Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 83/2020

Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2020

Pubblicato: 07/07/2020 In vigore dal: 07/07/2020 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive che i concedenti devono versare per i piccoli coloni e compartecipanti familiari nel 2020, e come si articolano gli esoneri?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 83/2020 stabilisce le aliquote contributive che i concedenti (proprietari o affittuari di terreni) devono versare all'INPS per i piccoli coloni e compartecipanti familiari durante l'anno 2020. L'aliquota totale a carico del concedente è del 35,7965%, mentre il concessionario (il lavoratore) contribuisce per l'8,84% sul Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L'aliquota principale è quella del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (20,35% a carico del concedente), cui si aggiungono i contributi INAIL (10,125% per infortuni e 3,1185% addizionale), disoccupazione, malattia e altre prestazioni. Il sistema prevede però significativi esoneri: l'articolo 120 della legge 388/2000 esclude assegni familiari, tutela maternità e disoccupazione (complessivamente -0,80%), mentre l'articolo 1 della legge 266/2005 prevede un ulteriore esonero dell'1% sulla disoccupazione. I contributi devono essere versati in quattro rate tramite modello F24 (scadenze: 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021), calcolati sulla base dei salari medi provinciali determinati dal Ministero del Lavoro.

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Riferimento normativo

Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 08/07/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 83 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2020 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2020, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari da parte dei concedenti. INDICE 1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL 5. Salari medi provinciali 6. Agevolazioni per zone tariffarie 7. Modalità di pagamento 8. Tabella aliquote contributive 1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Per l’anno 2020, per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Per quanto sopra esposto, le aliquote per l’anno 2020 sono così di seguito fissate: Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 Concedente Concessionario Totale 20,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,19% 2. Riduzione degli oneri sociali Al riguardo continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: Esoneri aliquote contributive Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34% 3. Riduzione del costo del lavoro L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto: Aliquota disoccupazione 2,75% Esonero ex articolo 1, commi 361 e 362, L. 266/2005 1,00% 4. Contributi INAIL I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure: Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% 5. Salari medi provinciali Il comma 785 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha autenticamente interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2020, le retribuzioni medie sono state stabilite con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020. 6. Agevolazioni per zone tariffarie L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), dispone che: “A decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”. Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2020 continuano, pertanto, ad essere così quantificate: TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO Non svantaggiati -- 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% 7. Modalità di pagamento La contribuzione dovuta deve essere versata in quattro rate, utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento delle rate sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021. Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”. 8. Tabella aliquote contributive Nell’allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 ALLEGATO n. 1 Tabella aliquote PC/CF anno 2020 Voci contributive Totale Concedente Concessionario Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 29,19% 20,35% 8,84% Quota base 0,11% 0,11% Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125% Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185% Disoccupazione 2,75% 2,75% Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,34% -0,34% Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00% Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683% Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03% Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,03% -0,03% Assegni familiari 0,43% 0,43% Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,43% -0,43% Totale 44,6365% 35,7965% 8,84%

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La Circolare INPS 83/2020 è il riferimento normativo per chi gestisce rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, disciplinando aliquote contributive, esoneri ex articolo 120 legge 388/2000 e articolo 1 legge 266/2005, nonché contributi INAIL e versamenti tramite modello F24. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per calcolare correttamente i contributi dovuti dai concedenti, applicare le riduzioni per zone tariffarie (montane, svantaggiate) e rispettare i termini di pagamento delle quattro rate annuali.

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