Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Quali sono i termini di pagamento differiti per i contributi previdenziali degli artigiani e commercianti secondo la Circolare INPS 85/2021?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 85/2021 comunica il differimento dei termini di versamento dei contributi previdenziali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni autonome speciali. La norma si applica ai versamenti della rata di contributi con scadenza originaria il 17 maggio 2021, relativi all'emissione 2021, e riguarda tutti i soggetti iscritti alle gestioni speciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233.
In pratica, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto che il pagamento di questi contributi può essere effettuato entro il 20 agosto 2021 anziché alla data originaria, senza alcuna maggiorazione. Questo significa che i versamenti eseguiti entro il 20 agosto 2021 non sono soggetti a sanzioni civili né a interessi di mora, permettendo ai professionisti una gestione più flessibile della liquidità.
La circolare rappresenta l'attuazione amministrativa di una misura di sostegno economico, già anticipata con il messaggio INPS n. 1911 del 13 maggio 2021. Per i commercialisti e i consulenti, è rilevante sottolineare che il differimento è automatico e non richiede istanze specifiche: il beneficio si applica a tutti i versamenti effettuati entro la nuova scadenza.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10/06/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 85
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti
iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al differimento dei
termini dei versamenti previsto dall’articolo 47 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.
Con la presente circolare si fa seguito al messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, con cui è
stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi
oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.
L’articolo 47 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
123 del 25 maggio 2021, ha previsto che il versamento delle somme richieste con l'emissione
2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021,
senza alcuna maggiorazione.
Pertanto, alla luce del citato disposto normativo, sui versamenti suddetti effettuati entro la
data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La Circolare INPS 85/2021 disciplina il differimento dei versamenti contributivi per artigiani e commercianti, interessando le gestioni autonome speciali e la normativa sulla previdenza obbligatoria. Consulenti fiscali e commercialisti devono considerare questa proroga nella pianificazione dei flussi di cassa e nella gestione dei contributi previdenziali dovuti dai loro clienti autonomi.
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