Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 85/2023

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 05/10/2023 In vigore dal: 05/10/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di accesso e i criteri per ottenere il finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 85/2023 disciplina l'accesso ai finanziamenti per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale destinati ai dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il finanziamento è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato e gli apprendisti, esclusi i dirigenti, ed è finalizzato a favorire l'adeguamento delle professionalità nel quadro di processi di riorganizzazione aziendale, riduzione di attività o crisi aziendale. L'accesso è subordinato al preventivo raggiungimento di un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, nel quale devono essere individuati i criteri di selezione dei beneficiari e quantificato il personale eccedentario; senza tale accordo l'azienda non può accedere al finanziamento. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS www.inps.it, nella sezione "Fondi di solidarietà", e deve contenere dati specifici quali il periodo formativo, il numero di lavoratori, le ore totali, l'importo richiesto e copia dell'accordo aziendale con l'elenco dei beneficiari. La misura del finanziamento corrisponde alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori moltiplicata per le ore di formazione, al netto di eventuali altri finanziamenti da fondi nazionali o europei, calcolata sulla media dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda escludendo compensi straordinari e erogazioni una tantum.

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Riferimento normativo

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 06/10/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 85 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la gestione amministrativa delle domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Finalità dei programmi formativi 3. Beneficiari 4. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento 5. Elementi della domanda 6. Misura della prestazione 7. Istruzioni operative 7.1. Istruttoria della domanda 7.2. Deliberazione di concessione 8. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative 9. Istruzioni contabili 1. Premessa e quadro normativo Al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale. In applicazione della suddetta norma, con l’accordo del 28 luglio 2016, stipulato tra le organizzazioni sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è convenuto di adeguare la previgente disciplina del “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012” di cui al decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015. I contenuti dell’accordo del 28 luglio 2016 sono stati successivamente recepiti con il decreto interministeriale n. 99296 del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 166 del 18 luglio 2017, recante la disciplina del “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” (di seguito, anche Fondo). Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 99296/2017, in coerenza con le finalità previste dall’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché in situazioni di crisi aziendale, provvede: a) in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza del personale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al D.lgs n. 148/2015; c) in via straordinaria, a garantire una tutela a sostegno del reddito, nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a favore dei lavoratori cessati dal servizio perché dichiarati in esubero o al fine di favorire il ricambio generazionale al ricorrere delle condizioni tassativamente elencate dall’articolo 5, comma 1, lett. c) e d), del D.I. n. 99296/2017. Con la circolare n. 70 del 3 giugno 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo, che, dal 1° gennaio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha assunto la nuova denominazione di assegno di integrazione salariale. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili per l’erogazione da parte del Fondo del finanziamento di programmi formativi di cui alla summenzionata lettera a). 2. Finalità dei programmi formativi L’accesso ai finanziamenti per gli interventi di natura formativa è finalizzato a favorire il mutamento e l’adeguamento delle professionalità dei lavoratori dipendenti nel quadro di processi di riorganizzazione e/o riqualificazione professionale. 3. Beneficiari Gli interventi del Fondo sono rivolti al personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ossia aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a tali programmi formativi sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra, compresi quelli a tempo determinato, i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio. Non possono avere accesso alle prestazioni in oggetto i dirigenti in quanto non esplicitamente previsti dal D.I. n. 99296/2017. L’accesso ai programmi formativi non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale. L’accesso ai programmi formativi da parte di ciascun lavoratore avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva di cui all’articolo 7 del D.I. n. 99296/2017. 4. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale, l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale, nell’ambito del quale siano individuati i criteri di accesso alla prestazione in argomento da parte di ciascun lavoratore (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I. n. 99296/2017). Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento richiesto. L’accordo deve contenere la quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dello stesso. L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla Struttura INPS competente in base alla matricola aziendale sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo; per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014, la Struttura INPS competente è individuata in base alla matricola di accentramento contributivo. L’inoltro on-line delle domande di finanziamento deve avvenire dal portale istituzionale www.inps.it inserendo, nel campo di ricerca testuale della home page, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “Fondi di solidarietà”. Il manuale utente è scaricabile in formato .pdf dalla sezione “Area di download” del menu principale. Le domande di accesso agli interventi formativi sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo; il finanziamento di ciascun intervento formativo è, infatti, determinato nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, al netto degli oneri di gestione e amministrazione. Il Fondo, pertanto, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, dovendo operare nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. 5. Elementi della domanda La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo aziendale; la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, del D.I. n. 99296/2017; la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di avere usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o dell’Unione europea e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato. Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo aziendale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. 6. Misura della prestazione La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione europea. La retribuzione mensile dell’interessato, che dovrà essere riparametrata su base oraria, è determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro emolumento a esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo (cfr. l’art. 8, comma 8, del D.I. n. 99296/2017). Nel caso in cui nei dodici mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile, tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei dodici mesi (cfr. l’art. 8, comma 8, del D.I. n. 99296/2017). 7. Istruzioni operative L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter amministrativo sotteso all’emanazione delle deliberazioni da parte dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà in argomento. La procedura guiderà l’operatore INPS in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione. 7.1 Istruttoria della domanda All’atto della ricezione dell’istanza di accesso la Struttura territorialmente competente provvede alla relativa istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli automatizzati contemplati dalla procedura sopra richiamata, i seguenti elementi: la completezza della domanda; che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo; la correttezza e la completezza degli allegati alla domanda; la disponibilità di risorse nel Fondo. Terminati gli adempimenti istruttori, sulla base degli stessi, la Struttura territoriale predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa relazione per il successivo invio alla Direzione centrale competente, la quale provvederà a verificare la capienza del Fondo e curerà l’inoltro delle istanze, per il tramite della Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, al Comitato amministratore per l’adozione della deliberazione. Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali. Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali. 7.2 Deliberazione di concessione La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la medesima esecuzione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 8. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La deliberazione e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il Cassetto previdenziale. All’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio. 9. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione dell’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 99296/2017, a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, evidenziato nel flusso Uniemens con il codice “L110”, da parte delle aziende che accedono al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi, si istituiscono i seguenti conti: - FER30110 - per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza degli anni precedenti; - FER30170 - per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza dell’anno in corso. I citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di ripartizione contabile DM. Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto FER30110 Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi di riconversione e di riqualificazione professionale del personale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. n.99296/2017, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORM.ART5 C1 LETT.A) DI 99296/17-DM AP Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10 Capitolo 3U1205002 Tipo variazione I Codice conto FER30170 Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi di riconversione e di riqualificazione professionale del personale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. n.99296/2017, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORM.ART5 C1 LETT.A) DI 99296/17-DM AC Validità e Movimentabilità Mese 06 Anno 2023 /M. P10 Capitolo 3U1205002

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La Circolare INPS 85/2023 è il riferimento normativo per l'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali del Gruppo Ferrovie dello Stato, disciplinando finanziamenti per programmi formativi, riconversione professionale e riqualificazione del personale in situazioni di eccedenza. Commercialisti e responsabili HR consultano questa circolare per comprendere le procedure di contrattazione collettiva, i criteri di determinazione della retribuzione imponibile ai fini del finanziamento, le modalità di conguaglio contributivo tramite il flusso Uniemens e la gestione contabile attraverso i conti FER30110 e FER30170.

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