissione della certificazione A1 Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell’applicazione. Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail. Qualora su richiesta dell’Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza. 5. Tipologie di richieste escluse dalla presentazione attraverso il canale telematico Per le tipologie di richieste per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso. Nello specifico sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni. Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004); Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004); Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004); Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004); Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004); Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004); Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004); Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004): a. Accordo in deroga generico; b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo; Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004). Con riferimento all’ultima fattispecie sopra elencata, si precisa che la stessa è stata recentemente introdotta dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha ritenuto opportuno modificare il documento portatile A1 al fine di consentire il rilascio delle certificazioni anche per tali situazioni. In questi casi, presupposto per l’emissione della certificazione A1 è la sussistenza di una situazione transfrontaliera nella quale la persona, al di fuori della fattispecie di distacco o di esercizio di attività di lavoro in più Stati, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell’Unione europea. In particolare, la fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui un lavoratore frontaliero svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (ad esempio, Italia) e risieda in un altro Stato comunitario (ad esempio, Austria). In tale situazione il lavoratore per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza (ad esempio, nello Stato di residenza tutti i residenti sono tenuti per legge ad essere assicurati per la malattia) potrà richiedere, ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio del modello A1 all’Istituzione dello Stato in cui esercita l’attività lavorativa. In questo caso il documento portatile A1 certificherà che tale lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività lavorativa. Per quanto concerne l’Istituto, la certificazione dovrà, pertanto, essere rilasciata solo nel caso in cui il lavoratore sia assicurato in Italia in base al principio di territorialità e risieda in un altro Stato che applica la normativa comunitaria. La richiesta del documento portatile A1 potrà essere presentata alla Struttura territoriale INPS del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa se si tratta di lavoratore subordinato o a quella presso cui è iscritto il lavoratore nel caso di esercizio di attività lavorativa autonoma. Il modulo di domanda, in corso di definizione, sarà prossimamente disponibile on line sul sito dell’Istituto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 86/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 86/2019 è il riferimento normativo per chi gestisce distacchi transnazionali di lavoratori e necessita del certificato A1 secondo il Regolamento (CE) n. 883/2004 sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale. Datori di lavoro, consulenti del lavoro e intermediari previdenziali la consultano per comprendere le procedure di telematizzazione, i requisiti per lavoratori marittimi, distaccati e in deroga, nonché le modalità di emissione della certificazione per garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia di contributi e prestazioni sociali.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →