Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 84/2017

Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale.

Pubblicato: 04/05/2017 In vigore dal: 04/05/2017 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti della Legge 76/2016 sulle prestazioni familiari INPS per le unioni civili e le convivenze di fatto?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 84/2017 recepisce la Legge 76/2016 applicando la disciplina delle prestazioni familiari (Assegno per il Nucleo Familiare e Assegni Familiari) anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto. La normativa estende ai partner di unioni civili gli stessi diritti riconosciuti ai coniugi nel matrimonio tradizionale, garantendo che le disposizioni contenenti i termini "coniuge" o "coniugi" si applichino anche alle parti dell'unione civile.

Per quanto riguarda il nucleo familiare, quando solo una delle due parti dell'unione civile è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, l'altra parte può essere inclusa nel nucleo come beneficiaria delle prestazioni familiari, esattamente come accade nel matrimonio. Nel caso di figli nati prima dell'unione civile, il diritto alle prestazioni rimane invariato; se nati dopo, il figlio deve essere formalmente inserito nell'unione civile per accedere alle prestazioni.

Per le convivenze di fatto, il riconoscimento delle prestazioni familiari è subordinato alla stipula di un contratto di convivenza (ai sensi dell'art. 1, comma 50 della Legge 76/2016) dal quale emerga chiaramente l'entità dell'apporto economico di ciascun convivente alla vita in comune. Senza questo contratto, i conviventi di fatto non possono beneficiare delle prestazioni familiari.

La circolare prevede inoltre che l'assegno per congedo matrimoniale spetti anche in caso di unione civile, e che il richiedente possa presentare domanda telematicamente dichiarando sotto propria responsabilità lo stato di "unito civilmente" o "convivente di fatto". Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal 5 giugno 2016.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 05/05/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 84 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare ed Assegni Familiari. Assegno per congedo matrimoniale. SOMMARIO: Premessa e quadro normativo. Effetti sulla concessione dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari di cui al DPR 30 maggio 1955, n. 797 e della legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché dell’assegno per congedo matrimoniale. 1. Nucleo di riferimento per unioni civili 2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari 3. Reddito di riferimento in caso di convivenza 4. Assegno per congedo matrimoniale 5. Disposizioni generali Premessa La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1- 35) e le convivenze di fatto (art. 1, commi 36 – 65) prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Nell’ambito dell’art. 1 della legge 76/2016 si richiamano, in particolare, i seguenti commi: - comma 20, primo periodo, che prevede: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. …………”. - comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” - comma 37: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica…………..”. - comma 50: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.” - comma 53: “Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.” Come noto, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) erogato dall’Inps spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, CIGS, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. L’assegno in parola sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e compete alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Gli Assegni Familiari (AF) di cui al DPR 30 maggio 1955, n.797 sono tuttora erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge. In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare. Premesso ciò, alla luce di quanto disposto con la legge n.76/2016 ed in base alle indicazioni fornite con nota del 25/01/2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato sulla questione al fine di individuare il “nucleo” di riferimento alla luce della citata normativa e garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle seguenti tematiche: - individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili; - determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi; - diritto all’assegno per congedo matrimoniale. 1. Nucleo di riferimento per unioni civili. 1.1 Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale. In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata. 1.2 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa. Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile. 1.3 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.. 2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1 commi 21-26 della legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro. 3. Reddito di riferimento in caso di convivenza Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. 4. Assegno per congedo matrimoniale L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. 5. Disposizioni generali Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento. Si precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016. Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016. Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 84/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 84/2017 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), Assegni Familiari (AF) e prestazioni previdenziali per unioni civili e convivenze di fatto. La normativa disciplina il nucleo familiare, il reddito complessivo, la determinazione del diritto alle prestazioni familiari, il congedo matrimoniale e l'equiparazione tra matrimonio e unione civile ai fini delle tutele economiche e previdenziali.

Normative correlate

Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…

Altre normative del 2017

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… Provvedimento AdE 50 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest Interpello AdE 50 Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 … Interpello AdE 20 Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a… Provvedimento AdE 296184 Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 5… Provvedimento AdE 50771 Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 Provvedimento AdE 296329 Individuazione dell’ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli aiut… Provvedimento AdE 115 Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, letter… Provvedimento AdE 600

Altri Circolare INPS

Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026 Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi … 47/2026 Convenzione tra l'INPS e l’Associazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) pe… 46/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 45/2026 Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con … 44/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →