Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 85/2022

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2022

Pubblicato: 21/07/2022 In vigore dal: 21/07/2022 Documento ufficiale

Quali sono le retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni nel 2022?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 85/2022 comunica gli importi giornalieri aggiornati per l'anno 2022 che devono essere utilizzati per calcolare le prestazioni economiche spettanti ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni nel settore agricolo. Questi lavoratori, a differenza dei dipendenti ordinari, continuano ad applicare i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia, secondo quanto previsto dal DPR 488/1968. La circolare fornisce una tabella provinciale con tre colonne: la retribuzione giornaliera in euro, il contributo giornaliero base e il contributo per versamenti volontari, validi per tutto il 2022.

Per le prestazioni di malattia e tubercolosi, si utilizzano i salari convenzionali della provincia di riferimento riportati in allegato. Per le prestazioni di maternità/paternità, invece, si applica un reddito medio convenzionale giornaliero fisso pari a 60,26 euro per il 2022, indipendentemente dalla provincia. Un aspetto importante è che eventuali prestazioni già liquidate temporaneamente nel 2022 sulla base dei salari 2021 devono essere riliquidate con i nuovi importi comunicati dalla presente circolare.

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Riferimento normativo

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 22/07/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 85 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2022 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. INDICE 1. Premessa 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2022, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni 1. Premessa Con la circolare n. 81 del 14 luglio 2022 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2022, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 17 giugno 2022 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6 del 14 gennaio 2022) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1). 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2022, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488[1]. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2022[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2021[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4]. Il reddito applicabile, per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro60,26[5]. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001. [2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982. [3] Cfr. la circolare n. 121 del 5 agosto 2021. [4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3. [5] Cfr. la circolare n. 75 del 30 giugno 2022. ALLEGATO 1 Allegato 1 Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2022 VERSAMENTI VOLONTARI 2022 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in in euro in euro euro AGRIGENTO 67,73 20,04 0,07 ALESSANDRIA 79,49 23,52 0,09 ANCONA 79,48 23,52 0,09 AOSTA 63,18 18,69 0,07 AREZZO 74,46 22,03 0,08 ASCOLI PICENO 72,95 21,59 0,08 ASTI 78,28 23,16 0,09 AVELLINO 70,42 20,84 0,08 BARI 72,90 21,57 0,08 BELLUNO 76,11 22,52 0,08 BENEVENTO 72,00 21,31 0,08 BERGAMO 76,94 22,77 0,08 BIELLA 78,06 23,10 0,09 BOLOGNA 77,00 22,78 0,08 BOLZANO 78,54 23,24 0,09 BRESCIA 76,53 22,65 0,08 BRINDISI 73,39 21,72 0,08 CAGLIARI 71,57 21,18 0,08 CALTANISSETTA 70,68 20,91 0,08 CAMPOBASSO 66,76 19,75 0,07 CASERTA 67,90 20,09 0,07 CATANIA 70,83 20,96 0,08 CATANZARO 70,44 20,84 0,08 CHIETI 70,81 20,95 0,08 COMO 80,08 23,69 0,09 COSENZA 69,08 20,44 0,08 CREMONA 79,14 23,42 0,09 CROTONE 63,82 18,88 0,07 CUNEO 76,38 22,60 0,08 ENNA 70,22 20,78 0,08 FERRARA 77,05 22,80 0,08 FIRENZE 77,84 23,03 0,09 FOGGIA 80,15 23,72 0,09 FORLÌ CESENA 76,62 22,67 0,08 FROSINONE 70,48 20,86 0,08 GENOVA 74,54 22,06 0,08 GORIZIA 75,20 22,25 0,08 GROSSETO 76,22 22,55 0,08 IMPERIA 71,77 21,24 0,08 ISERNIA 66,25 19,60 0,07 LA SPEZIA 74,13 21,94 0,08 L'AQUILA 74,27 21,98 0,08 LATINA 74,61 22,08 0,08 LECCE 67,93 20,10 0,07 LECCO 80,08 23,69 0,09 LIVORNO 74,85 22,15 0,08 LODI 77,25 22,86 0,08 LUCCA 74,94 22,18 0,08 MACERATA 74,94 22,17 0,08 MANTOVA 78,71 23,29 0,09 MASSA CARRARA 64,27 19,02 0,07 MATERA 71,75 21,23 0,08 MESSINA 72,75 21,53 0,08 MILANO 75,62 22,37 0,08 MODENA 78,84 23,33 0,09 MONZA BRIANZA 75,62 22,37 0,08 NAPOLI 71,42 21,13 0,08 NOVARA 79,19 23,43 0,09 NUORO 72,31 21,40 0,08 ORISTANO 75,32 22,29 0,08 PADOVA 78,64 23,27 0,09 PALERMO 69,95 20,70 0,08 PARMA 77,39 22,90 0,09 PAVIA 79,58 23,55 0,09 PERUGIA 76,21 22,55 0,08 PESARO URBINO 72,68 21,51 0,08 PESCARA 69,94 20,70 0,08 PIACENZA 79,60 23,55 0,09 PISA 76,45 22,62 0,08 PISTOIA 80,32 23,77 0,09 PORDENONE 75,33 22,29 0,08 POTENZA 66,59 19,70 0,07 PRATO 77,93 23,06 0,09 RAGUSA 64,72 19,15 0,07 RAVENNA 75,92 22,46 0,08 REGGIO CALABRIA 92,06 27,24 0,10 REGGIO EMILIA 82,17 24,31 0,09 RIETI 70,84 20,96 0,08 RIMINI 76,15 22,53 0,08 ROMA 74,57 22,06 0,08 ROVIGO 75,05 22,21 0,08 SALERNO 69,13 20,46 0,08 SASSARI 72,61 21,49 0,08 SAVONA 72,32 21,40 0,08 SIENA 79,16 23,42 0,09 SIRACUSA 74,23 21,97 0,08 SONDRIO 75,95 22,47 0,08 TARANTO 71,06 21,03 0,08 TERAMO 73,34 21,70 0,08 TERNI 74,03 21,90 0,08 TORINO 78,41 23,20 0,09 TRAPANI 70,27 20,79 0,08 TRENTO 84,19 24,91 0,09 TREVISO 80,85 23,92 0,09 TRIESTE 74,78 22,13 0,08 UDINE 75,05 22,21 0,08 VARESE 77,51 22,94 0,09 VENEZIA 78,71 23,29 0,09 VERB. C. OSSOLA 79,33 23,47 0,09 VERCELLI 78,93 23,36 0,09 VERONA 78,63 23,27 0,09 VIBO VALENTIA 68,33 20,22 0,08 VICENZA 78,17 23,13 0,09 VITERBO 72,67 21,50 0,08

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