Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 82/2019

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

Pubblicato: 03/06/2019 In vigore dal: 03/06/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti tramite INPS e FIDAP IMPRESE?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 82/2019 disciplina la convenzione tra INPS e FIDAP IMPRESE (Federazione Italiana Datoriale e Pensionati) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti, secondo quanto previsto dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori in cifra fissa trimestrale, mediante modello F24, con periodicità e modalità stabilite dalla legge 2 agosto 1990, n. 233. L'avviso di pagamento evidenzia separatamente l'ammontare della quota associativa e l'Associazione sindacale destinataria, consultabile nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. È importante sottolineare che, nonostante l'esazione congiunta ai contributi obbligatori, il contributo associativo mantiene natura volontaria e l'INPS non è obbligato all'esazione coattiva. Le deleghe alla riscossione devono essere presentate alle Strutture INPS territorialmente competenti entro scadenze precise (15 ottobre, 30 novembre dell'anno precedente e 28 gennaio, 19 febbraio dell'anno corrente), ciascuna sottoscritta dall'associato e corredata di copia di documento d'identità. Nel caso di deleghe multiple per Associazioni diverse nello stesso anno, l'INPS non prenderà in considerazione nessuna di esse. La revoca della delega può essere comunicata direttamente dall'associato all'INPS e diventa efficace dalla prima tariffazione utile.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 04/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 82 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 5. Costi 6. Modalità di versamento delle quote associative 7. Clausola di salvaguardia 8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 9. Durata e recesso 10. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 24 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311 (Allegato n. 1). Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Modalità di riscossione La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione sindacale destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, invierà alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso. L’Associazione presenterà, inoltre, alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno corrente. La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'Istituto a partire dall'anno successivo. Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi renderà disponibile alle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi. 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata. 5. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi: Gestione nuova delega sindacale ed emissione code line € 2,80 (una tantum annuale) Gestione revoca delega sindacale € 2,59 Gestione revoca delega sindacale € 0,23 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima. 6. Modalità di versamento delle quote associative La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità, l’Istituto provvede al riversamento delle quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”. Qualora il predetto Documento rilevi la presenza di irregolarità non quantificabili ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, il riversamento delle quote associative sarà sospeso in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentono la definizione del procedimento di verifica. 7. Clausola di salvaguardia L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell’Associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. 8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. 9. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) è in via Scardella n. 16, Reggio Calabria (RC). 10. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto della Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE), è stato istituito il seguente conto: GPA25713 – per l’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE). Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Contestualmente sono istituiti i seguenti nuovi conti: GPA35713 – per l’accreditamento alla Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto; GPA11713 – per la rilevazione del debito verso la Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto. I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione generale che curerà direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione sindacale. Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra citati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 82/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 82/2019 è il riferimento normativo per la gestione della riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti, disciplinando deleghe sindacali, modalità di versamento tramite F24 e rapporti tra INPS, FIDAP IMPRESE e contribuenti. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere le scadenze di presentazione delle deleghe, i costi di gestione (€ 2,80 per nuova delega, € 2,59 per revoca), la verifica della regolarità contributiva tramite DURC on line e le imputazioni contabili sui conti GPA25713, GPA35713 e GPA11713. La normativa è rilevante anche per questioni di protezione dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003 e per la clausola di salvaguardia che esonera l'INPS da responsabilità nei confronti degli associati e terzi.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →