Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017.
Quali sono i principali requisiti di accesso al Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) secondo il Decreto del 16 marzo 2017 e come si articola la valutazione multidimensionale del bisogno?
Spiegato da FiscoAI
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva è una misura di contrasto alla povertà gestita dall'INPS che eroga un sussidio economico attraverso carta di pagamento elettronica alle famiglie in condizioni economiche disagiate. La misura si rivolge a nuclei familiari che presentino almeno un minore, un figlio disabile o una donna in gravidanza accertata, e richiede un ISEE non superiore a 3.000 euro. Il beneficio ha durata massima di 12 mesi ed è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali comunali in rete con i servizi per l'impiego.
L'accesso è subordinato al superamento di una valutazione multidimensionale del bisogno che assegna un punteggio minimo di 25 punti, calcolato considerando carichi familiari (numero e età dei figli, genitore solo, disabilità, non autosufficienza), condizione economica (basata sul valore ISEE) e condizione lavorativa (disoccupazione dichiarata). Sono esclusi dal beneficio i nuclei in cui componenti percepiscono trattamenti superiori a 600 euro mensili (900 euro se presente persona non autosufficiente), coloro che beneficiano di NASpI, ASDI o altre prestazioni di disoccupazione, e chi possiede autoveicoli di recente immatricolazione o cilindrata elevata, salvo agevolazioni per disabili.
Il Decreto 2017 ha ampliato la platea dei beneficiari riducendo il punteggio minimo da 45 a 25 punti, elevando il limite dei trattamenti economici a 900 euro per nuclei con persone non autosufficienti, esentando dalla dichiarazione di disoccupazione le persone non autosufficienti e gli studenti, e introducendo un incremento di 80 euro mensili per nuclei monoparentali con figli minori. Le domande precedentemente respinte per mancato rispetto dei criteri modificati possono essere rielaborate d'ufficio dall'INPS con verifica al 30 aprile 2017.
Dopo il primo accreditamento bimestrale, il beneficiario deve sottoscrivere il progetto personalizzato entro la fine del bimestre successivo alla presentazione della domanda. Durante l'erogazione, il nucleo deve comunicare all'INPS tramite modello SIA-com ogni variazione della situazione lavorativa e reddituale entro 30 giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio. Una nuova domanda può essere presentata solo dopo almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito o dalla revoca.
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Riferimento normativo
Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 12/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 86
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto del 16 marzo del 2017,
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017.
SOMMARIO: la presente circolare fornisce indicazioni in merito alle modifiche intervenute
in materia di Sostegno all’Inclusione attiva (SIA), a seguito dell’entrata in
vigore del Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29
aprile 2017.
In allegato alla presente circolare sono pubblicati il nuovo modello di
domanda ed il modello SIA – com.
Premessa.
Con circolare n. 133 del 19 luglio 2016, e con i successivi messaggi nn. 3275 del 2 agosto
2016, 3322 del 5 agosto 2016 e 3451 del 30 agosto 2016, sono state fornite le indicazioni
operative per l’attuazione del decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 luglio 2016, rubricato “avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il
territorio nazionale”.
Il predetto decreto (da ora, Decreto 2016) è stato, successivamente, oggetto di modifiche ed
integrazioni, contenute nel decreto del 16 marzo del 2017 (da ora, Decreto 2017), emanato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017
(all.1).
La nuova normativa è entrata in vigore il 30 aprile 2017.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alle modifiche intervenute
sulla disciplina del SIA.
1. Trasmissione dei flussi informativi.
Il Decreto 2017 amplia il novero delle amministrazioni deputate alla trasmissione delle
domande e dei flussi informativi.
Infatti, la lettera b) dell’articolo 2, comma 1, prevede che “gli ambiti territoriali, in caso di
gestione associata, attivino i flussi informativi nei confronti dell’INPS”, ciò modificando
l’articolo 3, comma 3, del Decreto 2016, che consentiva tale adempimento ai soli Comuni.
Specularmente, il nuovo decreto individua, alla lettera l) dell’articolo 2, primo comma, gli
ambiti come destinatari delle comunicazioni effettuate dall’INPS, in qualità di Soggetto
Attuatore, relativamente all’elenco dei nuclei familiari destinatari della misura, innovando in
tal senso l’articolo 8, comma 1, del Decreto 2016.
2. Modifiche dei requisiti di accesso.
Il Decreto 2017 amplia la platea dei potenziali beneficiari del SIA, modificando alcune
previsioni del Decreto 2016.
In primo luogo, la lettera c) dell’articolo 2, comma 1, della novella del 2017 integra la
previsione di cui all’originario articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii), prevedendo che in caso
di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti
economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a
900 euro mensili.
Di seguito, la lettera d) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova il requisito di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto iv), prevedendo che non osti alla concessione della
misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente.
La successiva lettera e) dell’articolo 2, comma 1 del Decreto 2017 modifica l’articolo 4, comma
3, lettera c) del Decreto 2016, stabilendo cheil punteggio minimo che deve scaturire dalla
valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti.
Infine, la norma di cui alla lettera f) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova
l’articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del decreto 2016, esonerando dall’obbligo di
dichiarare lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del
14 settembre 2015, , le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.
Di tale modifica si è dato atto nel quadro G del nuovo modulo di domanda, allegato alla
presente circolare ( all.2).
3. Modifiche relative all’importo della misura.
In relazione all’importo del beneficio, il Decreto 2017, alla lettera g) dell’articolo 2, comma 1,
che integra l’articolo 5, comma 1 del Decreto 2016, prevede che “ai nuclei familiari composti
esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante
nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro”.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2017, tale incremento è riconosciuto anche ai
beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, per l’intera
annualità del beneficio.
4. Durata del beneficio.
L’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto 2017 completa la formulazione dell’articolo 5,
comma 2, del Decreto 2016, che prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mesi.
In virtù del proseguimento della sperimentazione, infatti, il correttivo stabilisce che una nuova
domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo
beneficio percepito.
La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente
che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.
5. Sottoscrizione del progetto personalizzato.
L’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto 2017 modifica il testo dell’articolo 6, comma 1, del
Decreto 2016. Nel dettaglio, si prevede che la sottoscrizione del progetto personalizzato di
presa in carico avvenga, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro
la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60
giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre.
6. Gestione delle domande respinte in applicazione dei criteri del Decreto 2016.
L’articolo 6, comma 2, del Decreto 2017 contiene una norma transitoria relativa a coloro che si
sono visti respingere, prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto, la domanda di SIA, in
virtù del mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti oggetto di modifica da parte della
novella del 2017.
Pertanto, l’Istituto provvederà a rielaborare d’ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017
in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state
rigettate esclusivamente per effetto dell’applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto
2017 (si veda il paragrafo 2 della presente circolare).
Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti sono invitati a non far
ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra
descritta.
7. Nuovo modello di domanda e adeguamento procedurale.
In virtù del mutato quadro normativo, e di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, si è provveduto ad aggiornare il modulo di domanda per il SIA, (all.2).
Con successivo messaggio verranno comunicate le modifiche procedurali, volte ad adeguare al
Decreto 2017 l’istruttoria e la gestione delle domande nuove e di quelle in corso.
8. Modello SIA –com.
Si comunica che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata data
attuazione alla norma di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016.
Tale norma prevede che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere
comunicate all’INPS tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei
componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di
validità alla data di presentazione della domanda per il SIA.
A tal fine, dovrà essere utilizzato l’allegato modello SIA-com (allegato 3), che dovrà essere
compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo
previsto.
Il SIA –com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto.
Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora
uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia,
stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda.
La comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA – com, verrà
utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di
bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 marzo 2017
Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il
comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di
cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi
alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di
una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine
di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art.
81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di
popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto
alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito
di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole
Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui
i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto
personalizzato di presa in carico; la decorrenza della
sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i
flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata
la sperimentazione;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in
particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei
limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro
per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del
Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, a valere sulla
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi
2007/2013, nonche' alla rimodulazione delle risorse del medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di azione
coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al
precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in
maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario
della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore
complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in
condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) che, al primo
periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e
seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti
di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250
milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione
all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma
29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto
delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione
avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e
4, del decreto-legge n. 76 del 2013;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al
sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva
estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,
intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per
l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di
poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale;
Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) che prevede che il
Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del
2008, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio
2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di
disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che
abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre
2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione
economica di bisogno;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di
applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi,
ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il
sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI e' erogato mensilmente
per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento
dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al
periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi
familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la
ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione
possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo
i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI
e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto
dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in
termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad
iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate
proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalita' attuative ivi
specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si
provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015
e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse
attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di
assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il
monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet;
Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del
2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento
dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di
cui alla legge n. 183 del 2014;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di euro
per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170
milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 16,
comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della
prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della
prestazione ASDI; le modalita' per la prosecuzione sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non
puo' essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e
comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio
precedente il medesimo termine;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21,
commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei
meccanismi di condizionalita' e le sanzioni da applicarsi anche con
riferimento all'ASDI;
Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di
disoccupazione (ASDI);
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016) che, al comma 386, istituisce
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di
garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono
assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387,
individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste,
in particolare, alla lettera b), l'ulteriore incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di
euro;
Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386,
istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono
assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387,
lettera a), individua come priorita' del citato Piano, per l'anno
2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del
decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di
cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei
familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili,
tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal
fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art.
81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse
gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della
legge n. 147 del 2013;
Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di
disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera a),
della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il
territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;
Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del
Sostegno per l'inclusione attiva;
Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche
all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita';
Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238,
dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'art. 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239,
stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili
nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di
accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1,
comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al
fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste
dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di
disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte
delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in
particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art.
1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura
dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del
finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce
deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione
del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della
sperimentazione dell'ASDI;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art.
60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata «sostegno per
l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147
del 2013;
b) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008;
d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto
legislativo n. 22 del 2015;
e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Art. 2
SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016
1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme
previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori,
permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di
contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche
mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione
dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale,
della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura
nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e
i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica
degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia
autonoma.»;
b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano
flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero
gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano
flussi informativi»;
c) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole:
«deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti:
«, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»;
d) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»;
e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale
a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»;
f) all'art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le
persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli
studenti.»;
g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante
nella DSU, e' attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80
euro.»;
h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«, superati i quali il sostegno non potra' essere richiesto se non
trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In
caso di revoca del beneficio, e' necessario che intercorra un
medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale
nuova richiesta.»;
i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del
primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del
bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»;
l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica
per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle
seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai
comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione
associata, l'elenco».
Art. 3
Risorse finalizzate a definire nuovi criteri
di accesso per il SIA
1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di
accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono
individuate nelle seguenti:
a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del
2015 a valere sul Fondo poverta', come rideterminate per effetto di
quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro;
b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del
2015 nella misura di 30 milioni di euro;
c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del
2016, pari a 150 milioni di euro;
d) le risorse, non gia' finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma
1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che,
sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio
2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta
Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216,
terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30
milioni di euro;
e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano
gia' state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5,
del medesimo decreto 26 maggio 2016.
Art. 4
ASDI
1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui
all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI
prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le modalita'
di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei
lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima,
come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI
1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono
individuate nelle seguenti:
a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge
n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5
della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118
milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2019;
b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo poverta',
stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente
accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a partire dall'anno
2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio
dell'andamento della spesa.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera
g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da
figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera
annualita' del beneficio.
2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni
sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA,
definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta
del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui
richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei
criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali
comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto
Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo poverta',
annualita' 2017.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 528
ALLEGATO 2
IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
CHE COS’È E COME FUNZIONA
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o
una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.
Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le
scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli
enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e
bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività
possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e
l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di
povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
Il SIA nel 2017 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato
di gravidanza accertata
requisiti economici: ISEE inferiore o uguale ai 3.000 euro
valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei
carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare
richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 25.
I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ISEE in corso di validità all’atto della domanda di SIA.
Per accedere al SIA è inoltre necessario che ciascun componente il nucleo:
- non sia già beneficiario della NASpI, dell’ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della
carta acquisti sperimentale
- non riceva già trattamenti superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo
di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU
- non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o non possieda un’automobile di
cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 3 anni;
sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità ai sensi della disciplina vigente.
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per
l’acquisto di beni di prima necessità.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e
dell’incremento del Bonus bebé. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per il nucleo familiare
con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.
Per approfondimenti:
www.lavoro.gov.it www.inps.it
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2017.
DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io richiedente, consapevole che:
i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso
l’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili
con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario
i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno
che lo hanno determinato,
DICHIARO QUANTO SEGUE
QUADRO A _______________________________________________________________________________________
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
DATI DEL
RICHIEDENTE/ _______________________________________________________________________________________
TITOLARE Nome
DELLA CARTA
DI PAGAMENTO _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (*)
(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate
___________________ _________________ __________________________________
Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza
_____________________ ________________ _____________________________
Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita
____________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza
_____________________________ _________________ _________________
Comune di residenza Prov. CAP
Documento di riconoscimento:
________________ ____________________________________
Tipo Numero
Rilasciato da:
_____________________ _________________________________ __________________________
Ente Località Data
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
____________________________________________ ________________ __________ __________
Indirizzo Comune Prov. CAP
ULTERIORI DATI
____________________________ ___________________________________________________
PER LE
Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail
COMUNICAZIONI
(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà
AI CITTADINI
inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito)
(non obbligatori)
QUADRO B RESIDENZA
REQUISITI DI Residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
RESIDENZA E (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio)
CITTADINANZA
CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate)
Cittadino italiano
Cittadino comunitario
Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
indicare gli estremi del documento:
numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____________
eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _________________________
Questura che ha rilasciato il permesso
_____________________________________________________________
Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
indicare gli estremi del documento:
numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____________
Questura che ha rilasciato il permesso
_____________________________________________________________
Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
QUADRO C Nel nucleo familiare (come definito a fini ISEE e risultante nella DSU) è presente:
(barrare una o più caselle)
REQUISITI
FAMILIARI un componente di età inferiore ad anni 18
una persona con disabilità e almeno un suo genitore
una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa)
________________, come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da
una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non
prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)
QUADRO D il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di
validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00
REQUISITI
ECONOMICI se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per
prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo
l’INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un’attestazione ISEE
in corso di validità
Inoltre (barrare le caselle interessate)
nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione
(segue quadro D) della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale,
indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche
amministrazioni, il valore complessivo dei medesimi trattamenti è inferiore a 600,00 euro, elevati a
900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e
risultante nella DSU (barrare anche in caso di assenza di trattamenti)
nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli immatricolati per la prima volta
nei 12 mesi antecedenti la richiesta; sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc,
nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni
antecedenti; sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
QUADRO E nessun componente il nucleo familiare è beneficiario di NASpI o di ASDI (d.lgs. 22/2015), ovvero di
carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno
ALTRI REQUISITI
al reddito in caso di disoccupazione involontaria
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un
punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 25 punti, sulla base dei criteri di cui alla
tabella di seguito riportata:
QUADRO F Carichi familiari Valore Note
massimo
VALUTAZIONE
Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 10 punti
MULTIDIMENSIO-
18 anni
NALE DEL
BISOGNO Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 20 punti
18 anni
1) Requisiti valutati
Nucleo familiare con 4 o più figli di età 25 punti
sulla base della
inferiore a 18 anni
dichiarazione ai fini
ISEE (DSU) in Nucleo familiare in cui l’età di almeno un 5 punti
corso di validità componente non sia superiore a 36 mesi
Nucleo familiare composto esclusivamente 25 punti A tal fine vigono le medesime regole
da genitore solo e da figli minorenni utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della
2) In assenza di
Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)
ISEE in corso di
validità la domanda Nucleo familiare in cui per uno o più 5 punti
non potrà essere componenti sia stata accertata una
A tal fine vigono le medesime regole
accolta. condizione di disabilità grave
Il possesso di un utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della
ISEE in corso di Nucleo familiare in cui per uno o più 10 punti Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU)
componenti sia stata accertata una
validità è anche
condizione di non autosufficienza
condizione
necessaria per il Condizione economica Valore Note
mantenimento del massimo
beneficio
Al valore massimo (25 punti) si sottrae il 25 punti Esempi:
valore dell’ISEE precedentemente diviso
con ISEE 0 → 25 punti
per 120
con ISEE 2400 → 25−
2400
= 5 punti
120
con ISEE 3000 → non vi sono punti
aggiuntivi
QUADRO G Condizione lavorativa Valore Note
(barrare se si verifica la condizione) 10 punti
ALTRE
CONDIZIONI Nucleo familiare in cui tutti i componenti
in età attiva si trovino in stato di
1) Condizione disoccupazione, avendo dichiarato la
lavorativa, ai fini propria immediata disponibilità allo
della Valutazione svolgimento di attività lavorativa ed alla
multidimensionale partecipazione alle misure di politica
del bisogno attiva del lavoro concordate con il
Centro per l'Impiego, ai sensi
dell’articolo 19 del d.lgs 14 settembre
2015, n. 150. A tal fine sono esonerati
dalla citata dichiarazione di immediata
disponibilità le persone non
autosufficienti ovvero inabili al lavoro e
gli studenti
2) Eventuale (barrare se si verifica la condizione)
condizione di
nucleo familiare nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniuge/parte
numeroso dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, di età inferiore a 18 anni
(verificare il diritto all’assegno nucleo con almeno tre figli minori)
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto
dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
QUADRO H Io richiedente prendo atto che:
CONDIZIONI in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei
NECESSARIE PER familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In
GODERE DEL caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre
BENEFICIO successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il
nuovo nucleo
in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la
situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS attraverso il
modello SIA - com il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque
secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22; le medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio in caso vi siano
componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di
validità utilizzato per l’accesso al beneficio
l’adesione al progetto, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda,
rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio
il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con
riferimento alle seguenti aree:
a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la
frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione
delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i componenti in
età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno
24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato
b. atti di ricerca attiva di lavoro
c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di
carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di
lavoro
d. frequenza e impegno scolastico
e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute
(segue quadro H)
in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del
nucleo familiare beneficiario e nei casi stabiliti con proprio provvedimento, i Comuni possono stabilire
la revoca o l’esclusione del beneficio
nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, il beneficio
cesserà.
Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro H
QUADRO I Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445
del 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed
SOTTOSCRIZIONE è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle
DICHIARAZIONE amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere
l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento
delle risorse disponibili
ove richiesto, dovrà compilare l’apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all’avvio e al
termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle
domande riferite a dati sensibili e giudiziari
in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà
irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Luogo __________________ Data _______________ Firma ___________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità
di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione della Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), che altrimenti non potrebbe essere
attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò
strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell’INPS e del Gestore del servizio espressamente
individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché
degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione,
trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il
Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione
stabilita dal proprio gestore).
Informativa
1. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii le informazioni relative ai progetti di presa in carico intrapresi, entro
novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, l’INPS provvederà a sospendere i
successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.
2. La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a
seguito della verifica dei requisiti e dopo che l’INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono
effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La
Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti
nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la
differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.
ALLEGATO 3
Mod. SIA – Com
Comunicazioni mediante SIA com
Mediante il SIA - com dovranno essere comunicate tutte le variazioni della
situazione lavorativa e reddituale dei componente il nucleo familiare, rispetto a
quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di
presentazione della domanda per il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) o intervenute
durante l’erogazione della misura. La persona interessata dovrà informare l’INPS
entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
La comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, attraverso il modello SIA –
com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della
condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a
euro 3.000).
Mod. SIA – Com
Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del sostegno
all’inclusione attiva (SIA)
ALL’UFFICIO INPS DI
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL SIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dati identificativi del soggetto dichiarante in qualità di richiedente il SIA o
appartenente al suo nucleo familiare.
Io sottoscritto/a
NOME COGNOME
CODICE FISCALE NATO/A IL
A PROV. STATO
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e
76 D.P.R. 445/2000)
Dichiaro, durante il periodo di erogazione della prestazione:
o di aver iniziato a svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
data_______, con un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro ___________;
□ □
L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero
presso il Datore di Lavoro ____________________________________________________
o di aver iniziato a svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato dal
_________________ al _________________, con un reddito presunto per l’anno in corso
pari ad euro ___________;
□ □
L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero
presso il Datore di Lavoro ____________________________________________________
o di aver iniziato a svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di aver avviato una
attività di impresa individuale, a far data dal _________________, dalla quale deriva
un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro _______________;
□ □
L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero
o di aver iniziato a svolgere attività lavorativa in forma parasubordinata a far data dal
_________________, dalla quale deriva un reddito presunto per l’anno in corso pari ad
euro ___________;
□ □
L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero
o di aver iniziato a svolgere attività di lavoro accessorio a far data dal
_________________, e dalla quale deriva un reddito presunto per l’anno in corso pari
ad euro ___________;
□ □
L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero
Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di SIA, valide ai fini ISEE, sono
valorizzate per le ipotesi di compatibilità e cumulabilità dei redditi da lavoro con il SIA e
per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (art.
4, comma 3, D. I. del 29.10.2015 ).
Data _________________ Firma ____________________________
Dichiarazione di responsabilità
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e
48 del D.P.R. n. 445/2000 ed i documenti ad esso allegati rispondono a verità e sono
consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000)
Data _________________ Firma ____________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la
informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari,
raccolti attraverso la compilazione del seguente modulo, saranno trattati in osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora
in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza e svolgere le
eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di
dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a
privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere
conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di
Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall’Istituto.
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata
fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la
riguardano.
L’Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice,
rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente
all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere
presentata al direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.
Hai domande su questa normativa?
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Il SIA è disciplinato dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 modificato dal Decreto del 16 marzo 2017, ed è gestito dall'INPS come misura di contrasto alla povertà assoluta. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti ISEE, la valutazione multidimensionale del bisogno, i limiti di reddito e trattamenti economici, nonché le esclusioni per beneficiari di NASpI, ASDI e ammortizzatori sociali. La normativa richiede attenzione alle comunicazioni di variazione reddituale tramite SIA-com, alla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, e alle modalità di erogazione attraverso carta di pagamento elettronica gestita da Poste Italiane.
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