Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 80/2018

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018

Pubblicato: 05/06/2018 In vigore dal: 05/06/2018 Documento ufficiale

Qual è la misura degli interessi di mora applicabile dal 15 maggio 2018 per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono stati ridotti dal 3,50% al 3,01% in ragione annuale. Questa misura si applica a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento fino alla data effettiva del pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del DPR 602/1973. La variazione è stata determinata sulla base della media dei tassi bancari attivi calcolata dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017. La stessa misura del 3,01% si applica anche al calcolo degli interessi di mora previsti dall'articolo 116, comma 9, della legge 388/2000, quando il contribuente non provvede all'integrale pagamento del dovuto dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili. Il tasso viene determinato annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in base alla media dei tassi bancari attivi, garantendo così un adeguamento periodico della misura alle condizioni economiche.

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Riferimento normativo

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 06/06/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 80 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018 SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,01% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2018 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate[1] del 4 aprile 2017, con effetto dal 15 maggio 2017, detta misura è stata fissata al 3,50% in ragione annuale. Considerato che il citato articolo 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento protocollo n. 95624 del 10 maggio 2018 (allegato n. 1), ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,01% in ragione annuale[2]. La variazione decorre dal 15 maggio 2018. In ragione del predetto provvedimento è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388 del 2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo. [2] La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 – 31.12.2017. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. A decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01 per cento in ragione annuale. Motivazioni L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2017. Al fine di ottemperare al dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017. Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2018, al 3,01 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0095624.10-05-2018-U ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Riferimenti normativi - Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. - Disciplina di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30) Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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La Circolare INPS 80/2018 riguarda gli interessi di mora per cartelle di pagamento, iscrizioni a ruolo e debiti contributivi. Commercialisti e responsabili della riscossione devono applicare il tasso del 3,01% annuale per il calcolo degli interessi su pagamenti tardivi, in conformità all'articolo 30 del DPR 602/1973 e all'articolo 116 della legge 388/2000. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate determina annualmente il tasso sulla base dei tassi bancari attivi comunicati dalla Banca d'Italia.

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