Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 80/2019

Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2013. D.I. 25 febbraio 2019

Pubblicato: 02/06/2019 In vigore dal: 02/06/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per il recupero dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per le integrazioni di malattia relative all'anno 2013?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 80/2019 disciplina il rimborso dei maggiori oneri che le aziende di trasporto pubblico locale hanno sostenuto per integrare le indennità di malattia dei propri dipendenti nell'anno 2013. Questo rimborso è stato autorizzato dal decreto interministeriale del 25 febbraio 2019, che ha quantificato gli importi spettanti e stabilito i criteri di ripartizione delle risorse. Le aziende beneficiarie devono utilizzare il codice causale "L215" nel flusso Uniemens per operare il conguaglio, inserendolo nell'elemento relativo alle altre partite a credito della denuncia aziendale. Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite entro il 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare (quindi entro il 16 settembre 2019) attraverso una denuncia contributiva ordinaria. Un requisito fondamentale per accedere al beneficio è il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta l'assenza di irregolarità contributive. Nel caso di esito negativo della verifica di regolarità, l'importo dovuto viene ridotto dell'ammontare corrispondente all'inadempienza rilevata nel DURC, secondo le disposizioni del decreto-legge 69/2013.

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Riferimento normativo

Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2013. D.I. 25 febbraio 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 03/06/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 80 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia – anno 2013. D.I. 25 febbraio 2019 SOMMARIO: A seguito della pubblicazione del decreto 25 febbraio 2019 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il recupero delle somme spettanti con riferimento all’anno 2013. INDICE 1. Generalità 2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali 3. Istruzioni contabili 1. Generalità L'articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma citata dispone inoltre che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria. L’articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. In particolare, sulla base del combinato disposto dell’articolo 1, comma 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005 e dell’articolo 4 del decreto interministeriale n. 14666 del 6 agosto 2007, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi devono essere stabiliti mediante un apposito decreto, avente a riferimento l’annualità di competenza, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il predetto provvedimento ministeriale autorizza altresì il trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’INPS delle risorse complessive, – a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - affinché le medesime possano essere erogate alle aziende aventi titolo. Per l’anno 2013, l’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal decreto interministeriale 25 febbraio 2019 (Allegato n. 1). Detto decreto, come disposto dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicità legale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Al fine di completare l’opera di massima divulgazione, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 12 aprile 2019, ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Pubblicità Legale”. L’erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo viene effettuata, pertanto, dall’Istituto secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante. 2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali Le aziende di trasporto interessate dal sopra indicato decreto, al fine di effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2013, dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens. Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[1]. Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. Il citato decreto all’articolo 3, comma 2, dispone che l’erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Pertanto, le Strutture territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell’attribuzione del previsto C.A. “4H”, dovranno attivare la verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura “Durc on Line” tramite le utenze già attribuite in base alla comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto 2015. Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 31, che stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata. 3. Istruzioni contabili Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 25 febbraio 2019, oggetto della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 22 del 22febbraio 2008 e nella circolare n. 55 del 8 aprile 2009, alle quali si fa rinvio, che attribuiscono l’onere per il contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ - conto GAZ32106. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La circolare INPS 80/2019 riguarda il rimborso dei maggiori oneri per integrazioni di malattia nel trasporto pubblico locale, disciplinando l'utilizzo del codice causale L215 nel flusso Uniemens e il codice di autorizzazione 4H. Commercialisti e responsabili amministrativi delle aziende di trasporto devono verificare il DURC come requisito di regolarità contributiva e operare il conguaglio entro i termini previsti, considerando eventuali trattenute per irregolarità contributive secondo l'articolo 31 del decreto-legge 69/2013.

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