Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 86/2017

Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto  del 16 marzo del 2017,  emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017.

Pubblicato: 11/05/2017 In vigore dal: 11/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono i principali requisiti di accesso al Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) secondo il Decreto del 16 marzo 2017 e come si articola la valutazione multidimensionale del bisogno?

Spiegato da FiscoAI
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva è una misura di contrasto alla povertà gestita dall'INPS che eroga un sussidio economico attraverso carta di pagamento elettronica alle famiglie in condizioni economiche disagiate. La misura si rivolge a nuclei familiari che presentino almeno un minore, un figlio disabile o una donna in gravidanza accertata, e richiede un ISEE non superiore a 3.000 euro. Il beneficio ha durata massima di 12 mesi ed è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali comunali in rete con i servizi per l'impiego.

L'accesso è subordinato al superamento di una valutazione multidimensionale del bisogno che assegna un punteggio minimo di 25 punti, calcolato considerando carichi familiari (numero e età dei figli, genitore solo, disabilità, non autosufficienza), condizione economica (basata sul valore ISEE) e condizione lavorativa (disoccupazione dichiarata). Sono esclusi dal beneficio i nuclei in cui componenti percepiscono trattamenti superiori a 600 euro mensili (900 euro se presente persona non autosufficiente), coloro che beneficiano di NASpI, ASDI o altre prestazioni di disoccupazione, e chi possiede autoveicoli di recente immatricolazione o cilindrata elevata, salvo agevolazioni per disabili.

Il Decreto 2017 ha ampliato la platea dei beneficiari riducendo il punteggio minimo da 45 a 25 punti, elevando il limite dei trattamenti economici a 900 euro per nuclei con persone non autosufficienti, esentando dalla dichiarazione di disoccupazione le persone non autosufficienti e gli studenti, e introducendo un incremento di 80 euro mensili per nuclei monoparentali con figli minori. Le domande precedentemente respinte per mancato rispetto dei criteri modificati possono essere rielaborate d'ufficio dall'INPS con verifica al 30 aprile 2017.

Dopo il primo accreditamento bimestrale, il beneficiario deve sottoscrivere il progetto personalizzato entro la fine del bimestre successivo alla presentazione della domanda. Durante l'erogazione, il nucleo deve comunicare all'INPS tramite modello SIA-com ogni variazione della situazione lavorativa e reddituale entro 30 giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio. Una nuova domanda può essere presentata solo dopo almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito o dalla revoca.

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Riferimento normativo

Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto  del 16 marzo del 2017,  emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 12/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 86 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.3 OGGETTO: Sostegno all’Inclusione Attiva. Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017. SOMMARIO: la presente circolare fornisce indicazioni in merito alle modifiche intervenute in materia di Sostegno all’Inclusione attiva (SIA), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017. In allegato alla presente circolare sono pubblicati il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com. Premessa. Con circolare n. 133 del 19 luglio 2016, e con i successivi messaggi nn. 3275 del 2 agosto 2016, 3322 del 5 agosto 2016 e 3451 del 30 agosto 2016, sono state fornite le indicazioni operative per l’attuazione del decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, rubricato “avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”. Il predetto decreto (da ora, Decreto 2016) è stato, successivamente, oggetto di modifiche ed integrazioni, contenute nel decreto del 16 marzo del 2017 (da ora, Decreto 2017), emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017 (all.1). La nuova normativa è entrata in vigore il 30 aprile 2017. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alle modifiche intervenute sulla disciplina del SIA. 1. Trasmissione dei flussi informativi. Il Decreto 2017 amplia il novero delle amministrazioni deputate alla trasmissione delle domande e dei flussi informativi. Infatti, la lettera b) dell’articolo 2, comma 1, prevede che “gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata, attivino i flussi informativi nei confronti dell’INPS”, ciò modificando l’articolo 3, comma 3, del Decreto 2016, che consentiva tale adempimento ai soli Comuni. Specularmente, il nuovo decreto individua, alla lettera l) dell’articolo 2, primo comma, gli ambiti come destinatari delle comunicazioni effettuate dall’INPS, in qualità di Soggetto Attuatore, relativamente all’elenco dei nuclei familiari destinatari della misura, innovando in tal senso l’articolo 8, comma 1, del Decreto 2016. 2. Modifiche dei requisiti di accesso. Il Decreto 2017 amplia la platea dei potenziali beneficiari del SIA, modificando alcune previsioni del Decreto 2016. In primo luogo, la lettera c) dell’articolo 2, comma 1, della novella del 2017 integra la previsione di cui all’originario articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii), prevedendo che in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili. Di seguito, la lettera d) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova il requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto iv), prevedendo che non osti alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente. La successiva lettera e) dell’articolo 2, comma 1 del Decreto 2017 modifica l’articolo 4, comma 3, lettera c) del Decreto 2016, stabilendo cheil punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti. Infine, la norma di cui alla lettera f) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto 2017 innova l’articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del decreto 2016, esonerando dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, , le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti. Di tale modifica si è dato atto nel quadro G del nuovo modulo di domanda, allegato alla presente circolare ( all.2). 3. Modifiche relative all’importo della misura. In relazione all’importo del beneficio, il Decreto 2017, alla lettera g) dell’articolo 2, comma 1, che integra l’articolo 5, comma 1 del Decreto 2016, prevede che “ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro”. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2017, tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, per l’intera annualità del beneficio. 4. Durata del beneficio. L’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto 2017 completa la formulazione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto 2016, che prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mesi. In virtù del proseguimento della sperimentazione, infatti, il correttivo stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta. 5. Sottoscrizione del progetto personalizzato. L’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto 2017 modifica il testo dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2016. Nel dettaglio, si prevede che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico avvenga, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre. 6. Gestione delle domande respinte in applicazione dei criteri del Decreto 2016. L’articolo 6, comma 2, del Decreto 2017 contiene una norma transitoria relativa a coloro che si sono visti respingere, prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto, la domanda di SIA, in virtù del mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti oggetto di modifica da parte della novella del 2017. Pertanto, l’Istituto provvederà a rielaborare d’ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell’applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017 (si veda il paragrafo 2 della presente circolare). Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti sono invitati a non far ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra descritta. 7. Nuovo modello di domanda e adeguamento procedurale. In virtù del mutato quadro normativo, e di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è provveduto ad aggiornare il modulo di domanda per il SIA, (all.2). Con successivo messaggio verranno comunicate le modifiche procedurali, volte ad adeguare al Decreto 2017 l’istruttoria e la gestione delle domande nuove e di quelle in corso. 8. Modello SIA –com. Si comunica che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata data attuazione alla norma di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016. Tale norma prevede che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere comunicate all’INPS tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA. A tal fine, dovrà essere utilizzato l’allegato modello SIA-com (allegato 3), che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo previsto. Il SIA –com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto. Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda. La comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA – com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche' alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) che, al primo periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalita' attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI; le modalita' per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non puo' essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'ASDI; Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI); Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera b), l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di euro; Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a), individua come priorita' del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI); Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva; Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva; Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita'; Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238, dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239, stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; b) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015; e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Art. 2 SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016 1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»; b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»; c) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»; d) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»; e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»; f) all'art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»; g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, e' attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»; h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potra' essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, e' necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.»; i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»; l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco». Art. 3 Risorse finalizzate a definire nuovi criteri di accesso per il SIA 1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono individuate nelle seguenti: a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta', come rideterminate per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro; b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del 2015 nella misura di 30 milioni di euro; c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro; d) le risorse, non gia' finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio 2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30 milioni di euro; e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano gia' state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto 26 maggio 2016. Art. 4 ASDI 1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le modalita' di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 5 Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI 1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono individuate nelle seguenti: a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo poverta', stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a partire dall'anno 2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell'andamento della spesa. Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualita' del beneficio. 2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo poverta', annualita' 2017. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2017 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 528 ALLEGATO 2 IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA CHE COS’È E COME FUNZIONA Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di dodici mesi. Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. Il SIA nel 2017 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato di gravidanza accertata  requisiti economici: ISEE inferiore o uguale ai 3.000 euro  valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 25. I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ISEE in corso di validità all’atto della domanda di SIA. Per accedere al SIA è inoltre necessario che ciascun componente il nucleo: - non sia già beneficiario della NASpI, dell’ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale - non riceva già trattamenti superiori o uguali a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU - non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o non possieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 3 anni; sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell’incremento del Bonus bebé. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno. Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it www.inps.it Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2017. DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Io richiedente, consapevole che:  i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso  l’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario  i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato, DICHIARO QUANTO SEGUE QUADRO A _______________________________________________________________________________________ Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) DATI DEL RICHIEDENTE/ _______________________________________________________________________________________ TITOLARE Nome DELLA CARTA DI PAGAMENTO _______________________________________________________________________________________ Codice Fiscale (*) (*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate ___________________ _________________ __________________________________ Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza _____________________ ________________ _____________________________ Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita ____________________________________________________________________________ Indirizzo di residenza _____________________________ _________________ _________________ Comune di residenza Prov. CAP Documento di riconoscimento: ________________ ____________________________________ Tipo Numero Rilasciato da: _____________________ _________________________________ __________________________ Ente Località Data Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza) ____________________________________________ ________________ __________ __________ Indirizzo Comune Prov. CAP ULTERIORI DATI ____________________________ ___________________________________________________ PER LE Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail COMUNICAZIONI (*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà AI CITTADINI inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito) (non obbligatori) QUADRO B RESIDENZA REQUISITI DI  Residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda RESIDENZA E (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio) CITTADINANZA CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate)  Cittadino italiano  Cittadino comunitario  Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente indicare gli estremi del documento: numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____________ eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _________________________ Questura che ha rilasciato il permesso _____________________________________________________________  Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo indicare gli estremi del documento: numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____________ Questura che ha rilasciato il permesso _____________________________________________________________  Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) QUADRO C Nel nucleo familiare (come definito a fini ISEE e risultante nella DSU) è presente: (barrare una o più caselle) REQUISITI FAMILIARI  un componente di età inferiore ad anni 18  una persona con disabilità e almeno un suo genitore  una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa) ________________, come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto) QUADRO D  il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00 REQUISITI ECONOMICI  se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni  in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario  in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo  l’INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un’attestazione ISEE in corso di validità Inoltre (barrare le caselle interessate)  nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione (segue quadro D) della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo dei medesimi trattamenti è inferiore a 600,00 euro, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (barrare anche in caso di assenza di trattamenti)  nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta; sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente  nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti; sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente QUADRO E  nessun componente il nucleo familiare è beneficiario di NASpI o di ASDI (d.lgs. 22/2015), ovvero di carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno ALTRI REQUISITI al reddito in caso di disoccupazione involontaria Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 25 punti, sulla base dei criteri di cui alla tabella di seguito riportata: QUADRO F Carichi familiari Valore Note massimo VALUTAZIONE Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 10 punti MULTIDIMENSIO- 18 anni NALE DEL BISOGNO Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 20 punti 18 anni 1) Requisiti valutati Nucleo familiare con 4 o più figli di età 25 punti sulla base della inferiore a 18 anni dichiarazione ai fini ISEE (DSU) in Nucleo familiare in cui l’età di almeno un 5 punti corso di validità componente non sia superiore a 36 mesi Nucleo familiare composto esclusivamente 25 punti A tal fine vigono le medesime regole da genitore solo e da figli minorenni utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della 2) In assenza di Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) ISEE in corso di validità la domanda Nucleo familiare in cui per uno o più 5 punti non potrà essere componenti sia stata accertata una A tal fine vigono le medesime regole accolta. condizione di disabilità grave Il possesso di un utilizzate ai fini ISEE (Quadro FC7 della ISEE in corso di Nucleo familiare in cui per uno o più 10 punti Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) componenti sia stata accertata una validità è anche condizione di non autosufficienza condizione necessaria per il Condizione economica Valore Note mantenimento del massimo beneficio Al valore massimo (25 punti) si sottrae il 25 punti Esempi: valore dell’ISEE precedentemente diviso  con ISEE  0 → 25 punti per 120  con ISEE  2400 → 25− 2400 = 5 punti 120  con ISEE  3000 → non vi sono punti aggiuntivi QUADRO G Condizione lavorativa Valore Note (barrare se si verifica la condizione) 10 punti ALTRE CONDIZIONI  Nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di 1) Condizione disoccupazione, avendo dichiarato la lavorativa, ai fini propria immediata disponibilità allo della Valutazione svolgimento di attività lavorativa ed alla multidimensionale partecipazione alle misure di politica del bisogno attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine sono esonerati dalla citata dichiarazione di immediata disponibilità le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti 2) Eventuale (barrare se si verifica la condizione) condizione di nucleo familiare  nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniuge/parte numeroso dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, di età inferiore a 18 anni (verificare il diritto all’assegno nucleo con almeno tre figli minori) Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. QUADRO H Io richiedente prendo atto che: CONDIZIONI  in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei NECESSARIE PER familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In GODERE DEL caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre BENEFICIO successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo  in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS attraverso il modello SIA - com il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio  l’adesione al progetto, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio  il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree: a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato b. atti di ricerca attiva di lavoro c. adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro d. frequenza e impegno scolastico e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute (segue quadro H)  in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario e nei casi stabiliti con proprio provvedimento, i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio  nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, il beneficio cesserà.  Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro H QUADRO I Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed SOTTOSCRIZIONE è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle DICHIARAZIONE amministrazioni competenti. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:  sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000  la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere  l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili  ove richiesto, dovrà compilare l’apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all’avvio e al termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari  in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Luogo __________________ Data _______________ Firma ___________________________________ Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione della Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), che altrimenti non potrebbe essere attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell’INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore). Informativa 1. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii le informazioni relative ai progetti di presa in carico intrapresi, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, l’INPS provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto. 2. La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo che l’INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato. ALLEGATO 3 Mod. SIA – Com Comunicazioni mediante SIA com Mediante il SIA - com dovranno essere comunicate tutte le variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componente il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) o intervenute durante l’erogazione della misura. La persona interessata dovrà informare l’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. La comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, attraverso il modello SIA – com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000). Mod. SIA – Com Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del sostegno all’inclusione attiva (SIA) ALL’UFFICIO INPS DI CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL SIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dati identificativi del soggetto dichiarante in qualità di richiedente il SIA o appartenente al suo nucleo familiare. Io sottoscritto/a NOME COGNOME CODICE FISCALE NATO/A IL A PROV. STATO Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) Dichiaro, durante il periodo di erogazione della prestazione: o di aver iniziato a svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data_______, con un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro ___________; □ □ L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero presso il Datore di Lavoro ____________________________________________________ o di aver iniziato a svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato dal _________________ al _________________, con un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro ___________; □ □ L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero presso il Datore di Lavoro ____________________________________________________ o di aver iniziato a svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di aver avviato una attività di impresa individuale, a far data dal _________________, dalla quale deriva un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro _______________; □ □ L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero o di aver iniziato a svolgere attività lavorativa in forma parasubordinata a far data dal _________________, dalla quale deriva un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro ___________; □ □ L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero o di aver iniziato a svolgere attività di lavoro accessorio a far data dal _________________, e dalla quale deriva un reddito presunto per l’anno in corso pari ad euro ___________; □ □ L’attività è svolta/è stata svolta in Italia all’Estero Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di SIA, valide ai fini ISEE, sono valorizzate per le ipotesi di compatibilità e cumulabilità dei redditi da lavoro con il SIA e per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (art. 4, comma 3, D. I. del 29.10.2015 ). Data _________________ Firma ____________________________  Dichiarazione di responsabilità Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 ed i documenti ad esso allegati rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) Data _________________ Firma ____________________________ Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del seguente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall’Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L’Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.

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Il SIA è disciplinato dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 modificato dal Decreto del 16 marzo 2017, ed è gestito dall'INPS come misura di contrasto alla povertà assoluta. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti ISEE, la valutazione multidimensionale del bisogno, i limiti di reddito e trattamenti economici, nonché le esclusioni per beneficiari di NASpI, ASDI e ammortizzatori sociali. La normativa richiede attenzione alle comunicazioni di variazione reddituale tramite SIA-com, alla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, e alle modalità di erogazione attraverso carta di pagamento elettronica gestita da Poste Italiane.

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